Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, con ordinanza collegiale n. 366 del 23 ottobre 2014, ha rimesso all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale di corretta interpretazione della normativa interna in rapporto a quella comunitaria sovraordinata:
"Se i principi fissati dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, n. 2007/66/CE, e del Consiglio n. 89/665/CEE e n. 92/13/CEE, sul miglioramento e sull’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, ostino ad una normativa nazionale italiana, quale quella sul contributo unificato delineata dagli articoli 9, 13, commi 6-bis e 6-bis.1, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi), e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24.12.2012, n. 228, che stabiliscono elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici".

Il testo dell'ordinanza del TRGA di Trento n. 366 del 23 ottobre 2014 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo. 

Si ricorda che lo stesso TRGA, con ordinanza n. 23 del 29 gennaio 2014,  aveva  rimesso all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: "Se i principi fissati dalla Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 13, commi 1-bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici".

Sul tema del contributo unificato v. anche:


Con sentenza n. 4976 depositata il 6 ottobre 2014 la sezione quarta del Consiglio di Stato conferma l'orientamento circa la non indenizzabilità del vincolo a verde privato.

Richiamati i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza 20 maggio 1999 n. 179, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che

la classificazione a verde privato deve farsi rientrare tra quelle prescrizioni che regolano la proprietà privata alla realizzazione di obiettivi generali di pianificazione del territorio ai quali non può attribuirsi una natura ablatoria e/o sostanzialmente espropriativa (Cons. Stato Sez. IV 13 luglio 2011 n.4242; idem Sez. IV 19/1/2012 n. 244). 
Non può dunque attribuirsi alla destinazione di verde privato (re) impressa da una amministrazione locale a un'area la natura di vincolo a contenuto sostanzialmente espropriativo con la conseguenza che
in mancanza di una limitazione alla proprietà privata intesa sia come disponibilità che utilizzazione del bene, è impossibile far derivare dalla anzidetta destinazione urbanistica un effetto risarcitorio e neppure, in via subordinata, l’insorgenza di un diritto alla indennizzabilità, situazioni giuridiche soggettive di ristoro economico configurabili unicamente in presenza di un vincolo ablatorio o limitativo dei diritti dominicali.
La sentenza n. 4976/2014 della sezione IV del C.S. è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo.


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con l’ordinanza n.  536 del 15 settembre 2014, a fronte di un ricorso in appello che consta, escluse le relate di notifica, di 127 pagine, con circa 28-30 righe per pagina, ha “invitato” la parte appellante a produrre una memoria riepilogativa di non oltre 20 pagine, per un massimo di 25 righe per pagina, su formato A4, facilmente leggibile e redatta solo su una facciata della pagina, con testo scritto in caratteri di tipo corrente nonché con interlinee e margini adeguati.

Il testo dell'ordinanza n. 536 del 15 settembre 2014 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa all'indirizzo: www.giustizia-amministrativa.it
 


Secondo la decisione n. 4449 del 1° settembre 2014 della Terza Sezione del Consiglio di Stato, l’interesse pratico alla rinnovazione della gara non comporta da solo la titolarità di una posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso, atteso che tale interesse non si distingue da quello che potrebbe vantare qualsiasi operatore del settore che aspiri a partecipare ad una futura selezione.

Osserva il Consiglio di Stato che:
  • per agire nel processo amministrativo è necessario, non solo essere titolari di una situazione giuridica riconducibile a diritto soggettivo o interesse legittimo, ma anche di un interesse a ricorrere inteso, lungi che come idoneità astratta a conseguire un risultato utile, come interesse personale, concreto ed attuale al conseguimento di un vantaggio materiale o morale;
  • l’’interesse strumentale alla riedizione della procedura è ammesso sempre che sussistano in concreto ragionevoli possibilità di ottenere l’utilità richiesta e sempre che vi sia un interesse connesso ad un “indice di lesività specifico e concreto”, non potendosi ammettere un mero annullamento al fine strumentale di una rinnovazione della procedura in una sorta di giurisdizione di diritto oggettivo, scollegato ad una posizione direttamente legittimante del ricorrente;
  • il criterio dell’interesse strumentale deve essere necessariamente contemperato con le peculiarità in fatto che caratterizzano la procedura di gara, non potendosi prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza con riferimento alla posizione personale della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva le cui operazioni sono prospettate come illegittime.
Il teso della sentenza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014 il nuovo Codice Deontologico Forense.
 
 
Il testo è stato estratto dal sito http://www.gazzettaufficiale.it/, ove è possibile consultare gratuitamente i testi presenti nella banca dati.
Si segnala che, come da avviso pubblicato sul sito http://www.gazzettaufficiale.it/, i testi presenti nella banca dati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.


Grande soddisfazione è stata espressa dall’avv. Umberto Fantigrossi, presidente dell’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti (UNA), per l’approvazione a Venezia, nel corso del Congresso nazionale forense, della mozione di riconoscimento. “Si tratta del secondo passaggio di accreditamento, dopo quello del Consiglio nazionale forense di poche settimane fa, del nostro nuovo organismo che raccoglie su base federale praticamente tutte le camere e società amministrative presenti sul territorio,” ha dichiarato Fantigrossi. “Si tratta di un ottimo successo, merito della capillare azione svolta dalle nostre associate, che ci consentirà  di operare in modo più autorevole per la riforma del processo amministrativo e per avviare tutte le iniziative attuative del nostro Manifesto delle idee approvato a febbraio di quest’anno”.



Pubblicata la Carta dei Servizi della Quinta Sezione del Consiglio di Stato aggiornata al 1° settembre 2014.

Carta dei Servizi della Quinta Sezione del Consiglio di Stato (testo estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/)


Si ricorda che giovedì 25 settembre 2014, dalle 15:00 alle 18:00, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Como, si terrà l'evento formativo: “Lo stato di attuazione della nuova legge professionale con particolare riferimento agli atti regolamentari e amministrativi di prima applicazione nell'analisi dell'avvocato amministrativista”, con relatore l’avv. Guido Bardelli.
 
 


Pubblichiamo il testo coordinato della parte I del D.P.R. n. 380/2001 con le modifiche introdotte dal D.L. n. 133/2014 unitamente alla guida per la consultazione.
 
 
 
Il testo e la guida sono stati estratti dal sito www.normattiva.it, ove è possibile consultare gratuitamente i testi presenti nella banca dati.
Si segnala che, come da avviso pubblicato sul sito www.normattiva.it, i testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
 


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 sono stati pubblicati:
  • il decreto legge  12 settembre 2014, n. 132 "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile";
  • il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".
 
 
Testo D.L. n. 133 del 2014

I testi sono stati estratti dal sito www.normattiva.it, ove è possibile consultare gratuitamente i testi presenti nella banca dati.
Si segnala che, come da avviso pubblicato sul sito www.normattiva.it, i testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.


Sul B.U.R.L. n. 33, Serie Avvisi e Concorsi, del 13 agosto 2014, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la costituzione di un primo elenco di professionisti avvocati da utilizzare per il patrocinio e la difesa in giudizio della Regione Lombardia.
L’elenco si articola nelle seguenti sezioni: diritto civile; tributario; del lavoro; penale; amministrativo; costituzionale.
Saranno prese in considerazione le domande sia di singoli professionisti sia di studi associati attestanti il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori, oltre ad una comprovata esperienza professionale quinquennale in una o più delle sezioni in cui si articola  l’elenco.
Le domande di iscrizione nell’elenco devono pervenire, a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.L.
Il B.U.R.L. n. 33, Serie Avvisi e Concorsi, del 13 agosto 2014, contenente il testo integrale dell'avviso, è reperibile sul sito ufficiale di consultazione del B.U.R.L. al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4402 del 28 agosto 2014, riformando la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione I, n. 1397/2014, ha ritenuto legittimo l’ordine di rimozione di una bacheca utilizzata da un gruppo consiliare, la cui installazione era stata in precedenza autorizzata, motivato sul rilievo che il gruppo consiliare non era più attivo e che, pertanto, doveva ritenersi venuta meno la finalità per la quale la bacheca era stata autorizzata.
Il Giudice di prime cure aveva annullato il provvedimento comunale di rimozione della bacheca, incentrando, sostanzialmente, la motivazione sulla violazione del principio della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Costituzione in favore del quisque de populo.
In accoglimento dell'appello, il Consiglio di Stato ha osservato che:
  • l’efficacia dell’autorizzazione all’installazione della bacheca deve ritenersi esaurita con il venir meno del soggetto politico in funzione della cui costituzione il titolo era stato accordato;
  • il provvedimento comunale impugnato non ha violato il diritto costituzionale tutelato dall’art. 21 della Carta Costituzionale, stante la mancanza, nella fattispecie concreta, del soggetto titolare dello stesso diritto;
  • poiché non ci si trova in presenza di un’azione popolare, non è consentito accordare tutela neppure ai soggetti terzi che, senza autorizzazione, hanno di fatto utilizzato la bacheca, né tantomeno a qualsiasi interessato.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 190 del 18 agosto 2014, Supplemento Ordinario n. 70, è stata pubblicata  la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione, con modificazioni, del  decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.




La Camera dei Deputati, nella seduta del 7 agosto 2014, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486-B), nel testo già approvato dalla Camera dei Deputati e come modificato dal Senato della Repubblica.


A questo indirizzo della Camera dei Deputati è consultabile il testo decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica in sede di esame del disegno di legge di conversione ed ora all’esame della Camera dei Deputati in seconda lettura.


Con l'ordinanza n. 1057 del 30 luglio 2014, la Sezione Quarta del TAR Lombardia, Milano, ha disapplicato l’art. 40, comma 1, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 per incompatibilità comunitaria, nella parte in cui introduce, nella materia degli appalti pubblici, l’obbligo di subordinare necessariamente l’efficacia della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, atteso che tale previsione risulta contrastante con gli artt. 1 e 2 della direttiva comunitaria 11 dicembre 2007 n. 66, che impongono agli Stati membri l’adozione di misure idonee a garantire, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, procedure di ricorso accessibili ed efficaci, senza alcuna discriminazione tra i vari operatori in dipendenza della loro diversa capacità finanziaria.

(Il testo dell'ordinanza è stato estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/)


A questo indirizzo del Senato della Repubblica è consultabile il testo decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati in sede di esame del disegno di legge di conversione approvato dalla Camera dei Deputati il 31 luglio 2014 (A.C. n. 2486-A/R) e trasmesso al Senato della Repubblica il 1° agosto 2014 (A.S. n. 1582).
 
 


Il TAR Lombardia, Milano, Sez. I, con la sentenza 11 luglio 2014 n. 1897, si allinea all’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanze nn. 6594 e 6595 del 2011 e n. 10305 del 2013) e dichiara il proprio difetto di  giurisdizione in favore del giudice ordinario sulla richiesta di risarcimento del danno asseritamente derivante al titolare di una concessione edilizia, che tuttavia è stata ritenuta illegittima e, pertanto, disapplicata dal giudice ordinario.
Questo, in sintesi, il percorso argomentativo seguito dal TAR:
  • il provvedimento che aveva concesso il diritto ad edificare e che, perché illegittimo, legittimamente è stato posto nel nulla (ovvero disapplicato) continua a rilevare per il proprietario del fondo o il titolare di altro diritto, che lo abiliti a costruire sul fondo, esclusivamente quale mero comportamento degli organi che hanno provveduto al suo rilascio, integrando così, ex art. 2043 c.c., gli estremi di un atto illecito per violazione del principio del neminem laedere, imputabile alla pubblica amministrazione in virtù del principio di immedesimazione organica;
  • tale atto con la sua apparente legittimità ha ingenerato nel suo destinatario l'incolpevole convincimento (avendo questo il diritto di fare affidamento sulla legittimità dell'atto amministrativo e, quindi, sulla correttezza dell'azione amministrativa) di poter procedere alla edificazione del fondo;
  • con la domanda di risarcimento fondata sull'affidamento viene in considerazione un danno che oggettivamente prescinde da valutazioni sull'esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento, il cui contenuto non dipende dalla natura privatistica o pubblicistica del soggetto che ne è responsabile; anche la pubblica amministrazione, come qualsiasi privato, è tenuta, infatti, a rispettare nell'esercizio dell’attività amministrativa i principi generali di comportamento, quali la perizia, la prudenza, la diligenza, la correttezza;
  •  la tutela, non essendo collegata alla impugnabilità di un atto, non può essere attratta nell'ambito di applicazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che l’autonoma tutela risarcitoria non costituisce un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva.
(Il testo della sentenza è stato estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/)