Secondo il TAR Milano, le opere realizzate senza autorizzazione all’interno di un territorio protetto, anche se astrattamente riconducibili al concetto di pertinenza, debbono comunque sottostare alle misure ripristinatorie e di reintegro ambientale di cui agli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004: difatti, ove gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l’alterazione dell’aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera DIA, l’applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3093 del 11 novembre 2024


Il TAR Brescia ricorda che l’art. 142, comma, 1 lettera f), del d.lgs. n. 42/2004 prevede che “Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: (…) f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”. In forza di tale disposizione, sono soggetti a vincolo paesaggistico, non solo “i parchi”, ma anche “i territori di protezione dei parchi”, vale a dire i territori normalmente confinanti con le aree dei parchi, ancorché esterni al perimetro degli stessi, che in ragione della loro natura di “aree cuscinetto”, sono sottoposte a qualche forma di tutela differenziata. Sia i “parchi” che i “territori di protezione dei medesimi” sono individuati nei piani paesaggistici di cui all’art. 143 d.lgs. 42/2004, i quali, secondo quanto previsto dal comma 1 lettera c) di tale norma, provvedono a definirne il perimetro, a fornirne adeguata rappresentazione cartografica in scala e a dettare prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di tali aree e la loro valorizzazione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 728 del 29 agosto 2024


Il TAR Milano precisa che le opere realizzate senza autorizzazione all’interno di un territorio protetto, anche se astrattamente riconducibili al concetto di pertinenza, ivi comprese le tettoie, debbono comunque sottostare a misure ripristinatorie e di reintegro ambientale di cui agli artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42 del 2004: difatti, nel caso in cui gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l’alterazione dell’aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera DIA, l’applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1308 del 30 aprile 2024


Il TAR Brescia ricorda che l’art. 142, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 42/2004 prevede che “Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: (…) f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”. In forza di tale disposizione, sono soggetti a vincolo paesaggistico, non solo “i parchi”, ma anche “i territori di protezione dei parchi”, vale a dire i territori normalmente confinanti con le aree dei parchi, ancorché esterni al perimetro degli stessi, che in ragione della loro natura di “aree cuscinetto”, sono sottoposte a qualche forma di tutela differenziata.


Il TAR Brescia, per quanto concerne il rapporto tra compatibilità paesaggistica e installazione di impianti fotovoltaici, osserva che:
<< poiché la produzione di energia con fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto comunitario, non è possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. Una valutazione più rigorosa è, infatti, ammissibile in relazione ai beni immobili dichiarati o qualificati ex lege di interesse culturale, in relazione agli edifici, o insiemi di edifici, per i quali sia riconosciuto uno specifico valore paesistico, ovvero a proposito degli edifici che negli strumenti urbanistici risultino espressamente sottoposti a particolari restrizioni conservative. Al contrario, qualora il vincolo riguardi lo scenario nel quale l’edificio è inserito, le valutazioni circa la compatibilità paesistica dei pannelli fotovoltaici non possono basarsi sulla funzione degli stessi o sulla qualità dei materiali, per salvaguardare l’integrità dell’edificio secondo un modello edificatorio tradizionale, ma devono limitarsi a stabilire se le innovazioni, percepite nel contesto, siano fuori scala o dissonanti>>.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 358 del 15 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.

Vedi ora la disciplina introdotta dall'art. 9, comma 1, del d.l. 1 marzo 2022 n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, che ha modificato il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.


Il TAR Brescia ritiene condivisibile il principio di diritto affermato nella sentenza del TAR Milano n. 1707/2017, secondo cui le recinzioni non possono essere considerate irrilevanti dal punto di vista paesaggistico, in quanto destinate a una permanenza stabile che comporta un’apprezzabile modificazione dell’aspetto esteriore del bene o dell’ambito protetto; pertanto, poiché ai sensi dell’articolo 149, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 42/2004, non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, e sempre che si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, le recinzioni non necessitano di autorizzazione paesistica solo nel caso in cui rappresentino “interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 544 del 14 giugno 2021.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Brescia, esaminando un ricorso avverso un provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 87 del d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 per la realizzazione di una stazione radio base, afferma che devono essere disapplicate le norme di regolamento che estendono i meccanismi della tutela paesistica al di fuori delle aree espressamente sottoposte al vincolo paesaggistico; nello specifico, si tratta dei parametri fissati dalla DGR 8 novembre 2002 n. 7/11045, che attua le linee-guida per l'esame paesistico dei progetti secondo quanto previsto dall'art. 30 delle NTA del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
Secondo il TAR la finalità di assicurare il corretto inserimento paesistico di tutte le nuove costruzioni sull’intero territorio comunale è di per sé certamente legittima, ma non può alterare la gerarchia degli interessi pubblici codificata nell’art. 86 commi 3 e 4 del Dlgs. 259/2003; solo i vincoli paesistici, o paesistico-ambientali, sono dunque in grado di incidere sulla localizzazione degli impianti di telecomunicazione; dove i suddetti vincoli non siano presenti, il potere degli uffici comunali si concentra nella facoltà di imporre prescrizioni mitigative.
Aggiunge il TAR che un rilievo sovraordinato deve invece essere riconosciuto anche al vincolo idraulico ex art. 96 del RD 25 luglio 1904 n. 523, in quanto comportante inedificabilità assoluta; le stazioni radio base non sono nuove costruzioni in senso urbanistico, ma la loro consistenza materiale può alterare il regolare deflusso delle acque e originare criticità idrogeologiche; su questi problemi devono essere effettuate apposite valutazioni nel corso della procedura di autorizzazione, senza tuttavia attribuire carattere immediatamente preclusivo a tale circostanza, in quanto è necessario valutare preliminarmente se vi è un rischio di interferenza tra le strutture della stazione radio base e il reticolo idrico.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 768 del 23 agosto 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia,
  • dopo aver premesso che: <<L’art. 16 comma 3 della legge 1150/1942 prevede che sui piani particolareggiati riguardanti zone sottoposte a vincolo paesistico sia acquisito il parere della Soprintendenza. Essendo identico l’interesse pubblico tutelato, la norma è applicabile a qualsiasi piano attuativo, indipendentemente dalla qualificazione formale e dall’autorità competente all’approvazione>>;
  • precisa che: <<In ogni caso, il potere della Soprintendenza può essere consumato solo dalla Soprintendenza, rendendo oppure omettendo di rendere il parere richiesto. Se il parere non viene richiesto, non si determina automaticamente l’illegittimità del piano attuativo, ma più semplicemente la concentrazione dell’intera funzione di controllo sui provvedimenti a valle, ossia sui titoli edilizi. Se dunque la Soprintendenza non è stata coinvolta in precedenza, può svolgere, in relazione ai singoli titoli edilizi, anche le valutazioni sulle scelte pianificatorie che non sia stata messa in condizione di formulare nei confronti del piano attuativo. Per questa ragione, non è necessario annullare il piano attuativo allo scopo di recuperare il parere della Soprintendenza. Il mancato coinvolgimento della Soprintendenza rende infatti inopponibile alla stessa il piano attuativo, e impedisce il consolidamento delle aspettative dei lottizzanti (v. TAR Brescia Sez. II 8 maggio 2013 n. 443)>>.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 150 del 12 febbraio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Secondo il TAR Milano, la mancata impugnazione del parere della Soprintendenza – unitamente alla mancata notifica del ricorso alla Soprintendenza – rende inammissibile il ricorso avverso il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica e di permesso di costruire in sanatoria in zona sottoposta vincolo paesaggistico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 543 del 23 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Brescia precisa che una volta accertata la compatibilità paesaggistica di un piano attuativo, rimane necessaria l’autonoma autorizzazione paesaggistica per ogni singola edificazione, ma questa autorizzazione deve prendere in considerazione le caratteristiche costruttive, il concreto inserimento nel tessuto esistente, le dimensioni e l’ubicazione, al fine di valutarne la compatibilità con il vincolo e non può precludere totalmente l’edificazione assentita con il piano attuativo.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1064 del 12 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia chiarisce che in ordine al rapporto tra la tutela paesistica e la tutela monumentale che il vincolo monumentale su uno specifico immobile non opera automaticamente come un vincolo paesistico a beneficio della vista che dal suddetto immobile si rivolge verso il paesaggio circostante; l’estensione del vincolo monumentale alle aree esterne deve essere espressamente disposta da un provvedimento che crei un vincolo indiretto ex art. 45 del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42; al di fuori di questa ipotesi, non esiste alcun diritto di prevenzione sul paesaggio a favore di chi ha edificato per primo, neppure quando l’edificazione abbia prodotto un bene di interesse culturale; un simile diritto di prevenzione privatizzerebbe di fatto una parte della fruizione del paesaggio, trasformandosi in un divieto di edificazione a carico di tutti coloro che chiedono un titolo edilizio in un momento successivo.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 467 del 14 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano, l’esclusione dell’operatività del vincolo paesaggistico imposto per legge (c.d. vincolo Galasso) prevista dall’art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge con modificazioni, con l’art.1 della l. n. 431 del 1985 - secondo il quale «Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865» (disposizione poi riprodotta nell’art. 146 del d.lgs. n. 490 del 1999 e quindi nell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, così come sostituito dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, successivamente integrato e modificato dal d.lgs. n. 63 del 2008) - riguarda solo le opere avviate o previste alla data del 6 settembre 1985 e non i lavori autonomamente e abusivamente realizzati successivamente, non intendendo la norma introdurre un’eccezione all’applicazione dei vincoli per i centri storici, quanto quello di non bloccare l’esecuzione di piani urbanistici approvati prima dell’introduzione del vincolo.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 979 del 2 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.