Il TAR Milano ricorda che, secondo costante giurisprudenza, il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d’acqua ha carattere legale, assoluto e inderogabile, essendo finalizzato ad assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche il libero deflusso delle stesse, garantendo le operazioni di ripulitura e manutenzione ed impedendo le esondazioni delle acque; il divieto si applica poi anche ai casi in cui il corpo idrico sia stato coperto, poiché tale circostanza non fa venir meno le ragioni di tutela che presiedono al vincolo di inedificabilità assoluta operante nella fascia di rispetto di legge; la giurisprudenza ha infatti chiarito che i vincoli previsti dal R.D. n. 523 del 1904 sussistono anche per i corsi d’acqua tombinati, atteso che, a parte il caso che possano o meno essere riportati in qualsiasi momento allo stato precedente, anche per tali corsi d’acqua occorre consentire uno spazio di manovra, nel caso di necessarie attività di manutenzione e ripulitura delle condutture.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 510 del 26 febbraio 2024


Il TAR Brescia, esaminando un ricorso avverso un provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 87 del d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 per la realizzazione di una stazione radio base, afferma che devono essere disapplicate le norme di regolamento che estendono i meccanismi della tutela paesistica al di fuori delle aree espressamente sottoposte al vincolo paesaggistico; nello specifico, si tratta dei parametri fissati dalla DGR 8 novembre 2002 n. 7/11045, che attua le linee-guida per l'esame paesistico dei progetti secondo quanto previsto dall'art. 30 delle NTA del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
Secondo il TAR la finalità di assicurare il corretto inserimento paesistico di tutte le nuove costruzioni sull’intero territorio comunale è di per sé certamente legittima, ma non può alterare la gerarchia degli interessi pubblici codificata nell’art. 86 commi 3 e 4 del Dlgs. 259/2003; solo i vincoli paesistici, o paesistico-ambientali, sono dunque in grado di incidere sulla localizzazione degli impianti di telecomunicazione; dove i suddetti vincoli non siano presenti, il potere degli uffici comunali si concentra nella facoltà di imporre prescrizioni mitigative.
Aggiunge il TAR che un rilievo sovraordinato deve invece essere riconosciuto anche al vincolo idraulico ex art. 96 del RD 25 luglio 1904 n. 523, in quanto comportante inedificabilità assoluta; le stazioni radio base non sono nuove costruzioni in senso urbanistico, ma la loro consistenza materiale può alterare il regolare deflusso delle acque e originare criticità idrogeologiche; su questi problemi devono essere effettuate apposite valutazioni nel corso della procedura di autorizzazione, senza tuttavia attribuire carattere immediatamente preclusivo a tale circostanza, in quanto è necessario valutare preliminarmente se vi è un rischio di interferenza tra le strutture della stazione radio base e il reticolo idrico.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 768 del 23 agosto 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano ribadisce che il vincolo disposto dall’art. 96, lett. f), del regio decreto n. 523 del 1904 implica l'inedificabilità assoluta delle aree poste a distanza minore di metri 10 dal piede degli argini e richiama la giurisprudenza, secondo la quale:
- detto vincolo comporta inderogabile inedificabilità ex art. 33 della legge n. 47 del 1985, tale da precludere il rilascio di concessione in sanatoria;
- il vincolo in questione è efficace e cogente sia nel caso in cui il corso d'acqua sia stato coperto da una strada pubblica sia nel caso in cui l'acqua demaniale non sia suscettibile di utilizzazione a fini pubblici o collettivi

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1288 del 17 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.