Il TAR Brescia ricorda che, in tema di recinzione del fondo, la realizzazione di una recinzione non richiede un idoneo titolo edilizio solo in presenza di una trasformazione che, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell'intervento, non comporti un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios ex art. 841 cod.civ. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto. In particolare, il permesso di costruire, mentre non è necessario per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, lo è quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, così rientrando nel novero degli interventi di "nuova costruzione".

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 360 del 30 aprile 2024



Il TAR Milano osserva che l’art. 841 del codice civile, che consente al proprietario di «chiudere in qualunque tempo il fondo», deve essere contemperato con la disciplina urbanistica che può contemperare il diritto dominicale con altri rilevanti interessi pubblici di natura ambientale o paesistica (cfr. TAR Milano, Sezione II, n. 2873/2022 e n. 1378/2021).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1008 del 24 aprile 2023.


Precisa il TAR Milano che, secondo condivisibile giurisprudenza, il diritto del proprietario di chiudere il fondo, previsto dall'art. 841 del codice civile, può essere limitato e conformato dalle norme urbanistiche allo scopo di tutelare interessi pubblici sovraordinati, in particolare di natura ambientale e paesistica; le disposizioni urbanistiche aventi contenuto limitativo sono però, a loro volta, tenute a rispettare un rapporto di stretta proporzionalità nei confronti dell'interesse pubblico tutelato (T.A.R. per la Lombardia – sede di Brescia, Sez. I, 4.3.2015). Simile principio vale anche con riferimento ai Regolamenti comunali che possono, quindi, porre delle limitazioni al diritto di cui all’art. 841 c.c. se giustificate da peculiari interessi pubblici da bilanciarsi, comunque, con quelli protetti dalla previsione codicistica che risiedono nella tutela della sicurezza e della riservatezza del proprietario (cfr., Cassazione civile, Sez. II, 13.4.2001, n. 5564; Corte appello di Potenza, sez. I, 06.07.2021, n. 448).
Sulla base di tal considerazioni, il TAR Milano ritiene illegittima una disposizione di un regolamento edilizio con la quale si prevede testualmente: “Le recinzioni prospicienti spazi pubblici devono consentire la più ampia visibilità da e verso l'esterno. Il Comune ha facoltà di accogliere o richiedere, per esigenze ambientali, di igiene, di sicurezza o di decoro, soluzioni alternative di recinzione (comprese le recinzioni non trasparenti, con muro pieno)”, in quanto le regole contenute nel regolamento precludono irragionevolmente quel necessario bilanciamento tra interessi pubblici ed esigenze del privato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 170 del 26 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Brescia ritiene condivisibile il principio di diritto affermato nella sentenza del TAR Milano n. 1707/2017, secondo cui le recinzioni non possono essere considerate irrilevanti dal punto di vista paesaggistico, in quanto destinate a una permanenza stabile che comporta un’apprezzabile modificazione dell’aspetto esteriore del bene o dell’ambito protetto; pertanto, poiché ai sensi dell’articolo 149, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 42/2004, non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, e sempre che si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, le recinzioni non necessitano di autorizzazione paesistica solo nel caso in cui rappresentino “interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 544 del 14 giugno 2021.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Secondo il TAR Milano, in considerazione di quello che è l’interesse pubblico perseguito dal RD 368/1904, deve ritenersi che la norma si applichi a tutti i manufatti in grado di interferire con la pulizia delle sponde, l’uso degli argini e il normale alveo del corso d’acqua; ne consegue che manufatto costituito da un basamento in cemento armato sormontato da una rete metallica va qualificato una “fabbrica” assoggettata alle prescrizioni dell’articolo 133 R.D. n. 368/1904 che indica gli atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai “corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione” (fattispecie relativa a una recinzione che sorge a 1,20 m. dalla mezzeria di un canale).


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1074 del 14 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano una recinzione di pali di legno e rete metallica diretta a proteggere un compendio agricolo di notevole estensione sito in un ambito interamente sottoposto a vincolo paesaggistico non può considerarsi, per le sue caratteristiche e dimensioni, irrilevante dal punto di vista paesaggistico, nonostante che non siano state realizzate strutture in muratura, e quindi necessita di autorizzazione paesaggistica.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1707 del 28 luglio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.