Il TAR Lombardia, Sede di Brescia, con l’ordinanza della II Sezione n. 1240 del 25 giugno 2015, ha ammesso, ai sensi dell’art. 63, comma 3, c.p.a., la prova testimoniale in forma scritta, precisando che per l’esperibilità di tale mezzo di prova non è necessario nel processo amministrativo, a differenza che in quello civile, il previo assenso di tutte le parti, stante l’inequivoca espressione letterale con cui si apre il citato comma 3 dell’art. 63 (“su istanza di parte”), ed è sufficiente la sola domanda di una parte; il TAR si è, poi, riservato, all’esito di tale esame, di disporre che il testimone sia chiamato a deporre oralmente, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 257-bis c.p.c., disposizione ritenuta dal giudice applicabile al processo amministrativo.
 
  • L’ordinanza n. 1240 del 25 giugno 2015 del TAR Lombardia, Brescia, Sezione II, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/


Secondo il TAR Lazio, sono illegittimi gli articoli 7 e 9 del regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, approvato con decreto del Ministro della Giustizia del 10 novembre 2014 n. 170, nella parte in cui: a) consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere; b) consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere; c) prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere.

La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I, 13 giugno 2015 n. 8332 è  consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/


Pubblichiamo il programma definitivo del convegno del  22 giugno 2015 che si terrà a Milano, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con titolo “Expo 2015 tra regole e deroghe. La gestione amministrativa di un grande evento", organizzato dalla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti – SOLOM unitamente all’Università Cattolica del Sacro Cuore e con la partecipazione della Camera Amministrativa dell’Insubria e della Camera Amministrativa di Monza e Brianza.
I lavori si svilupperanno in una prima parte, al mattino, a carattere più generale sulla gestione amministrativa dei grandi eventi e una seconda parte, al pomeriggio, di approfondimento, articolata in quattro sessioni contemporanee (Appalti, Energia, Territorio e Alimentazione), per le quali è necessario avere anticipatamente una indicazione di preferenza.
Per la partecipazione, che è gratuita, è necessario iscriversi entro il 18 giugno 2015 sul sito di SOLOM,entrando nella sezione “Formazione” e quindi “Eventi singoli”; occorre poi inviare una e-mail a segreteria@solom.it, indicando quale sia la sessione pomeridiana preferita.




Secondo il TAR Veneto, Sezione II, è illegittima l’adozione da parte del medesimo dirigente comunale sia dell’autorizzazione paesaggistica sia del permesso di costruzione, atteso che l’art. 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 richiede di garantire l’effettiva differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

  • La decisione n. 617 del 3 giugno 2015 del  TAR Veneto, Sezione II, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/


Secondo il Consiglio di Stato, Sezione VI, la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo p.e.c., atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la legge n. 53 del 1994, nel testo modificato dall’art. 25, comma, 3, lett. a), della legge 12 novembre 2011 n. 183, secondo cui l’avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo della posta elettronica certificata.
Ad avviso del Consiglio di Stato, se con riguardo al processo amministrativo telematico lo strumento normativo che contiene le regole tecnico-operative resta il D.P.C.M. al quale fa riferimento l’art. 13 dell’allegato 2 al c.p.a., ciò non esclude però l’immediata applicabilità delle norme di legge vigenti sulla notifica del ricorso a mezzo p.e.c. e delle regole tecnico-operative applicabili (d.P.R. n. 68 del 2005, al quale fa riferimento l’art. 3 bis della legge n. 53 del 1994).
In senso contrario vedi: TAR Lazio, III ter, n. 396 del 13 gennaio 2015 (pubblicata in questo sito).
  • La decisione n. 2682 del 28 maggio 2015 del Consiglio di Stato, Sezione VI, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., che dispone che in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus.
 
 
  • La decisione n. 1259 del 27 maggio 2015 del  TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo la decisione n. 2589 del 25 maggio 2015 del Consiglio di Stato, Sezione IV, il comportamento del soggetto partecipante ad una procedura di affidamento di un appalto pubblico consistente nella mancata indicazione di un determinato elemento rilevante a norma dell’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 (nella fattispecie la commissione di un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale) integra una fattispecie di omissione totale e, come tale, fa sorgere l’obbligo dell’amministrazione di procedere secondo il disposto dal comma 2 bis dello stesso art. 38 con l’attivazione dei doveri di soccorso istruttorio.

La decisione n. 2589 del 25 maggio 2015 del  Consiglio di Stato, Sezione IV, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/


Pubblichiamo il decreto n. 40 del 25 maggio 2015 del Presidente del Consiglio di Stato sulla dimensione degli scritti difensivi, adottato in attuazione dell’art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la relazione illustrativa.
 
 


Si informa che il 22 giugno 2015 a Milano, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, si terrà il  convegno “Expo 2015 tra regole e deroghe. La gestione amministrativa di un grande evento" organizzato dalla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti – SOLOM unitamente all’Università Cattolica del Sacro Cuore e con la partecipazione della Camera Amministrativa dell’Insubria e della Camera Amministrativa di Monza e Brianza.
 
 

 


Il TAR Friuli Venezia Giulia, con una articolata sentenza, statuisce che la trascrizione di un matrimonio contratto all’estero tra due persone dello stesso sesso è illegittima, ma la doverosa rimozione di tale illegittima trascrizione non può avvenire con l’intervento del Prefetto, che non ha alcun potere al riguardo, ma solamente ad opera dell’autorità giudiziaria ordinaria ex articolo 95 del d.p.r. 396 del 2000, in sede di volontaria giurisdizione.
Questi sono i passaggi salienti della sentenza n. 228 del 21 maggio 2015, così come riassunti dal TAR Friuli Venezia Giulia:
17.0 (omissis) in discussione è direttamente la legittimità di un atto amministrativo prefettizio che ha rimosso una trascrizione di un matrimonio contratto all’estero; solo indirettamente viene in esame la legittimità di tale trascrizione, conosciuta da questo tribunale in via incidentale.
17.1. La trascrizione di un matrimonio contratto all’estero tra due persone dello stesso sesso non è consentita allo stato dalla legislazione italiana, come indicato chiaramente dalla Corte costituzionale nella pronuncia n 138 del 2010.
17.2. La trascrizione effettuata dal sindaco di Udine quale ufficiale di governo risulta quindi illegittima perché esulante dai suoi poteri e doveri, contraria alla legge e contrastante con le direttive del suo superiore gerarchico, il Ministro dell’Interno, e in ultima analisi poco rispettosa – ancorché inconsapevolmente – del riparto tra i poteri dello Stato definito dalla Costituzione repubblicana.
17.3. La doverosa rimozione peraltro di tale illegittima trascrizione non può avvenire con l’intervento del Prefetto, che non ha alcun potere a riguardo, ma solamente ad opera dell’autorità giudiziaria ordinaria ex articolo 95 del d.p.r. 396 del 2000, in sede di volontaria giurisdizione, con l’intervento del pubblico ministero, cui spetta la tutela dell’interesse pubblico al rispetto della legalità in materia di stato civile.
17.4. Spetta invece al Ministro dell’interno e al Prefetto il potere – dovere di sollecitare l’intervento della competente Procura della Repubblica.
17.5. Il provvedimento prefettizio in questa sede impugnato va quindi annullato in quanto adottato al di fuori dei poteri previsti dalla legge, fermo restando che la trascrizione di un matrimonio contratto all’estero da due soggetti del medesimo sesso non è conforme al nostro attuale ordinamento e quindi che essa deve essere rimossa con l’intervento del giudice ordinario
(omissis)”.
 
  • Il testo della sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 21 maggio 2015 n. 228 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa all’indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/.



 
Queste sono le conclusioni presentate il 7 maggio 2015 dall'Avvocato Generale sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia dal TRGA di Trento in materia di contributo unificato:
«La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata, interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi di equivalenza e di effettività, non osta ad una normativa nazionale che stabilisce un tariffario di contributi unificati applicabile solo ai procedimenti amministrativi in materia di contratti pubblici, purché l’importo del tributo giudiziario non costituisca un ostacolo all’accesso alla giustizia né renda l’esercizio del diritto al sindacato giurisdizionale in materia di appalti pubblici eccessivamente difficile. Non è compatibile con la direttiva 89/665, interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta, la riscossione di più tributi giudiziari cumulativi in procedimenti giurisdizionali in cui un’impresa impugna la legittimità di un’unica procedura di aggiudicazione di un appalto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/665, a meno che ciò possa essere giustificato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il che deve essere valutato dal giudice nazionale del rinvio».
 
 


L'Associazione Giudici Amministrativi Tedeschi Italiani Francesi - AGATIF ha organizzato per il 5 giugno 2015 presso l'Università degli Studi di Bergamo un convegno con il titolo "Il potere di ordinanza del sindaco nelle materie dell'ambiente, della salute pubblica e della pubblica sicurezza".
 


L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato i seguenti principi di diritto in materia di ordine di esame dei motivi di ricorso:
a) nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, l’unicità o pluralità di domande proposte dalle parti, mediante ricorso principale motivi, aggiunti o ricorso incidentale, si determina esclusivamente in funzione della richiesta di annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi;
b)nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, la parte può graduare, esplicitamente e in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento, ad eccezione dei casi in cui, ex art. 34, co. 2, c.p.a., il vizio si traduca nel mancato esercizio di poteri da parte dell’autorità per legge competente;
c) nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, non vale a graduare i motivi di ricorso o le domande di annullamento il mero ordine di prospettazione degli stessi;
d) nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, in mancanza di rituale graduazione dei motivi e delle domande di annullamento, il giudice amministrativo, in base al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è obbligato ad esaminarli tutti, salvo che non ricorrano i presupposti per disporne l’assorbimento nei casi ascrivibili alle tre tipologie precisate in motivazione (assorbimento per legge, per pregiudizialità necessaria e per ragioni di economia
”.
 

La decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27 aprile 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa all’indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/.


Pubblichiamo le osservazioni del Consiglio Nazionale Forense del 16 aprile 2015 sulla bozza di decreto del Presidente del Consiglio di Stato che disciplina la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi.
 


 
Ad avviso del Consiglio di Stato, Sezione IV, nelle controversie aventi ad oggetto l’affidamento di pubblici appalti, l’aumento di trenta giorni del termine per impugnare, ai sensi dell’art. 41, comma 5, c.p.a., non trova applicazione, perché il termine legale accelerato per l’impugnazione degli atti di gara non tollera deroghe ed è destinato a prevalere sulla disciplina generale dei termini processuali, in quanto:
a) l’art. 120, quinto comma, c.p.a. si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 41 c.p.a.;
b) l’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006 assicura, anche nei confronti dei concorrenti che hanno sede all’estero, l’immediata ed esaustiva conoscenza delle decisioni assunte dalla stazione appaltante, cosicché non può configurarsi in astratto una disparità di trattamento o una diminuzione della tutela in pregiudizio delle imprese operanti in altri Stati UE;
c) diversamente opinando, sarebbe del tutto alterata la correlazione tra il termine breve per ricorrere ed i termini dilatori per la stipula del contratto prescritti dall’art. 11, commi 10-ss., del d.lgs. n. 163 del 2006.

 


Secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato “Sulla base del principio della domanda che regola il processo amministrativo, il giudice amministrativo, ritenuta la fondatezza del ricorso, non può ex officio limitarsi a condannare l’amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti agli atti illegittimi impugnati anziché procedere al loro annullamento, che abbia formato oggetto della domanda dell’istante ed in ordine al quale persista il suo interesse, ancorché la pronuncia possa recare gravi pregiudizi ai controinteressati, anche per il lungo tempo trascorso dall’adozione degli atti, e ad essa debba seguire il mero rinnovo, in tutto o in parte, della procedura esperita”.
 
 


Secondo il TAR Lombardia, Milano, Sezione II, benché il riferimento alla qualità di “pubblica amministrazione” dell’autorità competente della VAS sia contenuto nell’articolo 5, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006, tuttavia, la previsione normativa richiamata non implica un divieto per il Comune di avvalersi di una figura professionale esterna, al fine dello svolgimento dei compiti propri dell’autorità competente della VAS, nel caso in cui non siano rinvenibili adeguate professionalità al proprio interno; figura professionale esterna che acquisisce necessariamente la veste di organo dell’Amministrazione, alla quale dovranno essere imputati gli atti compiuti dall’incaricato.


Con la sentenza n. 779 del 23 marzo 2015, il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, in tema di decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori nei termini previsti, da un parte, riafferma il principio secondo cui le opere intraprese devono essere tali da evidenziare l’effettiva volontà di realizzare l’opera e non può farsi ricorso a lavori fittizi e simbolici, dall’altra, richiama il principio di coerenza dell’ordinamento giuridico, che discende dall’art. 3 Cost., in forza del quale non si può attribuire rilevanza ad un’attività di trasformazione del suolo eseguita in assenza di ulteriore atto abilitativo prodromico all’esecuzione delle opere edilizie (quale, nella fattispecie, l’autorizzazione al taglio del bosco).