Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 298 del 22 dicembre 2017, è pubblicato lo schema, predisposto dall’ANAC con provvedimento del 22 novembre 2017, di disciplinare di gara per la procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, sopra soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.




Il TAR Milano ribadisce che non si può ritenere decisiva la circostanza che il parere motivato finale della VAS sia stato emesso in data successiva a quella di adozione del piano; invero l'art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 sanziona con l'illegittimità, non già l'adozione del piano prima della conclusione della procedura VAS, ma solo l'anteriore approvazione dello stesso.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2282 del 29 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Pubblicati sulla G.U.U.E.  L 337/17 del 19 dicembre 2017:
- il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2364 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
- il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2365 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti
- il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2366 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti
- il REGOLAMENTO (UE) 2017/2367 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.



Il TAR Milano con riferimento all’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico da parte del PTCP, richiamando il suo orientamento, precisa che:
  • l’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico costituisce scelta che involge interessi di carattere sovracomunale, ambientali e paesaggistici, la cui tutela è stata affidata dalla legge regionale n. 12 del 2005 – in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118, comma primo, della Costituzione – alla Regione e alle Province; questi interessi sono dunque presi in considerazione dagli strumenti di pianificazione territoriale approvati da tali enti (PTR e PTCP) e si sovrappongono agli interessi di carattere urbanistico la cui tutela è principalmente affidata ai Comuni;
  • le Province, nella redazione dei propri Piani di coordinamento, non sono vincolate dai contenuti degli strumenti urbanistici comunali; non avrebbero altrimenti senso norme come l’art. 18, secondo comma, della legge regionale n. 12 del 2005, il quale, per alcune specifiche ipotesi, stabilisce l’immediata operatività e prevalenza delle disposizioni contenute nel PTCP contrastanti con quelle dei PGT;
  • la dimensione provinciale propria del PTCP non può certo consentire all’Amministrazione di operare la classificazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico sulla base di una valutazione agronomica riferita a ciascun singolo appezzamento di terreno, essendo, invece, ragionevole che le scelte urbanistiche siano sorrette dai riferimenti e dai parametri presenti nelle qualificate banche dati di riferimento;
  • la “strategicità” della tutela degli ambiti agricoli può essere apprezzata dalla Provincia sotto più profili e ben può essere declinata non solo in relazione alle potenzialità di sfruttamento agrario economicamente profittevole delle singole aree, ma anche in funzione della più ampia valenza ambientale e naturalistica che l’utilizzazione agricola del suolo di per sé riveste.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2357 del 12 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.