Il 18 aprile 2013 si terrà, alle ore 14:00, presso l'Aula Magna del Tribunale di Como, l'assemblea annuale dell’Associazione che, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, deve tenersi almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.
L'ordine del giorno, previa verifica dei presenti ammessi al voto e delle deleghe, è il seguente:
* approvazione verbale assemblea precedente;
* relazione del Presidente;
* relazione del Segretario;
* bilancio consuntivo 2012;
* bilancio preventivo 2013;
* elezione probiviro in sostituzione dell’avv. Antonio Sala;
* affliliazione alla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti (SOLOM)
* comunicazioni e varie.
Per votare è necessario essere in regola con il pagamento della quota e ciascun socio potrà rappresentare per delega scritta soltanto un altro socio.
piano offerta formativa 2013: le relazioni dell'incontro del 24 gennaio 2013
Su gentile concessione dei relatori dell'incontro del 24 gennaio 2013, avente ad oggetto "La correlazione tra strumenti di pianificazione territoriale (PTR, PTCP, PGT)", ai seguenti indirizzi: relazione avv. Erminia Gariboldi ; relazione arch. Giuseppe Cosenza sono consultabili le relazioni dell'incontro.
La competenza territoriale nella giurisdizione amministrativa ed il ruolo paritario dei TAR: 18.2.2013
La Società Lombarda degli Avvocati amministrativisti (SOLOM), in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, con la Sezione Piemontese della S.I.A.A., con la Camera Amministrativa di Como e con la Camera Amministrativa di Monza e della Brianza, organizza, per lunedì 18 febbraio 2013, ore 14.30/17.30 presso il Salone Valente, a Milano in via San Barnaba, n.29, convegno sul tema: "La competenza territoriale nella giurisdizione amministrativa ed il ruolo paritario dei TAR"
Introduzione:
- Francesco Mariuzzo, Presidente del TAR per la Lombardia
Relazioni:
- Aldo Travi, avvocato, ordinario di diritto amministrativo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano: “Quarant’anni di decentramento della giurisdizione amministrativa e gli interventi dell’A.P., in materia di competenza territoriale, successivi all’entrata in vigore del CPA”
- Giampiero Lopresti, consigliere del TAR Lazio, presidente A.N.M.A.: “La concentrazione di competenze sul TAR Lazio ed i suoi effetti sull’amministrazione della giustizia”.
- Carlo Merani, avvocato a Torino “La dimensione territoriale della giurisdizione amministrativa di primo grado e la sua influenza positiva sulle relazioni tra Amministrazione e cittadini”.
- Umberto Fantigrossi, avvocato a Milano “Profili problematici delle diverse competenze funzionali inderogabili del TAR Lazio (artt.14, primo comma, e 135 C.P.A.) e della competenza funzionale inderogabile del TAR Lombardia (art.14, secondo comma, C.P.A.)”.
Coordinatore:
- Mario Viviani, presidente di SOLOM
Seguirà dibattito.
Ingresso gratuito.
Iscrizione sul sito www.ordineavvocatimilano.it (per gli avvocati iscritti ad ordini diversi da quello di Milano, l’iscrizione può essere effettuata mediante comunicazione a info@solom.it).
L’evento è accreditato dall’Ordine degli avvocati di Milano; la partecipazione all’evento consente l’acquisizione di 3 crediti formativi.
Il piano dell'offerta formativa della Camera Amministrativa di Como ha subito le seguenti modifiche:
- l’evento: “SILENZIO DELLA P.A.: PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI” - Relatore: prof. Marco Sica, già fissato per il 21 febbraio 2013, si terrà invece il 21 marzo 2013;
- l’evento “RESPONSABILITA' ERARIALE E PROCESSO CONTABILE” - Relatori: dott.ssa Laura De Rentiis - dott. Alessandro Napoli, già fissato per il 21 marzo 2013, si terrà invece il 21 febbraio 2013.
Nel consiglio direttivo del 7 dicembre 2012 la quota associativa per l'anno 2013 è stata fissata in euro 50,00 per gli avvocati che siano iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori alla data del 1 gennaio 2013 e in euro 25,00 per tutti gli altri.
Conto Corrente
- Credito Valtellinese, Agenzia n. 1 di Como
- IBAN IT 76 H 05216 10901 000000056264
Con decreto presidenziale n. 72 del 28 dicembre 2012 sono state stabilite le nuove competenze delle sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato per il 2013.
Il decreto è scaricabile a questo indirizzo sul sito della Giustizia Amministrativa [pdf].
La legge, composta di un solo articolo di ben 560 commi, ha inciso anche sulla disciplina del contributo unificato.
Quanto ai giudizi amministrativi, queste sono alcune delle novità introdotte dai commi 25 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 228/2012:
- per i ricorsi ai quali si applica il rito abbreviato comune a determinate materie, previsto dal libro IV, titolo V, del codice del processo amministrativo nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;
- per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice del processo amministrativo il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000, mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000; se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il contributo dovuto è di euro 6.000;
- in tutti i casi non espressamente disciplinati dalle lettere a), b), c) e d) del comma 6-bis dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il contributo dovuto è di euro 650;
- nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste;
- il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), dell’art. 1 della legge n. 228/2012, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione;
- i nuovi importi si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 228/2012 (1 gennaio 2013).
Più in generale, si segnala che la stessa legge di stabilità 2013 ha, inoltre, inserito (cfr. comma 17 dell’art. 1) all'articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dopo il comma 1-ter il seguente: «1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»; le disposizioni di cui al nuovo comma 1 quater si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità 2013.
Corte di Giustizia Europea: stop agli incarichi diretti tra enti pubblici
Con sentenza C‑159/11 del 19.12.2012 la Corte di Giustizia Europea ha posto un stop agli accordi stipulati tra pubbliche amministrazioni (nella specie ASL e Università) al fine della realizzazione di servizi di progettazione (nella specie, consistenti nella valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere).
se la conclusione di un accordo tra pubbliche amministrazioni non sia contraria al principio della libera concorrenza qualora una delle amministrazioni interessate possa essere considerata un operatore economico, qualità riconosciuta ad ogni ente pubblico che offra servizi sul mercato, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro, dalla dotazione di una organizzazione di impresa o dalla presenza continua sul mercato.
«Se la [direttiva 2004/18], ed in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), l’articolo 2, l’articolo 28 e l’allegato II [A], categorie 8 e 12, ostino ad una disciplina nazionale che consente la stipulazione di accordi in forma scritta tra due amministrazioni aggiudicatrici per lo studio e la valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere da eseguirsi alla luce delle normative nazionali in materia di sicurezza delle strutture ed in particolare degli edifici strategici, verso un corrispettivo non superiore ai costi sostenuti per l’esecuzione della prestazione, ove l’amministrazione esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico».
- l’articolo 15, primo comma, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GURI n. 192, del 18 agosto 1990, pag. 7), secondo cui «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;
- l’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell’11 luglio 1980, recante riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (Supplemento ordinario alla GURI n. 209, del 31 luglio 1980).
- contratti di appalto stipulati da un ente pubblico con un soggetto giuridicamente distinto da esso, quando detto ente eserciti su tale soggetto un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e, al contempo, il soggetto in questione realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti che lo controllano;
- contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi;
Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici istituiscono tra loro una cooperazione, nel caso in cui – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – tale contratto non abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.
Sul B.U.R.L. del 28 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge regionale 24 dicembre 2012 n. 21 «Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013».
L’art. 4 della legge regionale n. 21 del 2012 modifica la disciplina transitoria di cui all’art. 25 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio».
In particolare, dopo il comma 1 bis del citato art. 25 vengono inseriti i seguenti commi:
1 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, i PRG vigenti dei comuni danneggiati dal sisma del 20 maggio 2012 inclusi nell’elenco allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli dichiarati in dissesto finanziario con deliberazione del consiglio comunale approvata entro il 31 dicembre 2012 conservano efficacia fino al 31 dicembre 2013, salvo quanto disposto dall’articolo 26, comma 3 quater. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013,si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 quater e 1 quinquies.
1 quater. Nei comuni che entro il 31 dicembre 2012 non hanno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 12 e dall’articolo 26, comma 3 quater, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:
a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c);
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal medesimo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013), la cui convenzione, stipulata entro la medesima data, è in corso di validità.
1 quinquies. Nei comuni di cui al comma 1 quater, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia); sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012.
TAR Lombardia: stabilite le nuove competenze delle sezioni e pubblicato il calendario 2013
Con decreto presidenziale 11 dicembre 2012 sono state stabilite le nuove competenze delle Sezioni del Tar Lombardia - Milano nonché il calendario delle udienze per l'anno 2013.
Il decreto è scaricabile a questo indirizzo [pdf].
24 GENNAIO 2013
- “La correlazione tra strumenti di pianificazione territoriale (PTR, PTCP, PGT)” (arch. Giuseppe Cosenza e avv. Erminia Gariboldi).
21 FEBBRAIO 2013
- “Responsabilità erariale e processo contabile” (dott.ssa Laura De Rentiis e dott. Alessandro Napoli).
21 MARZO 2013
- “Silenzio della P.A.: profili sostanziali e processuali” (prof. Marco Sica).
18 APRILE 2013
- “Le tipologie edilizie in Lombardia e tutela del terzo nei confronti della DIA e della SCIA” (avv. Mario Lavatelli e avv. Lorenzo Spallino).
23 MAGGIO 2013
- “Autotutela, affidamento e responsabilità della P.A.” (avv. Maria Antonietta Marciano e dott.ssa Elena Quadri).
20 GIUGNO 2013
- “La formazione dei contratti pubblici al crocevia tra regole e principi” (prof. Maurizio Cafagno).
26 SETTEMBRE 2013
- “I servizi di interesse economico generale, dal diritto comunitario al diritto nazionale” (avv. Maurizio Lo Gullo).
di Virgina Manzi
Non sussiste l’obbligo di allontanamento dall’aula da parte del consigliere comunale interessato all’atto, ma solo l’obbligo di non partecipare alla discussione ed alla votazione, a meno che il Regolamento sul funzionamento del Consiglio non disponga diversamente.
Cons. Stato,
sez. IV, 7 giugno 2012 n. 3372 [pdf]
Come è noto l’art. 279 del T.U. 383/1934 (abrogato dall’ art.274
del decreto legislativo 267/200) stabiliva che: “Gli
amministratori dei Comuni …… devono astenersi dal prendere parte
alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso
i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi
amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come
è pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o
contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, del
coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto di cui
sopra importa anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle
adunanze durante la trattazione di detti affari”.
L’obbligo di allontanarsi dalla sala era pertanto espressamente
sancito dalla legge (l’art 290 del T.U.148/1915 non prevedeva tale
obbligo).
L’art. 78, comma 2, del decreto legislativo 267/2000 che ora
disciplina la materia, stabilisce solo l’obbligo “di astenersi
dal prendere parte alla discussione e alla votazione”, nel caso
in cui il consigliere ovvero i suoi parenti ed affini entro il
quarto grado siano interessati all’atto, ma non dispone
l’allontanamento dall’aula.
Atteso che tale obbligo non è più sancito dalla legge, il
consigliere comunale che rimane presente e non partecipa (nel senso
che non interviene ma si limita ad assistere) alla discussione e
alla votazione, non allontanandosi dall’aula, rispetta il dettato
dell’art. 78 TUEL vigente.
Tuttavia, qualora il regolamento sul funzionamento del consiglio
replichi quanto previsto dall’art 279 (obbligo di allontanamento),
il consigliere deve abbandonare l’aula; se poi il regolamento
esclude dal computo per il raggiungimento del quorum strutturale chi
debba obbligatoriamente astenersi, la presenza del consigliere
interessato all’atto non concorre alla formazione del numero legale
per la validità della seduta (e quindi nel caso in cui il quorum
strutturale venga raggiunto con il concorso del consigliere
obbligato all’astensione, la seduta è illegittima).
Parte della giurisprudenza ha, comunque, ritenuto che, anche
vigente l’ art. 78 il Consigliere interessato all’atto debba
allontanarsi dall’aula senza invocare però la disposizione violata
,ma richiamandosi ai principi di imparzialità, trasparenza e buon
andamento della Pubblica Amministrazione.
Secondo il TAR Sardegna “comporta non solo il divieto di
partecipare alla discussione ed alla votazione finale, ma anche
l’obbligo di allontanamento dalla seduta prima della discussione e
dell’approvazione della relativa proposta di deliberazione, in
quanto la presenza del consigliere interessato è potenzialmente
idonea ad incidere negativamente sulla serenità dei colleghi
consiglieri comunali sia nella fase della discussione sia nella fase
della discussione finale” (TAR Sardegna – sez. 2 – sentenza n.
1815/2008) –
(in senso conforme TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA, SEZ. I - sentenza 22
settembre 2009 n. 675, Consiglio Stato, Sez. IV, 3 settembre 2001,
n. 4622; T.A.R. Lombardia - Brescia, 30 maggio 2006, n. 648; T.A.R.
Abruzzo - Pescara, 13 febbraio 2004, n. 208; T.A.R. Umbria -
Perugia, 19 luglio 2002, n. 546).
Altra giurisprudenza più aderente al dato letterale della norma e
al fatto che la stessa non sia stata replicata nella formulazione
prevista dall’art 279 del T.U 383/1934, ritiene che non sussista più
l’obbligo di allontanamento dall’aula, a meno che il regolamento sul
funzionamento del consiglio non lo disciplini espressamente ovvero
non ripeta la disposizione dell’art 49 del r.d 297/1911- regolamento
di esecuzione del TU 148/1915- (non computabilità ai fini del quorum
strutturale del consigliere in conflitto di interessi).
Il TAR Veneto con sentenza n. 4338/2010 ha sancito che “La
circostanza che, nella fattispecie, i consiglieri in conflitto non
si siano fisicamente allontanati al momento della votazione finale
non è di per sé causa d'invalidità della successiva approvazione:
resta il fatto — ed in questo consiste il vizio — che
illegittimamente essi sono stati inclusi nel computo dei presenti,
per la determinazione del quorum strutturale.
Il già citato art. 19 del regolamento per la disciplina delle
adunanze consiliari stabilisce che "Non sono computabili nel numero
fissato per la validità delle adunanze i consiglieri: ... 2) che
abbiano interesse personale nelle questioni delle quali si discute;
3) che siano parenti od affini fino al 4° grado degli interessati
all'argomento sottoposto all'esame del Consiglio"(conforme Tar
Liguria Sentenza 818/2004).
Con sentenza n. 3372 del 7 giugno 2012 il Consiglio di Stato -
sez V- si è espresso sulla questione affermando che la mera
astensione dalla partecipazione alla discussione ed alla votazione
elimina il conflitto di interessi, “essendo già l’astensione una
modalità di non partecipazione al voto, salvo che si provi che vi
sia stata una discussione precedente al voto alla quale il
consigliere, poi astenutosi, abbia partecipato, per ciò solo
incidendo sulle determinazioni dell’assemblea. L’allontanamento era
espressamente previsto dall’art. 279 del Regio Decreto 03/03/1934,
n. 383, ma non è stato ribadito dall’art. 78 TUEL, che invece
individua nell’astensione dalla votazione e dalla discussione gli
strumenti sufficienti a neutralizzare il conflitto“.
Secondo il Consiglio di Stato, quindi, anche i consiglieri che
obbligatoriamente devono astenersi dalla votazione e dalla
discussione sono computati nel numero legale e, pertanto, concorrono
alla formazione del quorum strutturale, a meno che il regolamento
sul funzionamento del consiglio non disponga diversamente, ossia,
preveda che i succitati consiglieri non concorrano alla formazione
del numero legale.
16 dicembre 2019: modificato lo Statuto
14 aprile 2014: nasce la Camera Amministrativa dell'Insubria
L’Assemblea ha deliberato la modifica dello statuto dell’Associazione, finalizzata, tra l’altro, a:
- modificare la denominazione dell’Associazione in “Camera Amministrativa dell'Insubria”;
- consentire l’adesione agli avvocati che operano nei circondari dei Tribunali di Busto Arsizio, Lecco, Sondrio e Varese;
- aumentare il numero dei componenti del consiglio direttivo da 5 a 7.
Statuto Camera Amministrativa dell'Insubria
19 febbraio 2014: nasce l'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti
22 maggio 2009: nasce la Camera Amministrativa di Como
Atto costitutivo Camera Amministrativa di Como
Statuto Camera Amministrativa di Como
Coordinate bancarie
Crédit Agricole, Como, via Cadorna
Iban IT67W0623010996000046709733
Elenco soci
Qui potete visualizzare l'elenco dei soci: elenco soci.Modalità di iscrizione
QUOTA ASSOCIATIVA
COORDINATE BANCARIE
Crédit Agricole, Como, via CadornaProprietà intellettuale
I dati, le informazioni, le notizie e, in generale, i contenuti, anche grafici, contenuti in questo sito o comunque fruiti nell'ambito dell'utilizzo dello stesso, sono oggetto di proprietà intellettuale e come tali tutelati.Responsabile del sito
Questa è una versione provvisoria del sito della Camera Amministrativa di Como, in attesa di una versione definitiva una volta implementate tutte le risorse utili alla vita dell'associazione e di interesse degli iscritti. In questa fase responsabile è l'avvocato Lorenzo Spallino: http://www.studiospallino.it/ls.htmTesti
I contenuti di questo sito possono, ovviamente, essere citati, linkati e trascritti. Analogamente a quel che avviene nell’editoria a stampa, la citazione è tanto più corretta quanto più completa: nome e cognome dell’autore, titolo del contenuto, data di pubblicazione su questo sito, link diretto al contenuto e link alla home page di questo sito. Le trascrizioni - qualora fedeli all'originale - debbono essere virgolettate. Trascrizioni integrali debbono essere precedute dall'assenso dell'autore.Consiglio direttivo [a far data dall'11.01.2023]
Ruggero Tumbiolo [presidente]Virginia Manzi [vice presidente]
Domenica Condello [segretario/tesoriere]
Emanuele Boscolo [consigliere]
Stefano Calvetti [consigliere]
Paride Luzzi [consigliere]
Lorenzo Spallino [consigliere]
Collegio probiviri
Marta ColzaniGianni Mantegazza
Paolo Mantegazza
Soci Onorari
Emanuele BoscoloPaolo Mantegazza
Marco Sica
Responsabile scientifico
Emanuele BoscoloRappresentante nel comitato scientifico dell'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti
Emanuele BoscoloCAMERA AMMINISTRATIVA DELL'INSUBRIA
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