Il TAR Milano precisa che <<L’elaborazione giurisprudenziale sul tema ha più volte chiarito che la regola generale è quella per cui soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnarne l'esito (essendo titolare di una posizione differenziata) e che i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi a identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione. Le eccezioni, che impongono l’onere di immediata impugnazione, possono essere ricondotte alle ipotesi in cui (i) si contesti in radice l'indizione della gara, (ii) si contesti che una gara sia mancata, (iii) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2019, n. 2732).
Devono, in altre parole, essere immediatamente impugnate le sole clausole immediatamente escludenti o che impediscono la partecipazione alla gara e la presentazione di un’offerta.
Come riconosciuto dalla citata Adunanza plenaria n. 4 del 2018, la giurisprudenza ha poi fatto rientrare nel genus delle “clausole immediatamente escludenti” anche le fattispecie di (a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; (b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; (c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta; (d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; (e) clausole impositive di obblighi contra ius; (f) bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (come, ad esempio, quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbito dall’aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di 0 pt.); (g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2019, n. 2732; id., Sez. III, 28 settembre 2020, n. 5705)>>

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 387 del 11 febbraio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano chiarisce che l’espletamento a porte chiuse della prova si pone in aperto in contrasto con la regola generale, immanente a qualunque procedura concorsuale, della pubblicità della prova orale e, quindi, con i principi di trasparenza e imparzialità, di cui all’art. 97 Cost.; aggiunge il TAR che affinché un'aula o sala sia aperta al pubblico, occorre che durante le prove orali del concorso sia assicurato il libero ingresso al locale ove esse si tengono a chiunque voglia assistervi e, quindi, anche ai candidati che abbiano già sostenuto il colloquio o che non vi siano stati ancora sottoposti, atteso che ogni candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri, onde verificare di persona il corretto operare della Commissione esaminatrice.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2272 del 29 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


La Sezione Terza del Consiglio di Stato ha sottoposto all'Adunanza Plenaria i seguenti quesiti in materia di onere di immediata impugnativa delle clausole del bando:
«Se, avuto anche riguardo al mutato quadro ordinamentale, i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n.1/2003 possano essere ulteriormente precisati nel senso che l’onere di impugnazione immediata del bando sussiste anche per il caso di erronea adozione del criterio del prezzo più basso, il luogo del miglior rapporto tra qualità e prezzo.
2. Se l’onere di immediata impugnazione del bando possa affermarsi più in generale per tutte le clausole attinenti le regole formali e sostanziali di svolgimento della procedura di gara, nonché con riferimento agli altri atti concernenti le fasi della procedura precedenti l’aggiuducazione, con la sola eccezione delle prescrizioni generiche e incerte, il cui tenore eventualmente lesivo è destinato a disvelarsi solo con i provvedimenti attuativi.
3. Se, nel caso in cui l’Adunanza Plenaria affermi innovativamente il principio della immediata impugnazione delle clausole del bando di gara riguardanti la definizione del criterio di aggiudicazione, e, individui, eventualmente, ulteriori ipotesi in cui sussiste l’onere di immediata impugnazione di atti della procedura precedenti l’aggiudicazione, la nuova regola interpretativa si applichi, alternativamente:
a) con immediatezza, anche ai giudizi in corso, indipendentemente dall’epoca di indizione della gara;
b) alle sole gare soggette alla disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016;
c) ai soli giudizi proposti dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria, in conformità alle regole generali dell’errore scusabile e della irretroattività dei mutamenti di giurisprudenza incidenti sul diritto viventi (secondo i principi dell’overruling);
4. Se, nel caso di contestazione del criterio di aggiudicazione o, in generale, della impugnazione di atti della procedura immediatamente lesivi, sia necessario, ai fini della legittimazione a ricorrere, che l’operatore economico abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura, ovvero sia sufficiente la dimostrazione della qualità di operatore economico del settore, in possesso dei requisiti generali necessari per partecipare alla selezione».

L’ordinanza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 5138 del 7 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Napoli aderisce ai più recenti sviluppi giurisprudenziali, registratisi a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, i quali hanno ampliato il ventaglio dei casi in cui può trovare ingresso l’immediata contestazione delle regole poste a base della gara, con specifico riferimento alla scelta del criterio di aggiudicazione, e reputa sussistenti i presupposti per esperire l'azione di annullamento attraverso l'immediata impugnazione della regola di gara basata sul criterio del massimo ribasso e segnatamente: a) la posizione giuridica legittimante avente a base, quale interesse sostanziale, la competizione secondo meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo; b) la lesione attuale e concreta, generata dalla previsione del massimo ribasso in difetto dei presupposti di legge; c) l'interesse a ricorrere in relazione all'utilità concretamente ritraibile da una pronuncia demolitoria che costringa la stazione appaltante all'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuto dalle norme del nuovo codice quale criterio ordinario e generale.

La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione Quinta, n. 3437 del 23 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che la contestazione diretta ad evidenziare che la mancanza di sicuri riferimenti in ordine alla durata del contratto rende oltremodo difficoltosa la formulazione di un’offerta sottende un profilo di immediata lesività della disciplina di gara, la quale, pertanto, deve essere impugnata direttamente e immediatamente, entro il termine di decadenza stabilito dalla legge e non in sede di contestazione del provvedimento di aggiudicazione.
Aggiunge il TAR Milano che il bando deve essere immediatamente impugnato, perché direttamente lesivo, non solo quando prevede requisiti soggettivi di partecipazione, che prescindono dallo svolgimento della gara, tali da precludere ex se la proficua partecipazione di un operatore del settore, ma anche in presenza di clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero di regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; allo stesso modo, sono immediatamente lesive e, pertanto, da impugnare direttamente le disposizioni della lex specialis abnormi o irragionevoli, che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta oppure condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente, ovvero, introducano l’imposizione di obblighi contra ius e la stessa situazione si verifica in presenza di gravi carenze della lex specialis nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta, ovvero laddove la disciplina di gara preveda l’impiego di formule matematiche del tutto errate.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, 1362 del 19 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si segnala che l’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti ha bandito la quarta edizione del concorso per un premio, intitolato alla memoria del Prof. Enrico Guicciardi, da assegnare a una breve nota di commento a una sentenza che abbia fatto applicazione di norme regionali del Veneto o abbia comunque riguardato problematiche amministrative venete.
Al concorso possono partecipare tutti i praticanti avvocati e gli avvocati di età inferiore a 35 anni.
Vi sarà l’assegnazione di tre premi (rispettivamente di 2.000 euro, di 1.500 euro e di 1.000 euro) per gli elaborati giudicati più meritevoli e potranno essere attribuite ulteriori segnalazioni di merito dalla commissione giudicatrice (che verrà nominata dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti all'Associazione). La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata per il prossimo 14 novembre 2016.


Il Consiglio di Stato, in materia di requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici, si è così pronunciato:

  • l’art. 2, comma 7, del dPR n. 487 del 1994 (per il quale «i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione»), pur riguardando l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni costituisce, tuttavia, espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità e di parità di trattamento dei candidati;
  • in coerenza col favor partecipationis nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione;
  • la determinazione di una data diversa – non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande – implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento;
  • il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda – a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa – può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l’esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni.

Il testo della sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 965 in data 11 marzo 2016 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.



Si  informa che sul sito della Giustizia Amministrativa è pubblicato il bando per i tirocini formativi presso il Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.
Le domande per l’ammissione al periodo di formazione per l'anno 2016 potranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 31 dicembre 2015 e i posti da stagisti sono in numero di 20.


Si allega l'avviso di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. per la formazione di un elenco di professionisti qualificati da utilizzare per l’affidamento di servizi legali e di servizi notarili ex art. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006, di patrocinio legale e di pareri pro veritate ex art. 2230 c.c.


Su informa che l’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti ha bandito la terza edizione del concorso "Enrico Guicciardi" per un premio da assegnare a una breve nota di commento a una sentenza che abbia fatto applicazione di norme regionali del Veneto o abbia comunque riguardato problematiche amministrative venete.
Al bando possono partecipare tutti i praticanti avvocati e gli avvocati di età inferiore a 35 anni.
Vi sarà l’assegnazione di tre premi (rispettivamente, di 2.000 euro, di 1.500 euro, di 1.000 euro) per gli elaborati giudicati più meritevoli e potranno essere attribuite ulteriori segnalazioni di merito dalla commissione giudicatrice.  
La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata al prossimo 20 novembre 2015.

Si allega il bando