Il TAR Milano osserva che l’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152 del 2006 disciplina il procedimento per l’aggiornamento o la modifica dell’autorizzazione integrata ambientale e delle relative condizioni; la predetta norma prevede una puntuale scansione procedimentale e si fonda su specifici presupposti di natura sostanziale, oltre a richiedere inderogabilmente il previo coinvolgimento nel procedimento di riesame del gestore dell’impianto, che deve fornire un indispensabile apporto istruttorio; diversamente, le sanzioni e i presupposti controlli, in ordine al rispetto delle prescrizioni contenute nell’A.I.A., sono disciplinati dal successivo art. 29-decies e riguardano appunto l’aspetto sanzionatorio o ripristinatorio dell’A.I.A., senza intervenire sul contenuto della stessa. Nella fattispecie di giudizio sono stati concentrati nel medesimo procedimento attività aventi differente natura e presupposti, ovvero di carattere sanzionatorio, autorizzatorio e di variante rispetto all’A.I.A. già rilasciata alla ricorrente; ciò si pone in contrasto con il principio di tipicità degli atti amministrativi, soprattutto di carattere sanzionatorio, e con il divieto di utilizzare il potere che la legge conferisce all’Amministrazione in maniera sviata.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1917 del 24 giugno 2024


Il TAR Brescia osserva che i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e quello finalizzato al rilascio dell’AIA sono distinti e assolvono a funzioni diverse: la prima si occupa dell’impatto di un’opera o impianto, attraverso l’esame del progetto; la seconda dell’impatto di una determinata attività. Occorre inoltre distinguere tra impianti che già esistono e impianti che devono essere ancora realizzati; per gli impianti esistenti, già sottoposti a VIA, la sovrapposizione può sussistere, ma si tratta di un problema interno all’AIA, quale procedimento autonomo nel quale potranno essere acquisiti i dati prodotti nel procedimento di VIA; per quanto riguarda invece i nuovi impianti da realizzare, si presenta un problema di coordinamento tra due valutazioni aventi in sostanza il medesimo oggetto, seppur considerato sotto diversi profili: il progetto dell’impianto. L'ambito specifico della VIA è, quindi, l'inquadramento generale della localizzazione dell'impianto, e il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell'AIA. Infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, l’AIA può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I n. 730 del 9 ottobre 2023


Una società che svolge attività di tintoria, candeggio e finissaggio di tessuti si lamenta di alcune prescrizioni tecniche a corredo dell’AUA che prevedono, fra l’altro, di effettuare il ricircolo delle acque di scarico qualora si accerti il superamento di un valore limite fissato in misura inferiore al 20 per cento rispetto a quello di accettabilità imposto dalla legge.
Il TAR Milano osserva che il punto 4 del paragrafo 1.2.3 dell’Allegato 5 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che, al ricorrere di particolari condizioni, anche l’autorità che rilascia il titolo può stabilire valori-limite diversi e più restrittivi di quelli individuati in generale dal legislatore nazionale e dalle regioni. A tal fine è però necessario che il valore-limite per cui si intende introdurre la deroga sia relativo a sostanze pericolose e che tale possibilità sia prevista nel piano di tutela delle acque al fine di raggiungere più alti obiettivi di qualità.
Ciò precisato, il TAR afferma che l’AUA, laddove prevede l’obbligo di effettuare una nuova depurazione qualora i parametri delle acque reflue superino la soglia fissata in misura inferiore al 20 per cento rispetto a quella legale, ha in sostanza stabilito valori-limite più restrittivi rispetto a quelli individuati dall’Allegato 5; nel caso concreto l’Amministrazione neppure ha allegato il fatto che tali più bassi limiti siano stati individuati al ricorrere delle condizioni indicate dalla legge e la prescrizione impugnata si riferisce a dieci parametri alcuni dei quali sicuramente non riguardanti sostanze pericolose (ad es. parametro colore); inoltre, non viene effettuato alcun richiamo al piano di tutela delle acque né, a maggior ragione, si specifica che le nuove soglie sono state individuate al fine di perseguire i più alti standard di qualità in esso indicati.
Si deve pertanto ritenere, per il TAR, che il potere amministrativo non sia stato correttamente esercitato e che, quindi, la prescrizione scrutinata sia illegittima.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1155 del 17 maggio 2023


Il TAR Milano, in merito alla possibilità di sottoporre a condizione la VIA, osserva che:
<<la giurisprudenza amministrativa costante stabilisce che non può essere ritenuto illegittimo il giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinato a determinate prescrizioni o condizioni, dato che tale tipo di approvazione “condizionata” costituisce un giudizio allo stato degli atti integrato dall'indicazione preventiva degli elementi idonei a risolvere possibili dissensi e tanto in osservanza del principio di economicità dell'azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento, dimostrando, anzi, la pluralità di prescrizioni la puntualità e affidabilità della fase istruttoria e l'accuratezza della valutazione (C.d.S. IV, 27 marzo 2017 n. 1392). La compatibilità ambientale non è infatti un concetto naturalistico, si ripete, ma una condizione di equilibrio tra l'idoneità dei luoghi a ospitare un'attività impattante e le prescrizioni limitative poste alla medesima attività, sicchè la graduazione e la previsione di limitazioni postume tramite prescrizioni da verificare in sede esecutiva rendono possibile migliorare l'equilibrio e confermare nel tempo il giudizio di compatibilità (T.A.R. Lazio-Roma III, 3 gennaio 2022 n. 11). Ancora, è stata ritenuta legittima una valutazione di impatto ambientale che dichiari la compatibilità ambientale di un progetto subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, da verificare all'atto del successivo rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la concreta entrata in funzione dell'impianto poiché nulla osta in linea di principio a che l'Amministrazione attesti che, a seguito dell'adozione futura di ben precisi accorgimenti, l'opera possa risultare compatibile con le esigenze di tutela ambientale (C.d.S. IV, 11 dicembre 2020 n. 7917).>>
Con riferimento poi al rapporto tra valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, il TAR ricorda che:
<< è stato chiarito (C.d.S. IV, 14 settembre 2022 n. 7978) che la prima investe, in via preventiva, i profili prettamente localizzativi e strutturali di un’opera mentre la seconda costituisce il provvedimento complessivo con cui si valutano gli aspetti gestionali dell’attività e di esercizio di un impianto. In altri termini, la valutazione di impatto precede il rilascio dell’autorizzazione integrata sostanziandosi in un’analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica ritraibile dall’esecuzione e esercizio dell’opera proposta, e ne condiziona il contenuto, essendo la seconda caratterizzata dall’esame, a un maggior livello di definizione, di tutti i profili ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, emissioni sonore, vibrazioni, odori, impatto su suolo e sottosuolo e quello complessivo del progetto in base agli aspetti gestionali). Il maggior livello di approfondimento implica, quindi, una retroazione dell’autorizzazione integrata ambientale sulla procedura di valutazione di impatto ambientale nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, conferma, precisa e condiziona l’oggetto della seconda. Pertanto mentre una valutazione di impatto negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata, al contrario legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata anche in presenza di una valutazione di impatto positiva poiché solo l’autorizzazione è, di per sé, idonea a esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto. Ne deriva che non incidono sulla legittimità della valutazione positiva di impatto ambientale impugnata con il presente ricorso gli eventuali inadempimenti della proponente alle prescrizioni imposte, i quali semmai dovranno essere valutati dall’Amministrazione competente in sede di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Pertanto nessuna circostanza sopravvenuta relativa al mancato ottenimento delle autorizzazioni prescritte o al mancato adattamento dell’impianto alle prescrizioni, adeguate e legittime, imposte in sede di valutazione di impatto ambientale può inficiare la validità della conclusione di quest’ultima in senso favorevole.>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 739 del 27 marzo 2023.


Secondo il TAR Brescia, se è ben vero che l’articolo 29 decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006 prevede una serie di sanzioni per il caso di inosservanza delle prescrizioni dell’AIA o addirittura di esercizio dell’attività in assenza di titolo autorizzatorio, che vanno dalla semplice diffida, alla sospensione dell’attività e alla chiusura dell’impianto, è altrettanto vero che la disposizione non prevede affatto che si debba partire dalle sanzioni meno gravi e applicare quelle via via più gravi solamente in caso di reiterazione della violazione. La scelta della sanzione più appropriata in relazione alla violazione commessa è lasciata alla discrezionalità della Provincia, che può anche disporre quella più grave anche senza aver prima diffidato l’autore dell’illecito.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I n. 860 del 13 settembre 2022


Il TAR Milano precisa che dalla disamina del dato testuale dell'art. 208 comma 6 D.Lgs. 152/2006 è evidente che l’Autorizzazione integrata costituisce ex se variante al Piano di Governo del Territorio ove ciò si renda necessario, e cioè in tutti i casi nei quali l’impianto oggetto di AIA non sia conforme al P.G.T.; non è poi richiesta alcuna motivazione sul punto, in quanto lo strumento della conferenza di servizi, individuato dal legislatore per l’emissione dell’AIA, implica il necessario confronto tra tutti i soggetti portatori di interessi coinvolti, e la conseguente ponderazione e valutazione degli interessi stessi, fino alla sintesi derivante dall’accoglimento o meno dell’istanza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1890 del 5 agosto 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa:
<<L'AIA e l'autorizzazione paesaggistica sono titoli abilitativi della specifica attività e delle opere ad essa connesse, perciò – come tra l'altro chiaramente si evince dall'art. 29, co. 1, d.lgs. 152/2006 – presuppongono il rilascio di una VIA positiva. Poiché diversi sono gli accertamenti e le finalità delle autorizzazioni, è possibile che l'AIA (come del resto l'autorizzazione paesaggistica) sia negata anche in presenza di una VIA positiva, ma «una valutazione d'impatto ambientale negativa preclude senz'altro il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale» (Cons. Stato, Sez. IV, 18 luglio 2017, n. 3559; Id., Sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000).>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1034 del 6 maggio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, della legge della Regione Lombardia 21 maggio 2020, n. 11 (Legge di semplificazione 2020) che prevede, per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), con valore di rinnovo, effettuato a seguito dell’emanazione delle conclusioni sulle BAT (best available techniques) ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2006, e in assenza di modifiche che implichino l’attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, la convocazione di norma di una conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona.
Secondo la Corte, la norma regionale si pone in contrasto con l’art. 29-quater, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, come risultante dal testo modificato dall’art. 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 127 del 201l; il legislatore statale ha, infatti, stabilito, in ragione della complessità di tali procedure, che la conferenza di servizi per il rilascio – e il riesame con valore di rinnovo – dell’AIA si debba svolgere in forma simultanea e in modalità sincrona.

Corte costituzionale n. 233 del 3 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte Costituzionale.


Il TAR Milano osserva che sebbene la pronuncia di compatibilità ambientale (V.I.A.) e l’A.I.A., essendo atti preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi, possano avere, ciascuno, un’autonoma efficacia lesiva e, per l’effetto, essere oggetto di separate impugnazioni, è pur vero che è soltanto con il rilascio dell’A.I.A., che esprime un giudizio definitivo sull’opera proposta, che acquisisce definitività la lesione recata dalla localizzazione dell’impianto, oggetto del giudizio di V.I.A.; ne consegue che, stante la facoltà dell’impugnazione separata, ben può essere impugnata unicamente l’A.I.A. (o la VIA contestualmente all’A.I.A.), posto che è senz’altro quest’ultimo l’atto certamente lesivo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1533 del 23 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il Consiglio di Stato precisa che malgrado vada confermato che - in linea di principio - nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’AIA (o di VIA) non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, va tuttavia ribadito che è necessario procedervi quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica; l’Amministrazione che in tali casi non la effettui incorre, pertanto, nel tipico vizio dell’eccesso di potere sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio, sintomatico della disfunzione amministrativa.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 983 del 11 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Brescia ritiene che la capacità produttiva indicata nel decreto di AIA non abbia un semplice valore descrittivo, ma, in mancanza di precisazioni in senso contrario, costituisca un vincolo per l’attività dell’impresa; più precisamente, si tratta di un dato che deve essere necessariamente inserito nella domanda di AIA e concorre, con le altre informazioni, a definire le conseguenze potenziali dell’impianto sull'ambiente e sulla salute umana; l’AIA non si limita a fissare le soglie massime delle emissioni di inquinanti, lasciando poi libero l’imprenditore di organizzare i fattori di produzione nel modo più conveniente, ma certifica che il rispetto delle suddette soglie è assicurato solo all’interno di uno specifico modello di produzione, dove sono noti a priori i quantitativi di materiale in ingresso e in uscita.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 1060 del 13 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, esaminando la legittimità di un diniego di rilascio di una autorizzazione integrata ambientale per l’ampliamento di una discarica, emesso all'esito di un procedimento nel quale è integrata la procedura di valutazione di impatto ambientale, precisa che:

  • la valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l’autorità decidente, attraverso l’apporto di elementi tecnico–scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell’habitat; essa non si limita a una generica verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva e approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio–economica perseguita;
  • poiché il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi (e possano avere quindi un'autonoma efficacia lesiva, che consente l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi), ben potrebbe essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché quest’ultima è di per sé idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull'intervento proposto, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
  • il diniego di rilascio di una autorizzazione integrata ambientale per l’ampliamento di una discarica (emesso all'esito di un procedimento nel quale è integrata la procedura di valutazione di impatto ambientale) risulta adeguatamente motivato per relationem, con riferimento alla totalità dei pareri negativi espressi dalle amministrazioni e uffici che si sono espressi nel corso del procedimento, non essendo richiesto direttamente dalla legge, né essendo altrimenti ragionevole pretendere un’autonoma valutazione di quei pareri da parte dell’amministrazione procedente per denegare la richiesta autorizzazione; invero, un’autonoma valutazione dei pareri sfavorevoli e dunque un particolare onere di motivazione del diniego, diversa ed ulteriore da quella per relationem, è necessaria solo se l’amministrazione procedente intende discostarsi da quei pareri sfavorevoli.

La sentenza della Sezione Quinta del Consiglio di Stato n. 3000 del 6 luglio 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato in data 7 novembre 2013 una circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Il testo è consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a questo indirizzo.