Il TAR Milano ricostruisce la disciplina  del ricorso cumulativo e nel fissare i limiti di ammissibilità di tale gravame dichiara inammissibile un ricorso avverso due dinieghi di autorizzazione al subappalto, che hanno concluso due autonomi procedimenti relativi a due distinte istanze di autorizzazione al subappalto e sono sostenuti da ragioni fattuali e motivazioni autonome.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 69 del 12 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Il Consiglio di Stato precisa che la competenza alla stipulazione della convenzione inerente uno strumento urbanistico attuativo è del dirigente, il quale ben può verificare la legittimità di quanto dalla stessa previsto e che, in ogni caso, l’amministrazione non è tenuta alla stipula della convenzione (pur avendone in precedenza approvato lo schema), laddove non sussistano i dovuti presupposti di legittimità ovvero, nelle more, siano venuti meno presupposti o condizioni che avevano determinato l’approvazione del piano e/o del predetto schema di convenzione.


La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 4 del 3 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Il TAR Milano precisa che dalla formulazione letterale dell’art. 23, comma 6, del D.P.R. n. 380 del 2001, il quale dispone che il dirigente o il responsabile dell'ufficio notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare l’intervento previsto nella DIA (oggi SCIA) qualora, entro il termine di cui al comma 1, sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, può desumersi che l’Amministrazione, entro il termine de quo, è tenuta ad adottare il provvedimento inibitorio pur non essendo tenuta anche a notificarlo nello stesso termine.
Al riguardo, il TAR Milano puntualizza che per data di adozione dell’atto deve intendersi, per esigenze di trasparenza e certezza, quella di registrazione dell’atto al protocollo dell’Ente, e non quella della semplice sottoscrizione dell’atto da parte del dirigente o responsabile dell’ufficio.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 2488 del 29 dicembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Il TAR Milano precisa che nel c.d. “in house pluripartecipato” le amministrazioni pubbliche in possesso di partecipazioni di minoranza possono esercitare il controllo analogo in modo congiunto con le altre, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali dell'organismo controllato siano composti da rappresentanti di tutti i soci pubblici partecipanti, ovvero, siano formati tra soggetti che possono rappresentare più o tutti i soci pubblici partecipanti; b) i soci pubblici siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'organismo controllato; c) l'organismo controllato non persegua interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2474 del 23 dicembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.