Il Consiglio di Stato ritorna sulla questione dei requisiti soggettivi per la partecipazione alle procedure di appalti di contratti pubblici e afferma che non è ragionevole ed anche priva di razionale giustificazioni la limitazione della verifica sui reati ex art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 solo con riguardo al socio unico persona fisica o al socio di maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci, atteso che la garanzia di moralità del concorrente che partecipa a un appalto pubblico non può limitarsi al socio persona fisica, ma deve interessare anche il socio persona giuridica per il quale il controllo ha più ragione di essere, trattandosi di società collegate in cui potrebbero annidarsi fenomeni di irregolarità elusive degli obiettivi di trasparenza perseguiti.

La sentenza della Sezione Quinta del Consiglio di Stato n. 2813 del 23 giugno 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Si informa che il 27 giugno 2016, alle ore 14,30, presso l’Aula Magna del Tribunale di Como, si terrà il secondo incontro teorico/pratico organizzato dalla Camera Amministrativa dell’Insubria sul processo amministrativo telematico.
La finalità dell’incontro è quella di confrontarsi sulle problematiche, sia di natura tecnica sia di natura giuridica, emerse durante la fase di sperimentazione che ha coinvolto anche il TAR Lombardia.



Si informa che le relazioni del convegno “Per un giudizio amministrativo effettivo ed efficace. Limiti del sistema e proposte operative” svoltosi il 20 giugno 2016 sono consultabili sul sito della Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti: http://www.solom.it/.



Si informa che venerdì 1 luglio 2016 e sabato 2 luglio 2016 si terrà a Genova il Congresso nazionale dell'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti.
La giornata di studio di venerdì 1 luglio 2016 ha come titolo: “Giustizia amministrativa ed economia: il difficile rapporto tra governo del mercato, garanzia ed efficienza”.
Sabato 2 luglio 216 si svolgerà l’Assemblea dei delegati dell’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti.




Il Consiglio di Stato esamina la disciplina di cui art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 10 del 1977 (ora art. 17, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001), in materia di esonero dal pagamento del contributo di costruzione per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, e enuncia i seguenti principi:
  • ai fini del regime premiale di cui alla norma citata, è indispensabile accertare la sussistenza di due profili, uno di carattere soggettivo, l’altro oggettivo;
  • sotto il primo aspetto, alla luce dell’evoluzione del concetto di pubblica amministrazione, inteso non più meramente in senso formalistico ma funzionalistico, possono ottenere lo sgravio edilizio de quo non esclusivamente le amministrazioni formalmente previste e riconosciute come tali dalla legge, ma anche soggetti privati (imprenditori individuali, società per azioni) che esercitino un’attività pubblicisticamente rilevante, ponendosi in una condizione di longa manus della p.a.;
  • in forza della seconda peculiarità, occorre dimostrare che l’opera, per la quale si chiede l’esenzione del pagamento degli oneri urbanizzativi, sia, per le sue oggettive caratteristiche e peculiarità, esclusivamente finalizzata a un utilizzo dell’intera collettività: non è sufficiente, quindi, che l’opera sia legata a un interesse generale da un nesso di mera strumentalità;
  • tale accertamento non può essere fondato sulla base della sola destinazione che il titolare dell’opera intende soggettivamente imprimere sulla stessa, se non provocando un’evidente elusione del sistema normativo che prevede come regola generale, in un’ottica di corretto governo del territorio ex art. 9, comma 2, Costituzione, l’imposizione contributiva per l’ottenimento dei titoli edilizi, rispetto alla quale i casi di deroga sono di stretta interpretazione.

Applicando tali principi, il Consiglio di Stato nega, nella fattispecie esaminata, l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, in quanto, pur essendo pacifica la natura di affidataria di servizio pubblico della società richiedente il titolo edilizio, la stessa, con il titolo abilitativo richiesto, ha inteso realizzare una “struttura destinata ad ospitare le attività direzionali/amministrative”, la cui polifunzionalità, anche alla luce della natura privatistica della società stessa, impedisce l’esclusiva funzionalizzazione della stessa a scopi unicamente pubblicistici.
Né può giustificarsi, aggiunge il Consiglio di Stato, la natura pubblicistica dell’opera sulla base della destinazione del suolo su cui la stessa doveva essere eretta ("zona F"), laddove invece la verifica deve essere condotta esclusivamente sulle caratteristiche intrinseche dell’opera e non su elementi esteriori qual è la disciplina urbanistica (peraltro suscettibile di variazioni) del territorio su cui la stessa deve essere collocata.


La sentenza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato n. 2394 del 6 giugno 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato affronta il tema degli effetti del tempo e delle sopravvenienze (giuridiche e fattuali) sulle situazioni giuridiche dedotte in giudizio in relazione alla portata precettiva dei giudicati e dopo avere riassunto i principi elaborati dalla sua giurisprudenza, in forza dei quali:
  • l’esecuzione del giudicato amministrativo (sebbene quest’ultimo abbia un contenuto poliforme), non può essere il luogo per tornare a mettere ripetutamente in discussione la situazione oggetto del ricorso introduttivo di primo grado, su cui il giudicato ha, per definizione, conclusivamente deciso; se così fosse, il processo, considerato nella sua sostanziale globalità, rischierebbe di non avere mai termine, e questa conclusione sarebbe in radicale contrasto con il diritto alla ragionevole durata del giudizio, all'effettività della tutela giurisdizionale, alla stabilità e certezza dei rapporti giuridici (valori tutelati a livello costituzionale e dalle fonti sovranazionali alle quali il nostro Paese è vincolato); da qui l’obbligo di esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla stabile definizione del contesto procedimentale;
  • l’Amministrazione soccombente a seguito di sentenza irrevocabile di annullamento di propri provvedimenti ha l’obbligo di ripristinare la situazione controversa, a favore del privato e con effetto retroattivo, per evitare che la durata del processo vada a scapito della parte vittoriosa;
  • questa retroattività dell’esecuzione del giudicato non può essere intesa in senso assoluto, ma va ragionevolmente parametrata alle circostanze del caso concreto ed alla natura dell’interesse legittimo coinvolto (pretensivo, oppositivo, procedimentale);
  • tale obbligo, pertanto, non incide sui tratti liberi dell’azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato e, in primo luogo, sui poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi rispetto a quest’ultimo;
  • nella contrapposizione fra naturale dinamicità dell’azione amministrativa nel tempo ed effettività della tutela, un punto di equilibrio è stato tradizionalmente rinvenuto nel principio generale per cui l’esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell’interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto, ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima;
  • anche per le situazioni istantanee, però, la retroattività dell’esecuzione del giudicato trova, peraltro, un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà - fattuale o giuridica - tale da non consentire l’integrale ripristino dello status quo ante (come esplicitato dai risalenti brocardi factum infectum fierinequit e ad impossibilia nemo tenetur) che semmai, ove ne ricorrano le condizioni, può integrare il presupposto esplicito della previsione del risarcimento del danno, per impossibile esecuzione del giudicato, sancita dall’art. 112, comma 3, c.p.a.;
aggiunge che: 
  • la sentenza interpretativa pregiudiziale della Corte di Giustizia è equiparabile ad una sopravvenienza normativa, la quale, ove incida su un procedimento ancora in corso di svolgimento e su un tratto di interesse non coperto dal giudicato determina non un conflitto, ma una successione cronologica di regole che disciplinano la medesima situazione giuridica, con l’effetto che la prevalenza della regola sopravvenuta (rispetto al tratto di rapporto non coperto dal giudicato) si impone già in base ai comuni principi (sopra richiamati) che regolano secondo il diritto nazionale il rapporto tra giudicato e sopravvenienze;
  • è già presente nel nostro ordinamento il principio che impone al giudice nazionale di adoperarsi per evitare la formazione (o la progressiva formazione) di un giudicato anticomunitario o, più in generale, contrastante con norme di rango sovranazionale cui lo Stato italiano è tenuto a dare applicazione.
La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 9 giugno 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Il 20 giugno 2016 si terrà a Como, nella sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, e a Milano, nella sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il convegnoPer un giudizio amministrativo effettivo ed efficace. Limiti del sistema e proposte operative”.
Il convegno è organizzato dalla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti - SOLOM, dalla Camera Amministrativa dell’Insubria, dalla Camera Amministrativa di Monza e Brianza e dalla Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale - CADLO, con la collaborazione e partecipazione dell’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Como, e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Il convegno si svolgerà durante l’intera giornata di lunedì 20 giugno 2016, in contemporanea nelle due sedi universitarie di Como e Milano.
La modalità sarà quella della videoconferenza, con l’alternanza degli interventi dalle due università.
Il Consiglio Nazionale Forense ha accreditato l'evento con l'attribuzione di n. 5 crediti formativi.

Le iscrizioni devono pervenire via e-mail entro il 10 giugno 2016 agli indirizzi della segreteria organizzativa della sede prescelta:

  • Milano segreteria@solom.it
  • Como insubriacamera@gmail.com



Si informa che l’evento formativo previsto per il 16 giugno 2016, nell'ambito del POF 2016, con titolo “Il piano di governo del territorio nella legislazione lombarda: profili ricostruttivi e criticità” e relatore il dott. Giovanni Zucchini, è stato rinviato a data da destinarsi per sopravvenuti impegni del relatore.


Sul B.U.R.L., Supplemento  n. 22 del 30 maggio 2016, è pubblicata la legge di semplificazione della Regione Lombardia 26 maggio 2016 n. 14, che, per quanto concerne l’ambito territoriale, reca modificazioni anche alla L.R. per il governo del territorio n. 12 del 2005.
Tra le diverse modifiche introdotte alla L.R. n. 12 del 2005 si segnalano:
  • la modifica dell’art. 14 con l’effetto di affidare, anche nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, alla competenza della Giunta Comunale (e non più del Consiglio Comunale) l’approvazione dei piani attuativi e loro varianti conformi alle previsioni del PGT;
  • l’introduzione del comma 1 bis all'art. 14: «1 bis. All'interno del tessuto urbano consolidato, la modalità di attuazione delle previsioni stabilite a mezzo di piano attuativo conforme al PGT è il permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, non applicabile nel caso di interventi di nuova costruzione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso d.p.r. e fatta salva la facoltà del proponente di procedere con piano attuativo in luogo del permesso di costruire  convenzionato. La convenzione relativa al permesso di costruire di cui al presente comma ha i medesimi contenuti della convenzione di cui all'articolo 46 ed è approvata dalla giunta comunale.»;
  • la sostituzione dell’art. 31 (Sportello unico telematico per l’edilizia);
  • la modifica dell’art. 80 (Ripartizione delle funzioni amministrative);
  • la modifica dell’art. 22 (Aggiornamento e adeguamento del piano territoriale regionale e aggiornamento dei piani territoriali regionali d’area);
  • la modifica dell’art. 58 bis (Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile).

Il B.U.R.L., Supplemento  n. 22 del 30 maggio 2016, è consultabile sul sito del B.U.R.L.


L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dopo le decisioni n.ri 5 e 6 del 2016, ritorna sulla disciplina del DURC ed enuncia il seguente principio:
  • Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l’affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, l’accertamento inerente alla regolarità del documento unico di regolarità contributiva, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara. Tale accertamento viene effettuato, nei limiti del giudizio relativo all'affidamento del contratto pubblico, in via incidentale, cioè con accertamento privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale”;
ribadisce, poi, quanto già statuito nelle precedenti decisioni n.ri 5 e 6 del 2016:
  • Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall'art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto”.


La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 25 maggio 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.