Il TAR Milano ricorda che le ordinanze contingibili e urgenti non hanno la finalità di attribuire responsabilità o di sanzionare comportamenti illegittimi, ma piuttosto quella di fronteggiare con immediatezza una situazione di natura eccezionale e imprevedibile oppure una condizione di pericolo concreto di un danno grave e imminente al momento dell'adozione del provvedimento, anche a prescindere dall’eventualità che la situazione emergenziale fosse sorta in epoca antecedente; ne consegue che le ordinanze di cui si discute possono legittimamente imporre un obbligo di fare o di non fare in capo ai destinatari, ma non sono utilizzabili al fine di ottenere coattivamente il pagamento di somme di denaro, al di fuori delle ordinarie procedure per l’accertamento e il recupero del credito; ciò anche in considerazione delle peculiari conseguenze connesse, specie sul piano della responsabilità penale (cfr. art. 650 c.p.), all’inadempimento di tale tipologia di provvedimento (nel caso in esame il provvedimento impugnato ordina il ristoro delle spese sostenute dal Comune e di quelle che potranno eventualmente essere necessarie in futuro per la realizzazione di opere di contenimento e messa in sicurezza dei luoghi e, in quanto tale, è stato ritenuto illegittimo).


Il TAR Milano ricorda che per giurisprudenza costante l’emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 o 54 del T.U.E.L., presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale e imprevedibile: tale presupposto, tuttavia, va interpretato nel senso che rileva non la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo e imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità sia, soprattutto, dall'imputabilità se del caso perfino all'amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere; in definitiva, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del Sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell'ordinanza (cfr. TAR Campania, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 678; Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7411; id., 28 settembre 2009, n. 5807; Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2019 n. 5150).

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1589 del 26 giugno 2023.


Il TAR Milano, con riferimento a un’ordinanza contingibile e urgente con la quale è stato ordinato alla parte ricorrente di adottare entro 48 ore misure per impedire l’accesso ai luoghi e di eseguire entro 15 giorni varie misure per la messa in sicurezza dei luoghi medesimi, osserva che l’atto impugnato non si limita ad imporre misure provvisorie di messa in sicurezza, al fine di fronteggiare il presunto, imminente pericolo, ma, accanto a queste ultime e in via alternativa alla demolizione, prescrive l’impiego di misure di messa in sicurezza definitive, ossia tali da valicare i limiti temporali propri dell’ordinanza contingibile. In tal modo, l’atto impugnato smentisce la propria natura contingibile, divenendo uno strumento che produce effetti duraturi e stabili sulla altrui proprietà privata.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 264 in data 1 febbraio 2023


Secondo il TAR Brescia, l'ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati ex art. 192, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell'eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all'ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito di rifiuti. Tale provvedimento, infatti, presupponendo l'accertamento della responsabilità a titolo di dolo o colpa, richiede l'assicurazione di quelle garanzie di partecipazione procedimentale, cui la comunicazione di avvio del procedimento è meramente strumentale, tali da assicurare un accertamento in contraddittorio, legislativamente previsto, oltre che in ordine all'esatta localizzazione dei rifiuti, soprattutto, per l'individuazione dell'organo pubblico effettivamente competente, e, conseguentemente, per quanto attiene all'imputabilità, a titolo di colpa, dello stato di degrado e incuria dei luoghi interessati (in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. II, 21/06/2013, n. 1033; Consiglio di Stato, sez. V, 25/08/2008, n. 4061; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 28/05/2019, n. 497; T.A.R. Milano, sez. IV, 14/01/2013, n. 93).

TAR Lombardia, Brescia, I, n. 1069 del 3 novembre 2022


Il TAR Brescia ritiene illegittima un’ordinanza ex art. 9 della legge n. 447 del 1995, con la quale, accertata la violazione dell’articolo 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997, è stato vietato alla società ricorrente che gestisce un locale di pubblico spettacolo (discoteca) di effettuare intrattenimento musicale e riproduzione di musica nelle aree esterne del locale, senza fissare un termine di durata dell’efficacia del provvedimento. 
Osserva il TAR che:
<<per costante giurisprudenza amministrativa, infatti, tra i presupposti per l'emissione dell'ordinanza de qua, fissati in maniera precisa dall'art. 9 della legge n. 447 del 1995, rientra anche la temporaneità della misura (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 13 maggio 2016, n. 2457). Poiché, quindi, il sindaco ha espressamente ritenuto «di non fissare un termine finale di durata dell’efficacia della presente (Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3922 e 13 agosto 2007, n. 4448) stante la concreta situazione di pericolo accertata, rapportata alla situazione di fatto» e siccome anche la stessa giurisprudenza richiamata prevede espressamente che, anche se le ordinanze contingibili e urgenti non devono necessariamente avere un termine finale espresso, esse non possono comunque acquisire il carattere della stabilità (Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3922), la censura è fondata e deve essere accolta>>.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1054 del 31 ottobre 2022.


Il TAR Brescia osserva che sia la disciplina euro-unitaria sia quella nazionale, sul presupposto della generale libertà di circolazione da garantire agli articoli pirotecnici, hanno preventivamente perimetrato i limiti del loro utilizzo in modo da contemperare l’interesse degli operatori economici del settore con quelli pubblici quali la salute, la sicurezza, l’ambiente, e così via.
L’assetto in tal modo delineato non può, quindi, essere modificato a livello locale, pena l’introduzione di regimi territoriali differenziati che non solo ledono i principi di uniformità imposti dai precetti costituzionali di cui agli artt. 97 e 117 Cost. (cfr. Corte costituzionale, sentenza 7 aprile 2011, n. 115) ma si pongono, altresì, in contrasto con la libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41 Cost. e dal diritto dell’Unione europea.
Ciò posto, il Collegio osserva che il “regolamento comunale per il benessere degli animali” prevede che «è vietato su tutto il territorio del Comune di …, fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto dallo stesso articolo 9 comma 1, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori», il che lo rende non solo in contrasto con le disposizioni nazionali ed euro-unitarie in materia ma anche sproporzionato ed eccedente, per la sua indiscriminata ampiezza, rispetto allo scopo prefissato (il benessere animale) oltre che lesivo della libertà di iniziativa economica del ricorrente.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1051 del 31 ottobre 2022.


Il TAR Milano precisa che, pur non avendo le ordinanze contingibili e urgenti carattere sanzionatorio, ma solo ripristinatorio, con conseguente irrilevanza della previa individuazione di una responsabilità in capo al proprietario dell’area, non è possibile indirizzare le stesse a coloro (in cui vanno ricompresi i proprietari) che non si trovano in rapporto diretto con il bene e, di conseguenza, non hanno la possibilità di eliminare la riscontrata situazione di pericolo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 19 novembre 2021, n. 2568; T.A.R. Campania, Salerno, I, 25 novembre 2019, n. 2090); del resto, si è ritenuto che «l’ingiunzione che impone un obbligo di facere inesigibile, in quanto rivolto alla demolizione di un immobile che è stato sottratto alla disponibilità del destinatario del comando (...), difetta di una condizione costituiva dell’ordine, e cioè, l’imposizione di un dovere eseguibile» (Consiglio di Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2337; V, 28 settembre 2015, n. 4504).
(Nella fattispecie, in ragione dell’occupazione di un compendio da parte di soggetti estranei, alcune famiglie nomadi, con ordinanza contingibile e urgente, il Sindaco ha ordinato alla ricorrente, ai proprietari delle aree confinanti e agli occupanti di fatto delle aree in questione, di provvedere, entro quindici giorni dal ricevimento dell’ordinanza, (i) a rimuovere i rifiuti eterogenei presenti in conformità alle disposizioni di legge ed effettuare la completa pulizia dei luoghi, (ii) a rimuovere e/o destinare ad un centro di raccolta e demolizione autorizzato le strutture utilizzate come abitazioni presenti, in quanto incompatibili all’uso abitativo per le motivazioni evidenziate in premessa dall’A.S.L., e (iii) a effettuare, in caso di confermata presenza di ratti, i necessari interventi di sanificazione, fino alla completa risoluzione del problema, al fine di tutelare la salute di persone e animali).

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2815 del 15 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che rispetto ad una ordinanza contingibile e urgente non rileva la risalenza nel tempo della situazione di pericolosità, atteso che il momento in cui l’ordinanza è adottata segna il limite oltre il quale il rischio non è più accettabile per la collettività e si avverte come indispensabile l’intervento per scongiurare il danno; come pure non rileva che nessun accadimento si sia realizzato successivamente all’adozione dell’ordinanza, considerato che l’operato dell’Amministrazione deve essere verificato ex post ma sulla base di una valutazione prognostica in ragione degli elementi conosciuti o conoscibili al momento dell’adozione dell’atto (c.d. criterio della “prognosi postuma”).
Aggiunge il TAR che, non avendo le ordinanze contingibili e urgenti carattere sanzionatorio, ma solo ripristinatorio, non richiedono la previa individuazione di una responsabilità in capo al proprietario dell’area; difatti, l’ordinanza viene indirizzata al predetto proprietario in quanto si tratta del soggetto che si trova in rapporto diretto con il bene e che per tale ragione ha la possibilità di eliminare la riscontrata situazione di pericolo; la natura poi di atto doveroso e vincolato nel contenuto dell’ordinanza contingibile e urgente, fa sì che la stessa non debba essere preceduta da avviso di avvio del relativo procedimento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2568 del 19 novembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, dopo aver ricordato che l'esercizio del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente, delineato dall'art. 9 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, deve ritenersi consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, precisa che la norma da ultimo richiamata non può essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile e urgente tradizionalmente riconosciuto al Sindaco, in materia di sanità e igiene pubblica; con la conseguenza che l'utilizzo del particolare potere di ordinanza delineato dal citato art. 9 della L. n. 447 del 1995 assume carattere pressoché doveroso (in ciò decisamente differenziandosi rispetto ad altri poteri di ordinanza extra ordinem e in particolare dalle ordinanze sindacali ex artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000) in ipotesi di superamento dei valori limite accertato dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2602 del 24 novembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano ritiene che il difetto di previa comunicazione al Prefetto dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente non vizia l’ordinanza, in quanto:
<<tale adempimento, previsto dall’ultimo periodo dell’art. 54, comma 4, del d.lgs n. 267 del 2000, secondo l’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal Collegio, non costituisce requisito di validità dell’atto, perché non attiene ai suoi elementi essenziali, né è condizione di efficacia dello stesso, poiché non è configurato dal legislatore in forma di controllo dell’attività amministrativa del Sindaco: si tratta, invece, di mero atto organizzativo previsto per consentire al Prefetto la predisposizione degli strumenti necessari all’attuazione dell’ordinanza e per fargli conoscere in anticipo il suo contenuto, allo scopo di evitare profili di responsabilità derivanti dall’aver concesso l’uso della forza pubblica per l’esecuzione di ordinanze illegittime (C.d.S., Sez. V, n. 5780/2020)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1879 del 3 agosto 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia osserva che il fatto che l’ordinanza contingibile e urgente, quale provvedimento atipico, sia atto a contenuto libero, non significa che quel contenuto non debba essere determinato: il destinatario del provvedimento deve essere in grado di sapere che cosa è tenuto a fare o non fare, quale azione o omissione determina l’inadempienza all’ordine della pubblica Autorità; non può quindi essere richiesto al privato, destinatario di un provvedimento contingibile e urgente, un procedimento interpretativo per comprendere quali interventi debbano essere effettuati (fattispecie in materia di emissioni odorigine moleste).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 588 del 23 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia, in sede di sindacato di legittimità di un’ordinanza contingibile e urgente, richiama il principio giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente non rileva l'eventuale imputabilità soggettiva delle cause che abbiano ingenerato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere, in quanto l'atto è diretto ad assicurare l'immediata tutela del bene pubblico dell'incolumità delle persone; ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, per il che quest'ultimo viene correttamente indirizzato a tutti i soggetti i quali, avendo la disponibilità, a vario titolo, delle aree interessate dal descritto fenomeno, si trovavano in rapporto tale con la fonte di pericolo da consentire loro di prevenire i conseguenti rischi.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 486 del 26 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Brescia precisa che «l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l'urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile (Consiglio di Stato, sez. III, 29/05/2015, n. 2697; T.A.R. Perugia, sez. I, 12/02/2020, n. 64). In altre parole, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento (T.A.R. Torino, sez. I , 04/02/2020, n. 102)».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 549 del 17 luglio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano richiama l’orientamento della giurisprudenza sull’ordinanza contingibile e urgente, secondo cui:
- è espressione di una potestà residuale, extra ordinem, il cui esercizio può essere giustificato solo allorquando ricorrano circostanze eccezionali e imprevedibili, tali da integrare un attuale e concreto pericolo per gli interessi pubblici normativamente contemplati e insuscettibili di tutela con gli ordinari strumenti apprestati dall’ordinamento;
- è ontologicamente connotata dai caratteri della provvisorietà e temporaneità, quanto alla efficacia, nonché da quello della proporzionalità, relativamente al quid e al quomodo.
Precisa quindi il TAR Milano che nella fattispecie scrutinata (ordinanza che ha disposto, per ragioni di inquinamento acustico, l’anticipazione alle ore 22:00, invece delle ore 2:00, dell’orario di chiusura del locale in cui la società ricorrente svolgeva l’attività di somministrazione di alimenti e bevande), la mancanza di un dies ad quem entro cui concludere il termine di efficacia dell’ordinanza impugnata vizia ex se l’azione amministrativa, conducendo all’annullamento del provvedimento impugnato.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1295 del 17 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il TAR Milano, in sede cautelare, ritiene fondata la censura sollevata avverso un’ordinanza contingibile e urgente finalizzata a ridurre le emissioni acustiche provenienti da un poligono di tiro, per un preteso superamento del limite differenziale, nella parte in cui si lamenta l’uso dell’ordinanza in violazione dei requisiti di urgenza, del principio di proporzionalità in relazione al superamento dei limiti e del criterio di preesistenza, il tutto anche in relazione alla dedotta (e non contestata dal Comune o del controinteressato, non costituiti) effettuazione di opere mitigatorie successivamente al sopralluogo di ARPA.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 561 del 18 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.