L’art. 22-bis, comma 2, lett. a, del D.P.R. n. 327 del 2001 stabilisce che il decreto di occupazione d’urgenza relativo a una procedura espropriativa può essere adottato senza particolari indagini o formalità, in presenza di interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 (c.d. “Legge obiettivo”); pertanto, nessuna motivazione particolare deve essere posta a giustificazione dell’emanazione di un decreto di occupazione d’urgenza, laddove si tratti di procedure finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di interesse strategico, essendo in re ipsa tale urgenza. Difatti, tali interventi, per la loro stessa natura e per le finalità che intendono perseguire, oltre che per le procedure speciali con cui sono decisi, hanno in sé un connotato di urgenza, pertanto ben può ritenersi che l’esigenza della motivazione che giustifica il decreto di occupazione d’urgenza, nel caso di opere di cui alla legge n. 443 del 2001, coincida con la circostanza che l’opera sia stata effettivamente inclusa nel relativo programma approvato dal CIPE.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3632 del 13 dicembre 2024


Il TAR Milano osserva che l’art. 22-bis, comma 2, lett. a, del D.P.R. n. 327 del 2001 stabilisce che il decreto di occupazione d’urgenza relativo a una procedura espropriativa può essere adottato senza particolari indagini o formalità, in presenza di interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 (c.d. “Legge obiettivo”); pertanto nessuna motivazione particolare deve essere posta a giustificazione dell’emanazione di un decreto di occupazione d’urgenza, laddove si tratti di procedure finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di interesse strategico, essendo in re ipsa tale urgenza. Difatti, tali interventi, per la loro stessa natura e per le finalità che intendono perseguire, oltre che per le procedure speciali con cui sono decisi, hanno in sé un connotato di urgenza, pertanto ben può ritenersi che l’esigenza della motivazione che giustifica il decreto di occupazione d’urgenza, nel caso di opere di cui alla legge n. 443 del 2001, coincida con la circostanza che l’opera sia stata effettivamente inclusa nel relativo programma approvato dal CIPE.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1707 del 6 giugno 2024


Il TAR Brescia, nel respingere una censura inerente alla asserita illegittimità del decreto di occupazione d’urgenza per mancata comunicazione dell’atto di avvio del relativo procedimento, ha ricordato che, secondo consolidati principi giurisprudenziali, la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 l. n. 241/1990 è necessaria in relazione alla procedura di dichiarazione di pubblica utilità ma non in quella di occupazione d'urgenza; quest'ultima, infatti, presenta un carattere meramente attuativo dei provvedimenti presupposti (nel caso di specie, l’amministrazione comunale aveva comunicato alla società ricorrente l’avvio del procedimento espropriativo prima dell’adozione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; non era quindi necessario ripetere tale comunicazione prima dell’adozione del decreto di occupazione di urgenza, peraltro in presenza di una interlocuzione procedimentale già pienamente dispiegatasi nella fase procedimentale).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 226 del 19 marzo 2024


Il TAR Milano, a fronte di una istanza di rettifica di errore materiale del PGT, precisa che l’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990 va interpretato nel senso che il legislatore ha voluto imporre all’Amministrazione, senza eccezione alcuna, l’obbligo di provvedere sulle istanze dei privati, indipendentemente dal loro grado di fondatezza o addirittura di ammissibilità o di ricevibilità; pertanto, anche a fronte di istanze abnormi sorge in capo all’Amministrazione il dovere di provvedere con un atto espresso; a bilanciare una tale soluzione – potenzialmente gravosa per lo svolgimento dell’attività amministrativa – è stata appunto prevista la possibilità di motivare in maniera semplificata laddove l’istanza risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
Aggiunge il TAR che nella specie, l’art. 13, comma 14-bis, della legge regionale n. 12 del 2005, prevede che “i comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi”; ciò attesta che anche a livello normativo, attraverso la predisposizione di un iter finalizzato alla eventuale rettifica di errori materiali contenuti negli strumenti urbanistici, è stata riconosciuta la rilevanza degli interessi coinvolti nella corretta predisposizione di tali strumenti, da cui a sua volta non può non scaturisce una posizione qualificata in capo agli amministrati direttamente interessati dalle regole di pianificazione del territorio, asseritamente incoerenti con il sistema complessivo.
Conclude, quindi, il TAR che, non essendo intervenuto alcun provvedimento espresso di riscontro, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio del Comune resistente in ordine all’istanza di rettifica di errore materiale formulata dal ricorrente, facendo obbligo alla predetta Amministrazione di pronunciarsi in modo espresso sulla citata istanza.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 348 del 6 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In argomento, si veda anche la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 336 del 6 febbraio 2018, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo, che ordina a un comune di provvedere sull’istanza del ricorrente che, preso atto che in sede di occupazione di urgenza preordinata all’esproprio di un’area di sua proprietà, il comune intimato aveva occupato anche un’ulteriore porzione di terreno, aveva chiesto al comune se fosse “intenzionato a restituire la porzione di terreno in questione, oppure se, in alternativa, fosse interessato ad acquistare la proprietà della predetta porzione”.