Nelle procedure di evidenza pubblica indette dal Comune, il potere di scelta del vincitore della gara non spetta alla Giunta comunale, bensì al dirigente competente. Non si tratta, infatti, di un atto di indirizzo politico, ma di un atto concreto di gestione, la competenza per il quale è appunto riservata ai dirigenti dall’art. 107 TUEL.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 520 del 13 giugno 2025.



Il TAR Brescia ricorda che l’art. 42-bis comma 1 del D.P.R. n. 327 del 2001 attribuisce il potere di adottare il provvedimento di acquisizione sanante esclusivamente alla “autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità”, essendo perciò irrilevante quale sia l'autorità che, a suo tempo, abbia dato inizio e proseguito la procedura espropriativa.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 722 del 28 agosto 2024


Il TAR Brescia ha sollevato dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio) della legge regionale n. 12/2005, ritenendo che la determinazione delle sanzioni amministrative per il caso di inosservanza della disciplina contenuta nella parte terza del d. lgs. n. 42/2004 sia da ascrivere alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera s), Cost., in quanto rientrante nella materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, ordinanza n. 554 del 28 giugno 2023.


Il TAR Milano ritiene che il combinato disposto degli artt. 46 e 47 c.p.a. debba essere letto nel senso che l’eccezione relativa alla competenza funzionale della sezione staccata debba essere rimessa alla valutazione del Presidente del TAR solo ove la stessa venga sollevata dalla parte resistente nell’atto di costituzione o in separato atto, ma comunque nel termine perentorio di sessanta giorni dal perfezionamento della notifica nei confronti della parte stessa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1546 del 24 gennaio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri



Il TAR Milano «ritiene rilevante ai fini del decidere, e non manifestamente infondata, la questione d’illegittimità costituzionale sollevata d’ufficio con riferimento ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 15 del codice del processo amministrativo (allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010), nella parte in cui precludono al Giudice di esaminare e pronunciare sulla proposta eccezione di parte del difetto di competenza territoriale anche nella fase di merito, qualora nella fase cautelare, come avvenuto nel caso di specie, sia stata trattenuta implicitamente la competenza».

 

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1374 del 20 luglio 2020.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.