Il TAR Brescia con riferimento a una procedura di evidenza pubblica per l’attivazione di un partenariato con enti del Terzo Settore e alle modalità di esame delle offerte osserva:
<<12.1. Premesso che la procedura di gara qui in esame si è svolta in modalità cartacea e non telematica, va osservato che in relazione a tale modalità di svolgimento della procedura di gara trovano applicazione i principi affermati da ormai consolidata giurisprudenza, a far data dalla nota pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 31 del 31 luglio 2012, secondo cui "I principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici comportano che, qualora all'aggiudicazione debba procedersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'apertura delle buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti vadano effettuate in seduta pubblica”; in senso analogo, tra le tante, T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 20/01/2020, n. 713; Consiglio di Stato, sez. III, 24/09/2018, n. 5495; T.A.R. Genova, sez. II, 21/03/2018, n. 235; T.A.R. Brescia, sez. II, 12/03/2014, n. 241; T.A.R. Brescia, sez. II, 19/06/2012, n. 1078).
12.2. In sintonia con i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria, la giurisprudenza successiva ha avuto modo di affermare, anche di recente, che “devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l'offerta economica; pertanto, è illegittima l'apertura in segreto di plichi, con la conseguenza che il mancato rispetto di detto principio di pubblicità delle sedute della commissione, con riguardo alla fase dell'apertura dei plichi contenenti le offerte e delle buste contenenti le offerte economiche dei partecipanti, integra un vizio del procedimento che comporta l'invalidità derivata di tutti gli atti di gara giacché la pubblicità delle sedute risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali dev'essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi in mancanza di un riscontro immediato, senza che rilevi l'assenza di prova dell'effettiva lesione sofferta dai concorrenti” (T.A.R. Pescara, sez. I, 25/06/2019, n. 173; in senso analogo, T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 23/02/2018, n. 2108).>>
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1380 del 27 dicembre 2022.


Il TAR Milano, per quanto attiene alle caratteristiche dei documenti informatici che i concorrenti inviano alla stazione appaltante ai fini di partecipare ad una gara, richiama la giurisprudenza che ha affermato che è compito dei concorrenti, prima di effettuare la trasmissione della propria offerta, accertarne - secondo le regole dell'ordinaria diligenza - l'integrità e la leggibilità, proprio in considerazione del possibile verificarsi di inconvenienti legati al deterioramento dei documenti digitali trasmessi, con la conseguenza che l’illeggibilità dei file è ascrivibile alla responsabilità del partecipante.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1147 del 7 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che la regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte (economiche), implica l’obbligo di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2450 del 20 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Secondo il TAR Milano, anche in una gara per l’affidamento in concessione di beni e non di servizi o di lavori – in relazione alla quale non vi è applicazione diretta del D.Lgs. 50/2016 – parimenti devono necessariamente trovare applicazione i principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa (cfr. l’art. 1 della legge 241/1990), nel rispetto della norma costituzionale (art. 97 della Costituzione) sul buon andamento e sull’imparzialità dell’amministrazione e dell’art. 41 della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sul diritto del cittadino “ad una buona amministrazione”; tali esigenze di trasparenza non possono limitarsi alla pubblicazione del bando di gara e degli atti di conclusione della gara stessa, ma impongono lo svolgimento trasparente della procedura e quindi l’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti la documentazione necessaria per l’attribuzione del punteggio tecnico/qualitativo ai partecipanti alla gara.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 840 del 15 aprile 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Brescia ritiene che la mancata apertura delle buste telematiche in seduta pubblica non comporti la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità codificati negli art. 4 e 30 del Dlgs. 50/2016; per il TAR, nella fattispecie, la stazione appaltante si è comportata correttamente, in quanto la lettera di invito aveva previsto la trasmissione delle buste (amministrativa ed economica) in via telematica, su piattaforma Sintel; queste modalità di trasmissione sono assistite, secondo il collegio, da garanzie oggettive fornite da operatori esterni alla stazione appaltante e dunque sono per sé idonee a escludere la possibilità di manipolare il contenuto delle offerte, una volta pervenute alla stazione appaltante, senza lasciare tracce informatiche; di conseguenza, non è necessario, e costituirebbe anzi un inutile aggravio procedurale, aggiungere ulteriori adempimenti, a maggior ragione se si tratta di precauzioni pensate in origine per salvaguardare il contenuto di plichi cartacei.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 152 del 14 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che il limite dell’apertura delle offerte assume nelle gare pubbliche una latitudine molto ampia, preclusiva della fissazione di inediti criteri di giudizio ovvero di modalità di valutazione delle offerte che non siano mera esplicitazione di regole procedurali già fissate: l’ampia portata del divieto è volta ad intercettare l’altrettanto esteso rischio che la regolarità del procedimento valutativo e l'oggettiva imparzialità del risultato possano essere compromessi dalla sola possibilità di conoscenza delle offerte e dalla conformazione delle modalità di valutazione ai caratteri specifici delle offerte conosciute; la ratio della cesura temporale coincidente con l’apertura delle buste contenente le offerte tecniche è dunque quella di evitare che l’acquisita conoscenza delle offerte possa costituire elemento potenzialmente deviante dei giudizi e dell’operato della Commissione, consentendole di plasmare criteri o parametri specificativi adattandoli ai caratteri peculiari delle offerte, conosciute o conoscibili, sì da sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una o più imprese.
Aggiunge il Consiglio di Stato che una alterazione di tale tipo non può escludersi che possa realizzarsi anche attraverso una capziosa selezione delle tipologie di prodotti da valutare, poiché anche in tal caso viene in gioco una “modalità” di valutazione, ovvero una scelta che implica il restringimento o la focalizzazione del giudizio su un più selezionato ambito di elementi in gara.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 2258 del 16 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.