Il TAR Brescia con riferimento alle ipotesi in cui è possibile avviare una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, precisa:

<<5. L’articolo 63 individua una procedura derogatoria rispetto alle ordinarie procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti pubblici, che costituiscono presidio dei principi comunitari di massima trasparenza e concorrenzialità, e pertanto risulta legittima solo nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste da tale disposizione, che costituisce norma di stretta applicazione. (Cons. Stato sez. V, 7/06/2016, n. 2424; Cons. Stato sez. V, 18/07/2017, n. 3553; T.A.R. Liguria, sez. II, 9/05/2017, n. 411).
6. Determinando tale modalità di selezione del contraente una restrizione della concorrenza, nelle Linee guida n. 8 (Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili) ANAC ha sottolineato come il presupposto delle procedure de qua sia l’infungibilità della fornitura o del servizio, che deve essere “debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell’amministrazione”. Spetta quindi alla stazione appaltante la verifica rigorosa dell’impossibilità di ricorrere a fornitori o a soluzioni alternative sul mercato, perché “neppure un presunto più alto livello qualitativo del servizio ovvero la sua rispondenza a parametri di maggior efficienza può considerarsi sufficiente a giustificare l’infungibilità”. Le stazioni appaltanti devono inoltre adottare tutte le misure necessarie per prevenire il rischio di “lock in” ovvero per evitare che siano le stesse decisioni di acquisto assunte in un certo momento a vincolare le decisioni future, rendendo difficile la scelta di un diverso fornitore alla scadenza del periodo contrattuale e determinando quindi l’infungibilità delle prestazioni.
7. Costituendo l’istituto della procedura negoziata senza pubblicazione del bando un’eccezione ai principi generali, la stessa giurisprudenza comunitaria ha sottolineato che “l'onere di dimostrare che sussistono effettivamente le circostanze eccezionali che giustificano una deroga grava su colui che intenda avvalersene" (C. Giust. UE 8 aprile 2008, causa C-337/05; C. Giust. UE Sez. I, 04/06/2009, n. 250/07)>>.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 372 del 22 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il TAR Milano: 
«la trattativa privata per l’assegnazione di un bene per il quale il mercato, regolarmente consultato con una procedura ad evidenza pubblica, non ha mostrato un concreto interesse, non contrasta con i principi di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa, in quanto l’affidamento senza gara, a condizioni pari alla base d’asta individuata nel bando, consente all’Amministrazione di ritrarre dal bene la giusta remuneratività.
La trattativa privata non si pone in contrasto neppure con i principi di imparzialità e di parità di trattamento, in quanto il confronto concorrenziale risultava già assicurato dall’indizione della gara andata deserta.
Pertanto la scelta del Comune di procedere a trattativa privata con un operatore economico, in luogo di indire una nuova procedura di evidenza pubblica con una base d’asta deprezzata, è legittima e conforme all’interesse pubblico di ritrarre dall’affidamento del bene la massima redditività senza rinunciare alla sua valorizzazione».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2595 del 24 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.