Il TAR Milano, dopo aver ricordato che l’art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che “divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto […] Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate […]”, osserva che la norma è posta a tutela dell’aggiudicatario, il quale deve poter calcolare ed attuare le scelte imprenditoriali entro tempi certi, e perciò gli attribuisce la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, in alternativa all’azione avverso il silenzio, di cui agli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo, per ottenere la condanna dell’amministrazione a provvedere.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 254 del 31 gennaio 2023.


Il TAR Milano, con riferimento all'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto, osserva che:
  • la mancata sottoscrizione del contratto, entro il termine di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non preclude la possibilità di stipulare il contratto, stante la natura meramente ordinatoria dello stesso, ma attribuisce all’affidatario il diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo obbligatorio, da esercitarsi mediante la notificazione di un atto alla stazione appaltante, oltre che il diritto al rimborso delle spese contrattuali;
  • la norma è posta a tutela dell’aggiudicatario, il quale deve poter calcolare e attuare le scelte imprenditoriali entro tempi certi, e perciò gli attribuisce la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, in alternativa all’azione avverso il silenzio, di cui agli articoli 31 e 117 c.p.a. per ottenere la condanna dell’amministrazione a provvedere;
  • dall’alternatività del diritto potestativo di recesso rispetto all’azione avverso il silenzio dell’amministrazione, discende che entrambi i rimedi sono attribuiti all’aggiudicatario solo a fronte di un’inerzia ingiustificata che sia imputabile ad un inadempimento dell’amministrazione;
  • ove invece l’inutile decorso del termine, di cui all’articolo 32, comma 8, non sia determinato dall’inerzia ingiustificata della stazione appaltante ma dalla necessità di coltivare un’interlocuzione avviata dall’aggiudicatario, occorre accertare se il comportamento tenuto da entrambe le parti sia conforme al dovere di buona fede e correttezza, imposto dall’articolo 1337 c.c. nella fase di formazione del contratto e dunque anche nella fase che separa l’aggiudicazione dell’appalto dalla stipulazione del contratto.
Nel caso esaminato dal TAR l’a.t.i. aggiudicataria ha dapprima presentato l’offerta economica senza rilevare alcuna anomalia di sorta nel progetto posto a base di gara, salvo poi, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, proporre al Comune una proposta di variante incompleta e non giustificata dall’impossibilità di eseguire il progetto posto a base di gara; la stazione appaltante, in adempimento dell’obbligo di buona fede, ha assentito ad una serie di richieste di differimento provenienti dall’aggiudicataria; il TAR ha quindi ritenuto il differimento della fissazione di detta data, oltre il termine di sessanta giorni dal momento in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace, non imputabile ad un’inerzia ingiustificata della stazione appaltante ma alla necessità di esaminare compiutamente, alla luce di tutti gli elaborati progettuali e della documentazione mancante, la proposta di variante dell’a.t.i. aggiudicataria.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1839 del 27 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che sebbene l’art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006 indichi il termine di sessanta giorni dal momento in cui diviene definitiva l'aggiudicazione per la stipula del contratto, tale termine non ha natura perentoria, né alla sua inosservanza può farsi risalire un’ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione; le conseguenze che derivano in via diretta dall’inutile decorso del detto termine sono: da un lato, la facoltà dell’aggiudicatario, mediante atto notificato alla stazione appaltante, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto, dall’altro, il diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate, senza alcun indennizzo.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1700 del 16 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.