Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 maggio 2017 n. C 161, è pubblicato il dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sesta sezione, n. 335/19 del 30 marzo 2017, con la quale, nell’ambito di una controversia che vedeva contrapposte una impresa municipale croata di gestione dei rifiuti a degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, in merito al pagamento di fatture relative alla raccolta e alla gestione di rifiuti municipali, ha così statuito:
«L’articolo 14 e l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, ai fini del finanziamento di un servizio di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani, un prezzo calcolato sulla base di una valutazione del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti che costoro hanno effettivamente prodotto e consegnato per la raccolta, e la quale preveda altresì il pagamento, da parte degli utenti, nella loro qualità di detentori dei rifiuti, di un contributo supplementare i cui proventi mirano a finanziare investimenti di capitale necessari al trattamento dei rifiuti, compreso il loro riciclaggio. Tuttavia, il giudice del rinvio è tenuto a verificare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se ciò non porti ad imputare a taluni «detentori» costi manifestamente sproporzionati rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti che essi possono produrre. Per far questo, il giudice nazionale potrà, in particolare, tener conto di criteri correlati al tipo di beni immobili occupati dagli utenti, alla superficie e alla destinazione di tali immobili, alla capacità produttiva dei «detentori» dei rifiuti, al volume dei contenitori messi a disposizione degli utenti, nonché alla frequenza della raccolta, nella misura in cui tali parametri sono idonei a influire direttamente sull’importo dei costi di gestione dei rifiuti».

Il testo integrale della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sesta sezione, n. 335/19 del 30 marzo 2017 è consultabile sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea al seguente indirizzo.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 117 del 22 maggio 2017, è pubblicato il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017, recante i “Criteri per la realizzazione  da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”.

La Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 117 del 22 maggio 2017 è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo.


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea  - chiamata a verificare la compatibilità con l’articolo 101 TFUE di una normativa spagnola che stabilisce gli onorari dei procuratori legali assoggettando la loro retribuzione a minimi tariffari, i quali possono essere aumentati o diminuiti unicamente di una determinata percentuale del 12% - ha così statuito: “L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa”.
Come si legge nella sentenza della Corte di Giustizia, nel diritto spagnolo “La funzione dei procuratori legali è principalmente disciplinata dalla Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (legge organica 6/1985 sul potere giudiziario), del 1° luglio 1985 (BOE n. 157, del 2 luglio 1985), e il loro intervento nei procedimenti è regolato dalla Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 recante il codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000; …). La funzione del procuratore legale è essenzialmente quella di rappresentare le parti nel procedimento e di cooperare efficacemente con gli organi giurisdizionali per agevolare il corretto svolgimento del procedimento. Tali funzioni sono distinte e incompatibili con quelle degli avvocati”.

La sentenza della Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, in data 8 dicembre 2016 (cause riunite C 532/15 e C 538/15) è consultabile sul sito della Corte di Giustizia UE