Il TAR Milano precisa che nelle gare pubbliche l'offerta non conforme alle specifiche tecniche fissate nel bando di gara concretizza un'ipotesi di aliud pro alio, la quale non può che determinare l'esclusione dalla gara dell’offerente anche in assenza di un'espressa previsione in tal senso nella medesima legge di gara.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1512 del 3 agosto 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che il ricorrente non può invocare per la prima volta in sede giurisdizionale l’applicazione del principio di equivalenza, in quanto l’articolo 68 D.Lgs. n. 50/2016 presuppone che già in sede di offerta il concorrente dichiari l’equivalenza del proprio prodotto, allegando documentazione a conforto dell’assunto.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 362 del 22 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


La Corte di giustizia UE, con riguardo al momento in cui fornire la prova dell’equivalenza dei prodotti offerti in un appalto pubblico rispetto a quelli definiti nelle specifiche tecniche, ha statuito il seguente principio:
L’articolo 34, paragrafo 8, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che, quando le specifiche tecniche che figurano nei documenti dell’appalto fanno riferimento a un marchio, a un’origine o a una produzione specifica, l’ente aggiudicatore deve esigere che l’offerente fornisca, già nella sua offerta, la prova dell’equivalenza dei prodotti che propone rispetto a quelli definiti nelle citate specifiche tecniche”.

La sentenza della Quarta Sezione del 12 luglio 2018 (causa C-14/17) della Corte di Giustizia UE è consultabile sul sito della Corte di Giustizia al seguente indirizzo.