Il TAR Milano, a fronte di una disposizione di gara che prevedeva che il plico contenente l’offerta fosse “unico”,  “sigillato” e “controfirmato sui lembi di chiusura”, osserva che:
«Premesso che le buste A e B presentate dalla controinteressata non sono state inserite in un unico plico, come richiesto dall’art. 5 dell’avviso di gara, le stesse sono state chiuse mediante semplice incollatura, come desumibile dalle loro fotografie depositate in giudizio, ed inoltre, dal loro esame materiale, effettuato nel corso della camera di consiglio, in cui in particolare il Collegio ha preso atto che le stesse non risultano controfirmate sui lembi di chiusura, essendo le sottoscrizioni state apposte al di sotto degli stessi, né del resto le scritte dei timbri sono state apposte su detti lembi, quanto invece, in parte al di sopra, ed in parte al di sotto.
Come già evidenziato in sede cautelare, i predetti plichi non possono conseguentemente ritenersi “sigillati”, considerato che, malgrado il verbo sigillare, come utilizzato nel linguaggio comune, non imponga necessariamente l’apposizione di un sigillo, lo stesso richiede comunque una chiusura ermetica, tale da impedire ogni accesso, o rendere evidente ogni tentativo di apertura (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 5.3.2018, n. 497).
In particolare, l’uso dei lembi preincollati dal fabbricante con la dicitura “plico verificabile per ispezione postale”, come ha avuto luogo nel caso di specie, costituisce elemento idoneo a far ritenere il mancato assolvimento all’onere di sigillatura della busta, in modo che ne sia garantita l’integrità, segretezza, identità, provenienza ed immodificabilità della documentazione (T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 13.6.2016 n. 6745).
Se è pur vero che, in linea generale, la violazione delle modalità di confezionamento, benché prescritte dalla lex specialis a pena di esclusione, quando si traduca in una mera violazione di carattere formale, non comporti necessariamente l’automatica estromissione dalla gara, laddove invece abbia luogo un effettivo vulnus alle esigenze sostanziali alla cui tutela tali incombenti sono preordinati, la stazione appaltante non può che procedere all’esclusione (C.S., Sez. V, 19.11.2018, n. 6520).
Come detto, nel caso di specie, i plichi presentati dalla controinteressata non erano sigillati, potendo pertanto, in astratto, essere aperti, senza che di ciò restasse traccia, ciò che è palesemente incompatibile con la tutela dei principi di segretezza ed immodificabilità delle offerte».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 554 del 24 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Secondo il TAR Milano, la scelta di aggiudicare una gara (nella fattispecie gara per il servizio di noleggio pullman con conducente) con il criterio ordinario dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, comporta l’assoggettamento della procedura concorsuale al principio di segretezza delle offerte.
Aggiunge il TAR Milano che il principio che impone la segretezza delle offerte (a tutela dell'imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti) implica che — nei casi in cui la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica — le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche, a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative, che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un'anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche (nella fattispecie in questione il TAR Milano ha ritenuto violato il suddetto principio di segretezza delle offerte, in quanto la presentazione dell’offerta della controinteressata è avvenuta in un unico plico, senza alcuna separazione tra offerta tecnica ed economica; plico in cui era, peraltro, contenuta una lettera accompagnatoria che esplicitava lo sconto offerto).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 531 del 26 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano censura l’erronea condotta della commissione di gara, la quale ha dapprima aperto i plichi contenenti le offerte tecniche, prendendone visione del contenuto e in seguito, senza neppure procedere alla chiusura dei plichi, ha introdotto una serie di ulteriori previsioni di dettaglio dei criteri di valutazione delle stesse offerte tecniche indicati nella lettera di invito; tale modus procedendi, al di là della corretta qualificazione dei criteri introdotti dalla commissione, si pone comunque in contrasto con il principio della segretezza delle offerte, posto che gli elementi valutativi di dettaglio sono stati introdotti dopo che la commissione aveva preso visione del contenuto integrale delle offerte tecniche, senza che neppure risulti che i plichi siano stati nuovamente sigillati in vista della prosecuzione dell’attività della commissione; aggiunge, poi, il TAR che, secondo pacifico insegnamento giurisprudenziale, perché sia violato il principio della segretezza delle offerte non è necessaria la dimostrazione dell’effettiva conoscenza delle offerte da parte della commissione, ma è sufficiente l’astratta conoscibilità delle stesse, quale effetto dell’apertura delle relative buste e della potenziale diffusione del loro contenuto.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 399 del 10 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.