Il Consiglio di Stato, richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale si è affermato, da un lato, che la sentenza che conduce all’annullamento di un atto generale non sempre ha efficacia erga omnes, il che accade facilmente nel caso dell’annullamento di un piano regolatore, in cui l’interesse fatto valere nel ricorso resta circoscritto alle aree individuate o a parti specifiche del territorio comunale, pertinenti alle posizioni dell’istante, dall’altro, che le prescrizioni contenute in una variante al piano regolatore generale vanno considerate scindibili, ai fini del loro eventuale annullamento in sede giurisdizionale, con la conseguenza che, nel caso in cui il ricorso prospetti vizi relativi solo ad alcune determinazioni, l’annullamento del provvedimento non può essere che parziale, stante il principio generale della specificità dei motivi proponibili nei ricorsi davanti al giudice amministrativo.
Aggiunge quindi il Consiglio di Stato che non può attribuirsi al piano di zona per l’edilizia economica e popolare quel carattere generale, unitario e inscindibile, tale da determinare l’effetto erga omnes e la deroga al principio dell’efficacia soggettiva in caso di accoglimento dell’annullamento proposto da alcuni destinatari.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 2097 del 4 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano osserva che, ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione di una norma di regolamento, occorre distinguere tra regolamenti contenenti “volizioni preliminari ”, caratterizzati da generalità ed astrattezza, ovvero da previsioni normative astratte e programmatiche, che non si traducono in un’immediata incisione della sfera giuridica del destinatario, e regolamenti contenenti “volizioni azioni”, ossia previsioni destinate alla diretta applicazione, come tali capaci di produrre un immediato effetto lesivo della sfera giuridica del destinatario; i regolamenti che contengono disposizioni suscettibili di arrecare, in via immediata, una lesione attuale dell'interesse di un soggetto, vanno pertanto autonomamente e immediatamente impugnati, essendo conseguentemente inammissibile il ricorso avverso un atto regolamentare che abbia natura immediatamente precettiva, qualora ciò abbia luogo solo in occasione dell'adozione dell’atto esecutivo, meramente attuativo, essendo invece onere della parte interessata attivarsi nell'ordinario termine di decadenza.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 766 del 21 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.