Le ordinanze di necessità e urgenza sono espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità: esse presuppongono, pertanto, l'impossibilità o l'inutilità del ricorso agli strumenti ordinari previsti dalla legislazione vigente, a fronte della necessità di fronteggiare una situazione, non tipizzata dalla legge, di pericolo concreto, o anche solo potenziale; la sussistenza di tale pericolo deve emergere da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi. Il potere in esame, attribuito al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 può essere utilizzato non solo a fronte di un pericolo reale, ma anche di una situazione di rischio potenziale, al fine di prevenire l'inveramento di un evento dannoso, non essendo necessario attendere l'attualizzarsi della minaccia.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1522 del 2 maggio 2025


Mentre l’ordinanza di rimozione dei rifiuti di cui all’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, può essere emessa nei confronti del proprietario dell’area solo se viene accertato, in contradditorio con lo stesso, che egli è corresponsabile dell’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa, l’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000 prescinde dalla colpevolezza del destinatario e dall’accertamento di eventuali sue responsabilità, e presuppone soltanto che costui abbia la disponibilità dell’area e sia, per ciò solo, in grado di provvedere immediatamente all’esecuzione degli interventi urgenti che si rendono necessari a tutela della salute pubblica; nell’ottica dell’ordinanza contingibile e urgente, la questione della responsabilità di chi ha causato la situazione di urgenza è da affrontare eventualmente ex post, ai fini della rivalsa dei costi sostenuti dal destinatario dell’ordinanza per ottemperare alla stessa.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 408 del 12 maggio 2025


Il TAR Milano precisa che è illegittima l’ordinanza comunale impositiva nei confronti dei chiamati all’eredità dell’obbligo di provvedere all’esecuzione di tutti i lavori atti alla messa in sicurezza di un fabbricato, laddove l’Ente procedente non abbia fornito la prova dell’avvenuta accettazione di eredità attraverso la presa di possesso dell’immobile; ciò vale, a maggior ragione, ove vi sia stata una espressa rinuncia all’eredità; difatti, sebbene il soggetto destinatario di ordinanza contingibile e urgente, preordinata alla immediata messa in sicurezza dei luoghi in ragione dell’esigenza di tutela della pubblica e immediata incolumità, non deve essere necessariamente il proprietario dell’area, comunque deve essere dimostrato che almeno tale soggetto ne abbia la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l’esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1997 del 27 giugno 2024


Il TAR Milano ritiene viziata per difetto di motivazione e istruttoria l’ordinanza contingibile e urgente con la quale si è disposto il divieto di approdo e ormeggio presso un pontile sul lago di Como per le unità nautiche diverse da quelle unità adibite all’attività di noleggio con conducente nautico servizio pubblico non di linea, noleggio da diporto e noleggio occasionale. Secondo il TAR, nel caso di specie, difetta la puntuale rappresentazione dello stato di pericolo nell’ordinanza impugnata. Essa si limita a richiamare, genericamente, “numerose segnalazioni da parte delle Forze dell’Ordine e dall’Ente di Gestione delle Strutture Portuali”, da cui emergerebbero “criticità derivanti dall’uso non regolato” del pontile e “conseguenti problematiche di ordine pubblico, nonché di incolumità e sicurezza delle persone e della navigazione”. Si tratta, per il TAR, di formule generiche, inidonee a giustificare l’esercizio del potere extra ordinem. Parimenti ingiustificato è il presupposto della impossibilità di fronteggiare la situazione di pericolo con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento: l’ordinanza è invero carente di motivazione anche nella parte in cui afferma, genericamente, una “inconciliabilità” dell’esigenza di regolamentazione dell’uso del pontile con le tempistiche di approvazione del regolamento per la valorizzazione e promozione del demanio lacuale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 24 del 3 gennaio 2024


Il TAR Milano precisa che è illegittima l’ordinanza comunale impositiva nei confronti degli eredi dell’obbligo di provvedere all’esecuzione di tutti i lavori atti alla messa in sicurezza di un fabbricato, nel caso in cui l’Ente procedente non abbia fornito la prova dell’avvenuta accettazione di eredità attraverso la presa di possesso dell’immobile, essendo a tal fine privi di rilevanza tutti quegli atti che non denotino in maniera univoca un’effettiva assunzione della qualità di erede. Aggiunge il TAR che se dovesse sussistere un pericolo per la pubblica incolumità – da accertare rigorosamente con accurata istruttoria, prima dell’emanazione del relativo provvedimento, al fine di individuare i soggetti tenuti a eseguire le misure di messa in sicurezza – è possibile attivare la procedura di cui all’art. 481 cod. civ. che stabilisce che “chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3129 del 20 dicembre 2023


Il TAR Milano osserva che l'esercizio del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente, delineato dall'art. 9 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, deve ritenersi consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico. Si tratta, infatti, di un fenomeno che rappresenta - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della L. n. 447 del 1995) - una minaccia per la salute pubblica, per contrastare il quale la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. In siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale e urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con lo strumento previsto soltanto dall'art. 9, comma 1, della citata L. n. 447 del 1995. Detto strumento non va, quindi, riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2421 del 23 ottobre 2023