Il TAR Milano ricorda che la domanda di fissazione dell'udienza di discussione va proposta con atto separato dal ricorso, ed è inidonea allo scopo la domanda formulata in calce al ricorso introduttivo, che non impedisce quindi la perenzione del giudizio (C.d.S., Sez. IV, 6.6.2017, n. 2714), come anche desumibile dallo stesso tenore letterale dell’art. 71 c. 1 cit., secondo cui la fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso.

TAR Lombardia, Milano, I, n. 1712 del 4 luglio 2023



Il TAR Brescia dichiara la perenzione del ricorso nei confronti di alcuni ricorrenti che non hanno sottoscritto l’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 82 c.p.a. che onera il ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore entro centottanta giorni dalla ricezione dell’avviso di perenzione.
Precisa al riguardo che: «Gli originari proponenti l’odierno gravame, infatti, erano titolari di posizioni soggettive distinte, sicché era onere di ciascuno di essi attivarsi con l’atto di impulso, dichiarando l’interesse a proseguire l’azione promossa per la loro tutela. Il Collegio è ben consapevole dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di ricorso collettivo, è sufficiente ad impedire il verificarsi di tale causa estintiva il fatto che la dichiarazione prevista dalla legge sia formulata e sottoscritta da una sola delle parti ricorrenti (Cons. Stato, sez. II, 6 aprile 2020, n. 2304; Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5344); detto principio è stato peraltro affermato con riferimento a cause inscindibili, laddove invece -a fronte di cause scindibili quale quella odierna- “gli effetti processuali della dichiarazione di una o più parti sono inevitabilmente inidonei a estendersi alle altre parti, ben potendo la vicenda processuale, proprio in virtù della rilevata scindibilità delle posizioni, continuare a svolgersi solo nei confronti di alcune delle parti e non di altre.” (Cons. Stato, sez. IV, ord. 27 settembre 2016, n. 3951)».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 428 del 4 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.