Il TAR Milano, prende atto che l’atto impugnato (circolare regionale avente ad oggetto gli educatori socio-pedagogici in ambito sociosanitario) non ha portata innovativa o provvedimentale, limitandosi a riproporre il contenuto di una disposizione di legge, mentre i lamentati effetti pregiudizievoli in tal modo arrecati ai ricorrenti non sono da ricondurre causalmente alla circolare della Regione Lombardia, bensì alla legge statale, per il che ne consegue la carenza, in capo agli stessi, di un interesse attuale e concreto alla caducazione dell’informativa resa dagli uffici regionali. Ciò premesso, il TAR aggiunge che, in funzione di giudice a quo, non può rimettere alla Corte costituzionale la questione sollevata riguardo alla dedotta illegittimità delle disposizioni riportate nella circolare impugnata, difettando il requisito della rilevanza, in virtù del quale il Giudice delle leggi può essere investito solo di questioni afferenti a disposizioni che devono essere indefettibilmente applicate nel giudizio a quo; ciò che non accade nella fattispecie, stante la chiusura in rito della controversia.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2027 del 9 agosto 2023.


La Corte costituzionale interpreta l’art. 103, comma 1-bis, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, con cui è stato attribuito ai comuni lombardi il potere di derogare alle prescrizioni sugli standard urbanistici di cui al d.m. n. 1444 del 1968 e precisa:
<<Quest’ultimo stabilisce infatti, come ricordato, che i comuni lombardi sono autorizzati a derogare alle disposizioni del d.m. n. 1444 del 1968 «[a]i fini dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti». Tali ultime previsioni si riferiscono ai termini a disposizione dei comuni per avviare il procedimento di adeguamento dei piani regolatori generali alla nuova conformazione dei piani di governo del territorio.
L’art. 26, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005 disponeva che i comuni deliberassero l’avvio del procedimento di adeguamento dei piani regolatori generali vigenti entro un anno dall’entrata in vigore della medesima legge e procedessero «all’approvazione di tutti gli atti di PGT secondo i principi, i contenuti ed il procedimento» ivi stabiliti.
Il comma 3 del medesimo articolo, nella formulazione originaria, tramite il rinvio al precedente art. 25, comma 2, disciplinava i tempi di adeguamento dello strumento urbanistico generale nel caso in cui questo fosse stato approvato prima dell’entrata in vigore della legge reg. Lombardia n. 51 del 1975.
Dopo le novità apportate dall’art. 1, comma 1, lettera f), della legge della Regione Lombardia 10 marzo 2009, n. 5 (Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche – Collegato ordinamentale), l’art. 26, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005 regola oggi l’avvio del procedimento di approvazione del piano di governo del territorio, che deve essere stato deliberato dai comuni entro il 15 settembre 2009.
Alla luce di ciò, si deve ritenere che la deroga consentita dal citato art. 103, comma 1-bis (introdotto con la legge reg. Lombardia n. 4 del 2008) ha avuto un ambito di applicazione limitato sia dal punto di vista funzionale che temporale, avendo operato unicamente nella fase in cui i comuni hanno adeguato i loro piani regolatori generali (PRG) in vista dell’adozione dei piani di governo del territorio (PGT).>>
Corte costituzionale n. 85 del 4 maggio 2023.


Il TAR Milano osserva che:
<<le pronunce della Corte Costituzionale, anche se interpretative di rigetto o di inammissibilità – come nel caso di specie – pur non dando formalmente luogo ad un vincolo erga omnes (previsto dall’art. 136 della Costituzione per le sole sentenze di accoglimento), costituiscono però un autorevole precedente, soprattutto per il giudice che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, come messo più volte in evidenza dalla stessa Corte di Cassazione.
Quest’ultima, infatti, oltre ad avere escluso un proprio monopolio nell’attività di formazione del c.d. diritto vivente e nell’enunciazione di interpretazioni adeguatrici, ha espressamente riconosciuto alle pronunce della Corte Costituzionale, anche di non accoglimento, il valore di “precedente” teso ad orientare, in maniera rafforzata, l’attività interpretativa delle corti di merito (cfr. sul punto, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 2.12.2004, n. 22601 e Cassazione Penale, Sezioni Unite, 31.3.2004, n. 23106).>>

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 250 del 3 febbraio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202 del 28 ottobre 2021,
<<1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 40-bis della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2019, n. 18, recante «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali», nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge della Regione Lombardia 24 giugno 2021, n. 11, recante «Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’art. 40-bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)»;
2) dichiara, in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale del comma 11-quinquies dell’art. 40-bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), della legge reg. Lombardia n. 11 del 2021.>>
Corte Costituzionale n. 202 del 28 ottobre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte Costituzionale.