Il TAR Milano, con specifico riferimento al metodo del confronto a coppie, volto a individuare l’offerta migliore in termini strettamente relativi, evidenzia che il suo svolgimento non può avvenire ponderando in maniera atomistica ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma deve fondarsi su una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l’attribuzione di coefficienti numerici nell’ambito di ripetuti “confronti a due”, da cui discende l’impossibilità per il giudice di sindacare il merito di tali scelte, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale e intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1109 dell’11 maggio 2023.


Il TAR Milano osserva che, con specifico riferimento al metodo del confronto a coppie, volto a individuare l’offerta migliore in termini strettamente relativi, si è evidenziato che il suo svolgimento non può avvenire ponderando in maniera atomistica ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma deve fondarsi su una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l’attribuzione di coefficienti numerici nell’ambito di ripetuti “confronti a due”, da cui discende l’impossibilità per il giudice di sindacare il merito di tali scelte, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica (cfr. Consiglio di Stato, III, 29 maggio 2020, n. 3401; V, 9 luglio 2019, n. 4787).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1227 del 27 maggio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato precisa che nel c.d. "confronto a coppie" ciascun singolo commissario di gara deve esprimere il proprio giudizio di preferenza variamente graduato espresso in forma lessicale che viene successivamente sommato a quello degli altri commissari, per formare la preferenza della commissione sull'offerta di ciascun concorrente; ciò posto rileva che, sotto il profilo dell’eccesso di potere, appare oltremodo singolare che i commissari diano per la quasi totalità punteggi identici; circostanza questa che può essere ritenuta credibile se vengono depositate le singole schede di giudizio dei singoli commissari ovvero i record informatici dei file contenenti le singole valutazioni.
Il Consiglio di Stato giunge, quindi, a concordare con il primo giudice quando ricorda che la straordinaria e del tutto inusuale coincidenza dei voti numerici attribuiti dai 3 commissari nel caso di specie depone, secondo l’id quod plerumque accidit, per un avvenuto dibattito collegiale tra i medesimi e per l’espressione di valutazioni finali che sono appunto il frutto di tale confronto e mediazione collegiale tra loro; in sostanza, le valutazioni non appaiono realmente il frutto di giudizi individuali e autonomi dei singoli componenti della commissione il che, sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento, fa sospettare che illegittimamente i singoli giudizi possano essere stati di tipo collegiale.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 6439 del 15 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato osserva che nel confronto a coppie la motivazione può ritenersi insita nei punteggi, purché il bando contenga a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa; l'espressione, da parte della commissione, del giudizio tecnico mediante la mera indicazione numerica per il singolo prodotto, senza nulla specificare quanto ai sottoelementi – in mancanza di una compiuta individuazione, in termini di rispettivo peso, di tutti criteri valutativi specificati - da un lato non consente di giustificare l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica e, dall'altro, impedisce una effettiva ricostruzione dell'iter logico seguito nella verifica delle offerte dal punto di vista tecnico; in tal modo, risulta violata la logica comparativa che sovraintende la modalità del confronto a coppie, il quale in questo caso si è risolve nell’affermare apoditticamente la superiorità di un prodotto sull’altro, senza alcuna intellegibile specificazione delle ragioni e delle caratteristiche tecniche che hanno determinato tale giudizio di preferenza.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 2258 del 16 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.