Il TAR Milano, dopo aver ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, richiama e fa applicazione nella fattispecie del principio statuito dall’Adunanza Plenaria n. 20/2021, secondo il quale: «la responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell’atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 62 del 12 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale «l’azione di condanna atipica, ossia finalizzata ad ottenere dall’Amministrazione il rilascio di un provvedimento – che si distingue nettamente dalla condanna di tipo pecuniario – deve essere dichiarata inammissibile allorquando non sia stata proposta contestualmente ad un’azione di annullamento, né ad un’azione avverso il silenzio (cfr. art. 34, comma 1, lett. c, secondo periodo, cod. proc. amm.; Consiglio di Stato, IV, 2 febbraio 2017, n. 444; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 gennaio 2019, n. 36; 22 gennaio 2018, n. 174; 31 gennaio 2017, n. 235)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1643 del 4 settembre 2020.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che l’azione di condanna atipica, ossia finalizzata a ottenere dall’Amministrazione il rilascio di un provvedimento – che si distingue dalla condanna di tipo pecuniario – deve essere dichiarata inammissibile allorquando non sia stata proposta contestualmente ad un’azione di annullamento, né ad un’azione avverso il silenzio.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 36 del 8 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.