Secondo il TAR Milano, la decisione dell’amministrazione di avviare un approfondimento istruttorio circa la correttezza degli accertamenti catastali a suo tempo svolti e posti a fondamento di un provvedimento di diniego dell'istanza di certificazione di assenza di danno ambientale e di un provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria, conferma la fondatezza della censura di difetto di istruttoria formulata dalla parte ricorrente e comporta l’accoglimento del ricorso

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2370 del 18 ottobre 2023


Il TAR Milano ritiene che l’art. 14 della legge regionale n. 12 del 2005, all’interno del procedimento che sfocia poi nell’approvazione del Piano attuativo, distingue un autonomo sub-procedimento istruttorio, il cui esito positivo condiziona l’avvio delle successive fasi, di adozione e di approvazione del piano; nella fase istruttoria della proposta di Piano attuativo l’Amministrazione deve, quindi, procedere a colmare le eventuali carenze documentali o progettuali, avviando una interlocuzione procedimentale con i soggetti privati interessati e, quindi, perseguendo l’obiettivo di rendere possibile l’attuazione della specifica previsione urbanistica in maniera conforme a quanto previsto dallo strumento pianificatorio.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 88 del 17 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il TAR Brescia, con riferimento alle limitazioni negoziali del diritto di costruire, aderisce alla più recente giurisprudenza che è oggi allineata nel senso che l'Amministrazione, quando venga a conoscenza dell'esistenza di contestazioni sul diritto del richiedente il titolo abilitativo, debba compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, senza però sostituirsi a valutazioni squisitamente civilistiche (che appartengono alla competenza dell’A.G.O.), arrestandosi dal procedere solo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi prima facie attendibili.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 924 del 28 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.