In caso di mancato adempimento all'ordine di demolizione, il passaggio della proprietà in capo al Comune costituisce acquisto a titolo originario, senza che possa rilevare sotto tale profilo l’eventuale successivo accertamento della proprietà in capo ad altro soggetto.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 562 del 18 giugno 2025


L'omessa notifica degli atti sanzionatori in materia edilizia a tutti i comproprietari, lungi dal costituirne un vizio di legittimità, determina solo l'inefficacia del provvedimento limitatamente ai soggetti, in ipotesi, comproprietari per i quali è mancata la notifica, i quali potranno impugnare il provvedimento sanzionatorio, facendo valere le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell'ingiunzione. In applicazione di detto principio affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo; ciò perché risponde ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità fondativa dell'irrogazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest'ultima non abbiano ricevuto regolare notifica, e perché, con la sanzione dell'acquisizione, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati, per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, atteso che non sarebbe possibile una spoliazione solo pro quota.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1254 del 9 aprile 2025


Il TAR Milano precisa che la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente ‘primo’ illecito – avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive; la mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario - alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza. L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva). 

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2551 del 4 ottobre 2024








Il TAR Milano precisa che l'acquisizione al patrimonio dell'Amministrazione in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, quale prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, è sanzione di natura reale, volta ad assicurare il ripristino dello stato legittimo dei beni e dei luoghi; la stessa, pertanto, trova applicazione anche nei confronti del proprietario dei beni, a prescindere dalla sua diretta responsabilità nella realizzazione degli abusi. Proprio in quest’ottica deve leggersi quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime può lasciare indenne il proprietario estraneo all’esecuzione delle opere abusive solo quando questi, nel rispetto dei doveri di diligente amministrazione, correttezza e vigilanza nella gestione dei beni immobiliari di cui è titolare, si sia adoperato con i mezzi previsti dall’ordinamento per impedire la realizzazione degli abusi edilizi o per agevolarne la rimozione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 673 del 9 marzo 2024


Il TAR Milano ricorda che l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e dell’area di sedime costituisce non una misura strumentale per consentire l’esecuzione della demolizione al Comune, bensì una sanzione autonoma che non può essere applicata nei confronti del proprietario estraneo al compimento dell’opera abusiva o che, essendone venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento; aggiunge poi che, per le ipotesi di contratti che attribuiscono il godimento del bene quale ad esempio la locazione, il proprietario-concedente, di fronte all’inadempimento dell’occupante, non può certo agire in via diretta e immediata nei confronti di quest’ultimo, essendo precluse al proprietario condotte materiali per riottenere la disponibilità del bene (anzi, simili comportamenti potrebbero configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi degli articoli 392 e 393 c.p.).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 785 del 15 marzo 2024


Secondo il TAR Milano la parziale ottemperanza all’ordine di demolizione equivale a completa inottemperanza, e ciò in quanto la lesione dell’assetto del territorio permane fino alla riduzione in pristino stato con conseguente piena applicazione delle corrispondenti sanzioni.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2444 del 24 ottobre 2023


Il Tar Milano precisa che l’acquisizione gratuita del bene, con conseguente perdita del diritto di proprietà, non può operare ai danni del proprietario incolpevole, come messo in evidenza dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 345/1991 e come in seguito pacificamente confermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. fra le tante, TAR Lombardia, Milano, Sezione II, sentenza n. 746/2019 ed anche le sentenze di questa Sezione n. 1628/2014 e n. 493/2014 con la giurisprudenza in esse richiamata).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2856 del 22 dicembre 2022.


Il TAR Milano osserva che l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'opera abusiva e dell'area di sedime, nonché di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, si verifica automaticamente, una volta decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni; tuttavia, per stabilire l'area ulteriore da acquisire, rispetto a quella di sedime, è necessario provvedere alla sua individuazione e soprattutto si deve motivare in maniera rigorosa l'entità della superficie, entro il limite di legge, che l'amministrazione ritiene necessario apprendere avuto riguardo ad esclusive finalità urbanistico-edilizie (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 13 ottobre 2020, n. 1889; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 28 agosto 2017, n. 4124).
Difatti, per costante giurisprudenza, l'individuazione dell'ulteriore area va motivata, volta per volta, con l'esplicitazione delle modalità di delimitazione della stessa, proprio perché il legislatore non ha predeterminato, se non nel massimo, l'ulteriore area acquisibile, indicando un criterio per determinarla rapportato alla normativa urbanistica rilevante nel singolo caso; viene, dunque, delineato un procedimento di determinazione della cd. pertinenza urbanistica da condurre di volta in volta sulla base di criteri di individuazione che tengano conto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni urbanistiche per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive (Consiglio di Stato, V, 17 giugno 2014, n. 3097; VI, 5 aprile 2013, n. 1881; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 3 maggio 2018, n. 1198; id., 17 gennaio 2022, n. 91).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2042 del 21 settembre 2022.


Il TAR Milano precisa che:
<<l’acquisizione dei beni al patrimonio comunale, correlata all’inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive, grava sia sul proprietario che sul detentore del bene, anche se non autori materiali dell’abuso e non aventi causa dal trasgressore, poiché una volta venuti a conoscenza, tramite la notifica dell’ordinanza di rimessione in pristino, dell’attività illecita svolta da terzi, devono attivarsi contro il responsabile per obbligarlo a rimuovere l’opera abusiva, e laddove abbiano la disponibilità del manufatto devono provvedere in proprio all’eliminazione dell’intervento edilizio sine titulo; in mancanza di ciò subiscono certamente l’acquisizione del bene (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 ottobre 2020, n. 1889; 4 luglio 2019, n. 1528; 21 gennaio 2019, n. 112; 3 novembre 2016, n. 2014; 16 marzo 2015, n. 728).
Ciò è in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 345 del 15 luglio 1991, che ha affermato il principio secondo cui l’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio indisponibile del Comune ha natura di vera e propria sanzione autonoma che, pur non potendo colpire il proprietario che incolpevolmente non abbia potuto dare esecuzione all’ordine di demolizione dell’immobile abusivamente realizzato sulla sua area, certamente si deve rivolgere al proprietario non autore dell’abuso che sia tuttavia in condizione di dare corso alla demolizione (da ultimo T.A.R. Lombardia, Milano, II, 20 agosto 2019, n. 1909; sulla natura di sanzione autonoma dell’atto di acquisizione rispetto al presupposto ordine di ripristino, cfr. Consiglio di Stato, VI, 25 giugno 2019, n. 4336; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 4 aprile 2019, n. 746; più diffusamente, T.A.R. Campania, Napoli, IV, 26 febbraio 2019, n. 1084).>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1309 del 6 giugno 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Milano ricorda quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 345 del 15 luglio 1991, ovvero che l’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio indisponibile del Comune ha natura di vera e propria sanzione autonoma, che non può colpire il proprietario che incolpevolmente non abbia potuto dare esecuzione all’ordine di demolizione dell’immobile abusivamente realizzato sulla sua area (sulla natura di sanzione autonoma dell’atto di acquisizione rispetto al presupposto ordine di ripristino, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 4 aprile 2019, n. 746; più diffusamente, T.A.R. Campania, Napoli, IV, 26 febbraio 2019, n. 1084); costituendo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area sulla quale sorge il fabbricato da demolire sanzione personale della mancata attuazione dell’ordine demolitorio, la stessa non può riguardare un soggetto estraneo all’abuso edilizio in confronto del quale non sia stata ritualmente compiuta la comunicazione d’avvio del procedimento di demolizione (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 dicembre 2020, n. 2614; Consiglio di Stato, VI, 4 luglio 2014, n. 3409; T.A.R. Campania, Napoli, III, 4 gennaio 2019, n. 61).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1192 del 23 maggio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'opera abusiva e dell'area di sedime, nonché di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, si verifica automaticamente, una volta decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni; tuttavia, per stabilire l'area ulteriore da acquisire, rispetto a quella di sedime, è necessario provvedere alla sua individuazione e soprattutto si deve motivare in maniera rigorosa l'entità della superficie, entro il limite di legge, che l'amministrazione ritiene necessario apprendere avuto riguardo ad esclusive finalità urbanistico-edilizie (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 13 ottobre 2020, n. 1889; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 28 agosto 2017, n. 4124).
Difatti, per costante giurisprudenza, l'individuazione dell'ulteriore area va motivata, volta per volta, con l'esplicitazione delle modalità di delimitazione della stessa, proprio perché il legislatore non ha predeterminato, se non nel massimo, l'ulteriore area acquisibile, indicando un criterio per determinarla rapportato alla normativa urbanistica rilevante nel singolo caso; viene, dunque, delineato un procedimento di determinazione della c.d. pertinenza urbanistica da condurre di volta in volta sulla base di criteri di individuazione che tengano conto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni urbanistiche per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive (Consiglio di Stato, V, 17 giugno 2014, n. 3097; VI, 5 aprile 2013, n. 1881; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 3 maggio 2018, n. 1198).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 91 del 17 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Milano precisa che anche in caso di detenzione legittimamente concessa dal proprietario a terzi, per l’esclusione del proprietario dalla responsabilità nell’abuso edilizio effettuato da terzi, prescindendo dall’effettivo riacquisto della materiale disponibilità del bene, si ritiene necessario un comportamento attivo, da estrinsecarsi in diffide o in altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del conduttore; occorre cioè che il proprietario si sia adoperato, una volta venutone a conoscenza, per la cessazione dell’abuso, al fine di evitare l’applicazione di una norma che, in caso di omessa demolizione dell’abuso, prevede che l’opera abusivamente costruita e la relativa area di sedime siano, di diritto, acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune, non bastando invece a tal fine un comportamento meramente passivo di adesione alle iniziative comunali.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1626 del 29 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



La Corte Costituzionale afferma che la demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune, con le sole deroghe previste dal comma 5 dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce un principio fondamentale della legislazione statale che vincola la legislazione regionale di dettaglio in materia di «misure alternative alle demolizioni»; ne consegue che l’art. 2, comma 2, legge reg. Campania n. 19 del 2017 viola il principio fondamentale, espresso dai commi da 3 a 6 dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, perché, attraverso gli atti regolamentari e d’indirizzo, i Comuni della Regione Campania, avvalendosi delle linee guida, possono eludere l’obbligo di demolire le opere abusive acquisite al proprio patrimonio.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 5 luglio 2018 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.


Precisa il TAR Milano che non può determinare l’annullamento dell’ordine di demolizione la mancata indicazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza allo stesso ordine; l’indicazione dell’area costituisce presupposto accertativo ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria rispetto a quella di natura ripristinatoria; persiste, infatti, la netta distinzione tra ordinanza di demolizione e atto di acquisizione, preceduto, quest’ultimo, dall’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1190 del 2 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano, l’acquirente del bene abusivamente realizzato, subentrando nella posizione giuridica del precedente proprietario responsabile dell’abuso e trovandosi nell’attuale disponibilità del bene, è tenuto in prima persona all’esecuzione dell’ordine di demolizione e, in caso di inottemperanza, deve subire l’ulteriore sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione II, n. 1992 del 17 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Lo stesso TAR Milano, in altra decisione, precisa che se la sanzione ripristinatoria va rivolta nei confronti di chi abbia la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che tale soggetto si sia reso responsabile dell’abuso, non è possibile che non segua la stessa sorte l’obbligazione pecuniaria, meramente succedanea alla ripristinatoria, sostitutiva della stessa e compensativa della mancata sua esecuzione in forma specifica.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione II, n. 1984 del 17 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.