La giurisprudenza amministrativa ha fornito numerose indicazioni sulla identificazione di situazioni che concretizzano fattispecie di collegamento tra concorrenti in una gara d’appalto, individuando una serie di indici, che per assurgere a presupposti del provvedimento di esclusione devono avere le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, che spetta all’amministrazione valutare in concreto: se, da un lato, l’amministrazione è onerata delle verifiche puntuali degli elementi che fanno ritenere probabile il collegamento societario, dall’altro, non è necessario che effettui una verifica circa il fatto che il collegamento societario abbia in concreto influito sulla presentazione delle offerte e sull’esito della gara. Ne consegue che, ai fini dell’esclusione, è necessario che si raggiunga un grado di verosimiglianza della sussistenza di un unico centro decisionale secondo un criterio probabilistico che poggia sugli elementi del collegamento di carattere societario, commerciale o comunque relazionale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1315 del 11 aprile 2025


Il TAR Milano ricorda che sull’esistenza dell’unicità del centro decisionale, la giurisprudenza euro-unitaria (in particolare si veda Corte di Giustizia dell’Unione Europea-CGUE 19.5.2009 nella causa C-538/07) e nazionale hanno elaborato propri indirizzi tesi all’individuazione degli elementi per identificare tale esistenza. Fra questi, ad esempio, l’intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci e direttori tecnici, la contiguità di sede ed utenze comuni, oppure le identiche modalità formali di redazione delle offerte, le strette relazioni temporali e locali nella modalità di spedizione dei plichi o le significative vicinanze cronologiche fra gli attesti SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte (si vedano, fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 5778/2021, dove peraltro è specificato che l’appartenenza al medesimo gruppo societario non implica di per sé unicità del centro decisionale ed anche TAR Lazio, Roma, Sezione III, sentenza n. 4737/2021 con la giurisprudenza ivi richiamata). Si tratta di una serie di indici che, assistiti da una valutazione di gravità, precisione e concordanza, possono portare ad un giudizio di riferibilità delle offerte ad un solo centro decisionale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2156 del 6 ottobre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


In materia di collegamento sostanziale tra imprese e di unico centro decisionale, il TAR Milano osserva che <<per giurisprudenza pacifica, ai fini dell'individuazione del collegamento sostanziale tra imprese di cui all'art. 80, c. 5, lett. m), D.Lgs. n. 50/2016, i relativi indizi devono essere valutati nel loro insieme per riscontrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei a legittimare la sanzione, e che la valutazione operata dalla stazione appaltante, circa l'unicità del centro decisionale, postula semplicemente l'astratta idoneità a determinare un concordamento delle offerte, non essendo necessario che l'alterazione del confronto concorrenziale si sia effettivamente realizzata nel caso concreto, essendo quella delineata dal legislatore una fattispecie di pericolo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 21.5.2020, n. 5398, C.S., Sez. V, 15.4.2020 n. 2426)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 517 del 25 febbraio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, con riferimento all’esclusione in base all’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico che «trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale», precisa che:
«In sede di interpretazione della norma, la giurisprudenza, condivisa dal Tribunale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 1265/2010; Tar Lombardia Milano, sez. I, n. 1983/2019; Tar Lombardia Milano, sez. I, n. 1918/2018; Tar Lombardia Milano, sez. I, n. 2248/2016), osserva che:
- l’accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale costituisce motivo in sé sufficiente a giustificare l’esclusione delle imprese dalla procedura selettiva, non essendo necessario verificare che la comunanza a livello strutturale delle imprese partecipanti alla gara abbia concretamente influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale;
- ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo, autonomo e svincolato da valutazioni a posteriori di tipo qualitativo, rappresentato dall’esistenza di un collegamento sostanziale tra le imprese, con la necessaria precisazione che lo stesso debba essere dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti (C.d.S., Sez. V, n. 1265/2010);
- tale interpretazione garantisce la tutela dei principi di segretezza delle offerte e di trasparenza delle gare pubbliche, nonché di parità di trattamento delle imprese concorrenti, principi che verrebbero irrimediabilmente violati qualora si ritenesse di correlare l’esclusione dalla gara di imprese in collegamento sostanziale ad una posteriore valutazione sul contenuto delle offerte (T.A.R. Lombardia, I sezione, n. 2248/2016);
- il semplice collegamento può dar luogo all’esclusione da una gara d’appalto all’esito di puntuali verifiche compiute con riferimento al caso concreto da parte dell’Amministrazione che deve accertare se la situazione rappresenta anche solo un pericolo che le condizioni di gara vengano alterate (per tutte T.A.R. Sardegna, n. 163/2018)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 22 del 31 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.