Il TAR Milano, a fronte della delibera del Consiglio di Gestione di una Riserva naturale che ha introdotto una misura di salvaguardia consistente nel divieto di edificabilità sino all’approvazione del nuovo Piano della Riserva, ritiene che l’individuazione, quale termine finale di efficacia della misura in esame, della data di approvazione del nuovo Piano della Riserva non consenta, tuttavia, di superare il limite temporale imposto in via generale per le misure di salvaguardia dall’art. 12, co. 3, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ossia tre anni dall'adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui questo sia stato sottoposto all'amministrazione competente per la approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione), recepito altresì dal legislatore regionale mediante l’art. 36, co. 4, L.R. n. 12 del 2005. Pertanto, il divieto di edificabilità deve intendersi decaduto allo spirare dei termini di cui all’art. 12, co. 3, D.P.R. 380/2001, senza che possa assumere rilievo in senso contrario l’omessa approvazione a tale data del nuovo piano della Riserva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1879 del 18 giugno 2024


Il TAR Milano precisa che le Riserve Naturali possono adottare misure opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali. Tra queste rientrano le c.d. misure di salvaguardia che sono ricondotte alla previsione di cui all’articolo 6, comma 2, della Direttiva Rete Natura, nella misura in cui espressione del principio di precauzione. Si tratta tuttavia di misure di carattere anticipatorio volte a salvaguardare le possibili conseguenze negative sull’ambiente derivanti da azioni non ancora in corso ma foriere di rischi.  Se alla disamina delle previsioni di diritto dell’Unione europea non sembra potersi ritenere ex se preclusa la possibilità di misure consistenti anche in divieti, non può, tuttavia, non notarsi come simili misure debbano seguire ad un’istruttoria puntale e legarsi agli specifici obiettivi di conservazione del sito, così che  sono da stimarsi illegittime misure di carattere meramente conservativo nelle more dell’approvazione del nuovo Piano di gestione ma prive delle ragioni per le quali risulti necessario provvedere a simili misure in attesa della pianificazione generale e soprattutto lo scopo che si intende conseguire e l’idoneità delle misure.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1077 del 16 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.