Il TAR Milano ricorda che nel caso in cui le censure proposte sono dirette ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura non sussiste in capo al deducente l’onere di fornire alcuna prova di resistenza. L’utilitas che in ipotesi siffatte la parte ricorrente in giudizio può ritrarre è quella della rinnovazione della gara, interesse strumentale che la Corte di Giustizia UE riconosce, nelle controversie relative all’aggiudicazione di appalti pubblici, come meritevole di tutela per esigenze di effettività.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3592 del 10 dicembre 2024


Il TAR Milano ricorda che, per giurisprudenza costante, la ricorrente che impugna la propria esclusione dalla gara (e, solo di riflesso, l'aggiudicazione della commessa ad un terzo) non deve superare la c.d. prova di resistenza: ai fini della dimostrazione del proprio interesse a ricorrere è sufficiente che l'impresa esclusa alleghi doglianze tali da poter astrattamente condurre alla soddisfazione della pretesa che pure la propria offerta di gara formi oggetto di valutazione in comparazione con le altre.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2780 del 21 ottobre 2024


Il TAR Milano precisa che la c.d. prova di resistenza è un’espressione attraverso la quale si intende verificare la sussistenza – o meno - dell’attualità dell’interesse al ricorso. La verifica dell’attualità dell’interesse al ricorso, tramite la prova di resistenza, va condotta in astratto ossia sulla base delle allegazioni del ricorrente e non già in concreto in base alla fondatezza delle censure proposte il cui esame è invece riservato allo scrutinio del merito. Laddove in astratto risulta che, una volta accolte le censure, il ricorrente sia in grado di ottenere un risultato per lui utile - che gli consentirebbe di raggiungere il bene della vita cui aspira - la prova è superata e quindi può dirsi dimostrata, in astratto, l’attualità dell’interesse al ricorso.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2568 del 4 ottobre 2024