La piscina è una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, perciò configura una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001 e non una pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale; la piscina, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è necessariamente complementare all'uso delle abitazioni e non costituisce sempre una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1351 del 15 aprile 2025


Il TAR Milano ricorda in generale che, per la giurisprudenza, la piscina, a differenza di altri manufatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, in quanto non è necessariamente complementare all'uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, ma integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione e postula, pertanto, il previo rilascio dell'idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire. Nella fattispecie oggetto di giudizio il TAR esclude la natura di pertinenza urbanistica di una piscina per le sue dimensioni (una porzione pari a 10,10 metri per 6,10 metri cui si somma una porzione che misura 1,95 metri per 4,65 metri, con una profondità pari a 1,20 m.), per le caratteristiche costruttive che hanno portato ad un’alterazione significativa dell’assetto del territorio (la vasca è costituita una struttura in acciaio zincato imbullonato rivestito con pannello in cartongesso che sporge dalla quota del terreno per 0,65 metri) e per l’autonomia funzionale rispetto al fabbricato di proprietà dei ricorrenti, stante l’utilizzo di un’area diversa e ulteriore rispetto a quella occupata dall’abitazione, da cui è separata da una strada pubblica, e dotata di un accesso diretto e indipendente.


TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1992 del 27 giugno 2024


Il TAR Brescia, rifacendosi a un suo precedente, afferma che una piscina interrata costituisce una nuova costruzione assoggettata al permesso di costruire e non è qualificabile in termini di pertinenza dell’edificio principale in ragione della significativa trasformazione del territorio, giacché la piscina, in considerazione della sua consistenza modificativa dell'assetto del territorio, rappresenta una nuova costruzione e non può essere ricompresa tra gli interventi di manutenzione straordinaria o minori, di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 11 dell'11 gennaio 2024.


Il TAR Brescia osserva che la giurisprudenza nettamente prevalente, che il Collegio condivide, ritiene che la piscina interrata costituisca una nuova costruzione assoggettata al permesso di costruire e non sia qualificabile in termini di pertinenza dell’edificio principale in ragione della significativa trasformazione del territorio giacché “la piscina, in considerazione della sua consistenza modificativa dell'assetto del territorio, rappresenta una nuova costruzione e non può essere ricompresa tra gli interventi di manutenzione straordinaria o minori, di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001” (T.A.R. Piemonte, sez. II, 2/8/2022, n.703; T.A.R. Napoli, sez. VII, 16/03/2017, n.1503).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 993 del 24 ottobre 2022.


Il TAR Milano precisa che il concetto di pertinenza urbanistica non coincide con il concetto di pertinenza civile: ai fini edilizio-urbanistici è, infatti, pertinenza il manufatto privo di autonoma destinazione e di autonomo valore, che non incide sul carico urbanistico, che presenta ridotte dimensioni e che non altera in modo significativo l’assetto del territorio; tale non è sicuramente una piscina interrata, sia per gli importanti lavori di scavo che la sua realizzazione comporta (nel caso di specie, la vasca ha dimensioni di m. 14,70 x 7,00, è di forma semicircolare con diametro di m. 2,60 e ha profondità che va da un minimo di m. 1,50 a un massimo di m. 1,80), sia perché non è elemento necessario ai fino del completamento di un’unità immobiliare avente destinazione residenziale.
Aggiunge il TAR Milano che, in quanto nuova costruzione, non solo la realizzazione di una piscina interrata presuppone il rilascio del permesso di costruire, ma, ove inserita in un contesto vincolato essa è anche insuscettibile di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, posto che la sanatoria prevista del comma 4 dell’articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004 non si applica in ipotesi di aumento del volume o delle superfici utili.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1962 del 7 agosto 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano ritiene che la realizzazione di una piscina in muratura interrata, avente lunghezza di m. 12, larghezza di m. 6, e profondità di m. 1,20, contornata da un camminamento laterale di m. 1,20, posta a m. 19,30 dal muro perimetrale dell’abitazione dell’istante, sia da qualificarsi in termini di “nuova costruzione”; infatti, poiché tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno, fra di essi deve intendersi ricompresa anche una piscina, non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico, in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede; in particolare, evidenzia il Collegio che, malgrado la giurisprudenza riconduca effettivamente all’ambito delle pertinenze le piscine prefabbricate, quelle di dimensioni modeste, o prive di pavimentazione di contorno, nel caso esaminato, al contrario, il manufatto è stato realizzato in muratura, dispone di un “camminamento perimetrale” largo m. 1,20, ed ha dimensioni tutt’altro che trascurabili (m. 12 di lunghezza e m. 6 di larghezza), dovendo pertanto essere considerato quale nuova costruzione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 482 del 20 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.