Secondo il TAR Milano, lo stazionamento quotidiano di autovetture su una determinata area “inserita in ambito a verde urbano soggetto a tutela” contigua al sedime su cui si trova una concessionaria di autovetture, sebbene riferibili a una cerchia ristretti di soggetti, non può ritenersi precario o contingente, ma è funzionale a soddisfare esigenze stabili nel tempo, strettamente collegate all’attività imprenditoriale, risultando perciò idoneo ad alterare lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la rimovibilità dei mezzi e l’assenza di opere edilizie. Ciò imprime una differente destinazione d’uso al bene (area a parcheggio mezzi) che è da ritenersi incompatibile con quella individuata dallo strumento urbanistico vigente (area a verde urbano). Pertanto, contrariamente a una più risalente giurisprudenza, secondo la quale sarebbe compatibile con la destinazione agricola del fondo anche una sua utilizzazione come parcheggio, deve ritenersi che l’impatto urbanistico, oltre che ambientale, di un parcheggio, non qualificabile nemmeno come precario e temporaneo, è certamente di rilevante consistenza rispetto a tutto il contesto circostante. In tal senso può essere richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, laddove il cambio di categoria edilizia determini un ulteriore carico urbanistico, risulta irrilevante verificare se tale modifica sia avvenuta con l’effettuazione di opere edilizie.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3726 del 18 dicembre 2024


Il TAR Milano ricorda che la giurisprudenza ha escluso che i parcheggi pertinenziali obbligatori possano essere realizzati in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, per la semplice ragione che, se questa fosse stata l’intenzione del legislatore, la possibilità di deroga sarebbe stata inserita direttamente nell’art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 - come modificato dall’art. 2 della l. n. 122 del 1989 - anziché in un'apposita disposizione, come quella dell’art. 9 della medesima l. n. 122 del 1989.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 610 del 4 marzo 2024


Il TAR Milano ricorda che l'art. 9 della Legge n. 122 del 1989 - ai sensi del quale “I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici” - deve essere interpretato nel senso che la normativa ivi prevista riguarda i soli edifici esistenti e non anche gli edifici nuovi, per i quali trova invece applicazione l'art. 41-sexies della Legge urbanistica n. 1150 del 1942, come sostituito dall'art. 2 della Legge n. 122 del 1989, per il quale “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione".

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2466 del 25 ottobre 2023


Il TAR Milano ricorda il differente regime cui sono sottoposti i parcheggi pubblici di standard e i parcheggi privati di pertinenza delle singole unità immobiliari ex L. 122 del 1989. I parcheggi destinati al completamento degli standard sono previsti dall’art. 41 quinquies della L. n. 1150 del 1942, insieme agli spazi pubblici e al verde pubblico, e regolati dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, e la loro funzione è quella di consentire un ordinato sviluppo del territorio ed alleviare il carico urbanistico, come dimostra il modo di computo degli standard pubblico relativo ai parcheggi in quanto opere di urbanizzazione primaria, in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 L. n. 765 del 1967 (che ha introdotto l’art. 41 sexies nella L. n. 1150 del 1942). Al contrario, i parcheggi privati disciplinati dall’art. 41 sexies e dall’articolo 9 della L. 122 del 1989 sono di proprietà privata, riservati agli abitanti delle unità residenziali e sono asserviti all’immobile con vincolo di pertinenzialità. La funzione è certamente simile (il decongestionamento della viabilità pubblica tramite l’agevolazione della costruzione di spazi di parcheggio degli autoveicoli dei proprietari dei beni immobili) ma la disciplina è notevolmente diversa, sia in relazione al computo degli spazi che in merito al regime proprietario, stante il vincolo pertinenziale che si instaura con l’unità immobiliare principale.


Il TAR Milano precisa che la richiesta del pagamento del contributo di costruzione con riguardo ai parcheggi posti al servizio dell’edificio oggetto di un intervento edilizio risulta in violazione del disposto dell’art. 69, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2005, secondo il quale i parcheggi, pertinenziali e non pertinenziali, realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta per legge, costituiscono opere di urbanizzazione e il relativo titolo abilitativo è gratuito; infatti, attraverso tale intervento legislativo è stato introdotto il principio della gratuità dei titoli edilizi relativi ai parcheggi collegando l’utilità di queste opere direttamente agli interessi della viabilità, senza la mediazione di uno specifico edificio (di qui l’abbandono del requisito della pertinenzialità) e senza la predeterminazione di limiti quantitativi (di qui il superamento della misura minima di legge); del resto, già l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 22 del 1999  qualificava i parcheggi come opere di urbanizzazione e quindi, anche in ragione del disposto di cui all’art. 4, comma 4, della legge regionale n. 60 del 1977, ne imponeva l’esclusione dal computo degli oneri; l’art. 69, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2005 ha, poi, eliminato anche il vincolo di pertinenzialità e il limite quantitativo. Aggiunge, poi, il TAR che l’art. 25, comma 8, della legge regionale n. 12 del 2005 (ai sensi della quale fino all’approvazione del piano dei servizi la misura degli oneri di urbanizzazione è determinata con applicazione della normativa previgente) è una norma transitoria che riguarda soltanto la disciplina contenuta nel Titolo II della Parte I della legge e non anche il Titolo IV della Parte II, in cui è collocato l’art. 69, e si riferisce alla determinazione della misura degli oneri e non alla qualificazione e all'individuazione degli interventi cui gli stessi sono subordinati, che rimane riservata al legislatore, anche per garantire il rispetto della riserva (relativa) di legge prevista dall’art. 23 della Costituzione. Da ultimo, il TAR precisa che il regime di gratuità dei parcheggi si applica anche agli edifici nuovi e non solo a quelli già esistenti.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 192 del 24 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In argomento, si vedano anche le sentenze del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 270 e n. 274 del 31 gennaio 2018, consultabili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa ai seguenti indirizzi: n. 270/2018 e n. 274/2018.


Il Consiglio di Stato precisa che i parcheggi disciplinati dall’art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli), che consente la realizzazione di autorimesse nel sottosuolo anche in deroga gli strumenti urbanistici, possono essere realizzati solamente all’interno delle aree urbane e non in zona agricola; al di fuori delle aree urbane, l’edificazione di parcheggi pertinenziali sarà comunque possibile, ma non potrà attuarsi nelle forme e nei modi di cui all’art. 9 legge n. 122/1989, rimanendo invece sottoposta alle ordinarie prescrizioni urbanistiche ed edilizie.


La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3566 del 19 luglio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.