La destinazione impressa dal P.G.T. come “aree di salvaguardia dell’abitato” impedisce di procedere all’installazione dell’impianto fotovoltaico a terra attraverso l’utilizzazione della Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), ma richiede il ricorso al procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 di competenza provinciale. Le previsioni del P.G.T. vigente non possono essere “superate” dalla circostanza che i Piani di livello superiore, ossia il P.T.R. e il P.T.C.P., classificano le aree come agricole, visto che le parti dei richiamati Piani di livello superiore anche laddove hanno efficacia prescrittiva e prevalente (come il P.T.C.P. in relazione agli Ambiti agricoli strategici) devono comunque essere recepite formalmente dal P.G.T. comunale, come specificato dall’art. 10, comma 1, lett. e, della l.r. n. 12 del 2005. Del resto, se pure la previsione del P.G.T. fosse illegittima per contrasto con il Piano superiore non ne sarebbe consentita la disapplicazione, ma solo l’annullamento a seguito di pronuncia resa in sede giurisdizionale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 349 del 31 gennaio 2025


In materia di installazione di un impianto fotovoltaico a terra, la previsione di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, secondo la quale sono idonee alla richiamata installazione le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto di tali beni entro un raggio di cinquecento metri, non può che ritenersi quale ipotesi ulteriore e complementare rispetto a quelle già individuate dalle lettere precedenti e non invece alternativa alle medesime, avendo il legislatore deciso di tutelare anche l’interesse paesaggistico e ambientale, senza tuttavia voler superare del tutto il pregresso assetto.

TAR Lombardia, Milano, IV, n. 351 del 31 gennaio 2025