Il principio di equivalenza consente di rendere ammissibili quelle offerte caratterizzate da prestazioni con specifiche tecniche non identiche ma simili a quelli richieste dalla lex specialis in quanto comunque idonee al soddisfacimento di una specifica esigenza della stazione appaltante. Ai fini dell’ammissibilità del giudizio di equivalenza occorre distinguere tra requisiti minimi strutturali e funzionali. La verifica di equivalenza è ammessa per quest’ultima tipologia di requisiti, in quanto funzionali ad assicurare l’interesse cui è preordinata la commessa. I requisiti minimi c.d. strutturali sono invece richiesti per delimitare tassativamente la tipologia di dispositivo richiesto, senza possibilità di giudizio di equivalenza. La qualificazione in “termini "strutturali" o "funzionali" di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende tuttavia dalla natura del requisito in sé considerata, bensì dall'esistenza o meno nella lex specialis dell'esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell'amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2759 del 24 luglio 2025


Il TAR Milano, in ordine alla conformità dei requisiti dei prodotti offerti alle specifiche tecniche, sottolinea come:
<< in materia di appalti di forniture trovi generale applicazione il principio, di matrice comunitaria, dell’equivalenza, diretto a tutelare la libera concorrenza e la par condicio tra i partecipanti alle gare. In base a tale principio, l’offerente può fornire con qualsiasi mezzo appropriato la prova che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, fermo restando che la Stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza; ciò risponde al principio del favor partecipationis e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione. I concorrenti non sono peraltro onerati di una apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato; la Commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (Consiglio di Stato, III, 25 novembre 2020, n. 7404). Negli appalti di forniture, la produzione in sede di offerta delle schede tecniche dei prodotti è quindi generalmente ritenuta idonea a consentire alla Stazione appaltante lo svolgimento del giudizio di idoneità tecnica dell’offerta e di equivalenza dei requisiti del prodotto offerto alle specifiche tecniche (Consiglio di Stato, V, 25 marzo 2020, n. 2093). Pertanto, una volta che l’Amministrazione, anche implicitamente, abbia proceduto in tal senso, la scelta tecnico - discrezionale può essere inficiata soltanto qualora se ne dimostri l’erroneità (così, da ultimo, Consiglio di Stato, IV, 4 marzo 2021, n. 1863)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1269 del 24 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che il principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D.Lgs. 50/2016:
«costituisce regola generale dell’intero sistema dei contratti pubblici, di derivazione euro-unitaria ed è volto a garantire una piena attuazione del principio di concorrenza e di massima partecipazione alle gare, onde consentire alle amministrazioni di ottenere prodotti o soluzioni che siano in ogni modo rispettosi dei requisiti richiesti dalle amministrazioni medesime (cfr. l’art. 68 comma 8 citato ed in giurisprudenza, fra le più recenti sentenze: Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3808/2020; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1386/2020 e TAR Marche, n. 518/2020).
Inoltre, il giudizio di equivalenza espresso dall’amministrazione costituisce manifestazione della discrezionalità tecnica di quest’ultima, censurabile pertanto solo in caso di evidenti errori o di manifesta illogicità, cioè in caso di palese inattendibilità della valutazione della commissione di gara (cfr. sul punto TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza n. 4315/2020 e TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sentenza n. 1145/2020).
Certamente il richiamo al principio di equivalenza, e sul punto concorda anche lo scrivente collegio, non può essere strumentalmente effettuato per fornire all’appaltante un prodotto o un servizio radicalmente differente da quello richiesto (c.d. aliud pro alio)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1894 del 13 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.








Il TAR Milano ritiene che «il principio di equivalenza trovi applicazione indipendentemente da espressi richiami nella lex specialis di gara, vertendosi in tal caso in una delle ipotesi di eterointegrazione di quest’ultima da parte della normativa primaria, considerato che l’art. 68 del Codice dei contratti pubblici rappresenta una norma a generale attitudine imperativa (in tal senso, Consiglio di Stato, III, 18 settembre 2019, n. 6212; 27 novembre 2018, n. 6721; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 ottobre 2019, n. 2215); corollario del procedimento di eterointegrazione è l’assenza di un onere di immediata impugnazione del bando in capo all’operatore che intende beneficiarne, visto che, nel caso in cui la Stazione appaltante ometta di inserire nella disciplina di gara un contenuto previsto come obbligatorio dall’ordinamento giuridico, soccorre al riguardo il suddetto meccanismo di integrazione automatica (Consiglio di Stato, III, 18 luglio 2017, n. 3541)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1386 del 20 luglio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.