La prevalente giurisprudenza configura il certificato di abitabilità quale titolo non idoneo ad attestare la conformità urbanistica ed edilizia; anche a voler ritenere che una qualche funzione di attestazione della regolarità dei lavori effettuati possa essere svolta dal certificato di abitabilità, il rilascio dello stesso non potrebbe mai rendere legittima un’edificazione per la quale risulta oggettivamente riscontrata la violazione delle distanza ex art. 9 DM 1444/1968, trattandosi di norma inderogabile e per la quale, al fine di escluderne l’operatività, neanche sarebbe consentito l’effettivo riscontro dell’assenza del pregiudizio di ordine sanitario e igienico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2296 del 16 giugno 2025


Il TAR Milano osserva che la giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, ritiene che la conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, in quanto, ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia, e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2790 del 21 ottobre 2024


Secondo il TAR Milano, l’agibilità non può essere negata per ragioni afferenti all’inadempimento di obbligazioni nascenti dalla convenzione di lottizzazione, riguardanti aspetti del tutto estranei a quelli relative alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, quali gli obblighi di cessione delle aree ove insistono le opere di urbanizzazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 188 del 21 gennaio 2021.


Il TAR Milano osserva che «è stato affermato che, anche laddove il riequilibrio delle previsioni della convenzione si renda necessario al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative sopravvenute, ciò non può avvenire sulla base di un intervento unilaterale e autoritativo dell’Amministrazione, bensì soltanto in esito alla rinegoziazione tra le parti, secondo buona fede, delle prestazioni oggetto delle obbligazioni che non possano più essere adempiute nel modo originariamente convenuto (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 giugno 2020, n. 1166; 10 febbraio 2017, n. 346; 26 luglio 2016, n. 1507)».
Con riferimento alla fattispecie in esame aggiunge il TAR che «a fronte di una puntuale pattuizione contrattuale – ossia quella che prevede il rilascio in favore della ricorrente del certificato di agibilità dei capannoni di sua proprietà, in seguito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (art. 4, quarto comma, della Convenzione) –, il Comune avrebbe dovuto rilasciare il richiesto certificato, oppure agire in giudizio per ottenere la risoluzione della Convenzione per inadempimento (ove di non scarsa importanza: sul punto, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 16 marzo 2020, n. 492) e neutralizzare il prescritto obbligo».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2665 del 30 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che il rilascio del certificato di agibilità non appare idoneo ad attestare la conformità edilizia dell’immobile, considerati i diversi ambiti di operatività dei citati titoli, fondati su presupposti diversi e non sovrapponibili: il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche è oggetto della specifica funzione del titolo edilizio, sicché i diversi piani possono convivere sia nella forma fisiologica della conformità dell’edificio ad entrambe le tipologie normative sia in quella patologica di una loro divergenza.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1482 del 26 giugno 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.