Il TAR Milano osserva che l'atto unilaterale d'obbligo si inserisce nella sequenza procedimentale destinata a sfociare nel provvedimento finale dell'amministrazione, in tal modo perdendo la sua connotazione di carattere privatistico e divenendo un elemento costitutivo della fattispecie complessa di natura autoritativa; esso pur appartenendo al più ampio "genus" degli atti negoziali e dispositivi coi quali il privato assume obbligazioni, si caratterizza per essere teleologicamente orientato al rilascio del titolo edilizio nel quale è destinato a confluire; non riveste un'autonoma efficacia negoziale, ma incide tramite la stessa sul provvedimento cui è intimamente collegato, tanto da divenirne un "elemento accidentale", mutuando la terminologia di cui alla nota sistematica civilistica che distingue tra "essentialia" e "accidentalia negotii"; stante il recepimento dell’atto unilaterale d’obbligo nel provvedimento con cui è stato rilasciato il titolo edilizio, non si ravvisa alcuna necessità di una sottoscrizione dell’atto stesso da parte dell’amministrazione e, in particolare, del Sindaco; la connotazione pubblicistica dell’atto unilaterale d'obbligo, servente ai fini del rilascio dei titoli edilizi, esclude, altresì, che possa porsi un problema di violazione degli artt. 1173 e 1987 c.c.; l’adempimento degli obblighi assunti con gli atti sopra richiamati condiziona la validità e l’efficacia dei titoli edilizi rilasciati e non grava unicamente in capo al titolare del titolo edilizio, ma altresì in capo ai suoi aventi causa: invero, per giurisprudenza consolidata, l'obbligazione assunta all'atto del rilascio del titolo edilizio di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ha natura di onere reale ovvero di obbligazione "propter rem" .

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1006 del 5 aprile 2024


Il TAR Milano respinge un ricorso contenente una domanda di accertamento della nullità di atti unilaterali aventi ad oggetto l’impegno a contribuire alla realizzazione di un’opera pubblica infrastrutturale sovracomunale (prolungamento di una linea metropolitana) che, secondo parte ricorrente, sono afferenti all’assunzione di obblighi privi di causa secondo la legge urbanistica e sulla contrattualistica pubblica.
Nel respingere il ricorso, il TAR rileva che tali atti unilaterali si inscrivono, nella fattispecie, in una sequenza procedimentale finalizzata all’attuazione di un piano particolareggiato (successivamente convenzionato) riguardante un comparto in cui la ricorrente possiede delle aree e quindi appare funzionale al perseguimento di un interesse meritevole di tutela.
Aggiunge il TAR che la causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato, e la meritevolezza di tutela degli interessi regolati convenzionalmente (e, quindi, la liceità della causa) devono essere in ogni caso parametrati ai superiori valori costituzionali previsti a garanzia degli specifici interessi perseguiti; pertanto, gli obiettivi perseguiti da parte ricorrente attraverso i negozi, anche unilaterali, posti in essere appaiono meritevoli di tutela anche alla luce dei superiori principi costituzionali che, pur garantendo la libertà di autodeterminazione negoziale, ne impongono lo svolgimento nel rispetto dei doveri di solidarietà sociale, non riferibili soltanto all’Amministrazione, ma anche ai consociati (artt. 41- 43 Cost.).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1533 del 18 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.