Il TAR Milano precisa che la modifica soggettiva del Raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 da parte del mandatario o di una delle mandanti, è da ritenersi ammissibile non soltanto in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, come ricavabile dall’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del citato D. Lgs. n. 50 del 2016. È vietata soltanto una modifica in aumento del Raggruppamento, per il tramite dell’inserimento di un nuovo operatore non presente nella compagine originaria, mentre è certamente ammessa una modifica in diminuzione; implicitamente, e a fortiori, deve ritenersi ammessa anche una modifica soltanto strutturale interna tra le stesse imprese facenti parti del medesimo R.T.I., attraverso la quale si provveda a una diversa distribuzione di ruoli e compiti tra mandanti e mandataria, senza la necessità che si intervenga con l’estromissione di uno degli operatori già presenti, ove non sia emersa una incompatibilità di questi che abbia carattere assoluto e risulti insuperabile. Laddove si verifichi la predetta ipotesi di perdita dei requisiti, la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è tenuta ad interpellare il raggruppamento e, laddove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto, onde poter riprendere la partecipazione alla gara, provveda ad assegnare un congruo termine per la predetta riorganizzazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1764 del 11 giugno 2024


Il TAR Brescia, con riferimento al possesso o meno dei requisiti premiali in capo a tutti i membri del raggruppamento, osserva che:
<<Va al riguardo evidenziato che su tale questione è sorto un contrasto giurisprudenziale all’interno della sezione V del Consiglio di Stato dalla stessa risolto in senso sfavorevole per la ricorrente.
Invero, con la sentenza del 17 marzo 2020, n. 1916 il Consiglio di Stato ha affermato che in relazione ai R.T.I. quando la certificazione di qualità è richiesta per l’attribuzione del punteggio premiale, come nel caso in cui la qualificazione sia richiesta per la partecipazione alla gara, in caso di concorrente plurisoggettivo essa deve essere posseduta da tutti i componenti del raggruppamento.
Tale conclusione non è stata invece condivisa dalla sentenza n. 1881 del 16 marzo 2020 con la quale il Consiglio di Stato ha affermato che quando il possesso della certificazione di qualità non costituisce un requisito di ammissione alla procedura, ma solamente un elemento di valorizzazione dell’offerta, se il possesso non è richiesto dalla legge di gara a pena di inammissibilità in capo ad ogni ditta, le certificazioni di qualità vanno ascritte al raggruppamento nel suo complesso; di qui il contrasto evidenziato.
La tesi da ultimo esposta è stata di recente ribadita con la sentenza n. 10566/2022, componendo così il contrasto, con cui il Consiglio di Stato ha affermato che: “Date tali oscillazioni giurisprudenziali, si ritiene che la questione (sulla quale di recente è tornata la Sezione V, con la sentenza 23 giugno 2022, n. 5190, indicata negli scritti conclusivi dell’appellante, ma concernente più nello specifico la possibile attribuzione di un punteggio parziale) vada risolta componendo il contrasto mediante l’affermazione della necessità di considerare volta a volta i contenuti complessivamente desumibili dalla legge di gara. In particolare, va superato l’assunto a base di entrambi i citati precedenti che vi sia un principio generale ricavabile dalla disciplina in materia secondo cui il requisito in parola è valutabile per l’attribuzione del punteggio premiale nei confronti dei raggruppamenti solo quando sia posseduto da tutti i membri del raggruppamento, a meno che la legge di gara non contenga un’esplicita deroga in tal senso, ovvero, all’opposto, solo quando la legge di gara lo richieda esplicitamente a pena di inammissibilità in capo a ogni ditta….. La legge di gara, quindi, può variamente connotare la rilevanza della qualità dell’offerta del concorrente, singolo o plurisoggettivo, ai fini dell’attribuzione del punteggio…. In definitiva, anche per il criterio di valutazione dell’offerta riferito al possesso di certificazioni ambientali, la disciplina va desunta dall’interpretazione della legge di gara, secondo i consueti canoni ermeneutici, con l’unico limite che qualora sia previsto un criterio c.d. on/off non è consentito all’interprete il frazionamento del punteggio”.>>
Ciò posto, il TAR Brescia, osserva che nel caso di specie, la “lex specialis” di gara non ha previsto espressamente che il requisito di cui si discorre debba essere posseduto da tutti i componenti del R.T.I.; vale quindi la regola per cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, per il che respinge la tesi della ricorrente secondo la quale il possesso di tale requisito debba far capo a tutti i membri del raggruppamento.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 405 del 5 maggio 2023.


Il TAR Milano, dopo aver ricordato che è ammessa la partecipazione dei raggruppamenti di tipo verticale a una determinata procedura se la Stazione appaltante lo prevede specificatamente tramite l’indicazione delle prestazioni prevalenti o principali e di quelle scorporabili o secondarie, ritiene che, in presenza di una prestazione principale e di una secondaria, la prescrizione della lex specialis secondo la quale “i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento” non può che applicarsi ai soli raggruppamenti di tipo orizzontale, stante l’identità delle prestazioni riferibili alle imprese componenti il predetto raggruppamento. Al contrario, in presenza di prestazioni aventi oggetto e natura differenti, non può ragionevolmente richiedersi a tutti i componenti del raggruppamento il possesso dei medesimi requisiti professionali specifici.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 635 del 14 marzo 2023.


Il TAR Milano ricorda che, per costante giurisprudenza, "dopo l'intervento dell'Adunanza Plenaria n. 27/2014, non può dubitarsi che negli appalti di servizi e forniture non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara", sicché rientra nella discrezionalità della stazione appaltante stabilire le quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1101/2020, n. 8249/2019 e Sezione III, n. 4025/2019, n. 3331/2019 e n. 4336/2017).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2715 del 9 dicembre 2022.


Secondo il TAR Milano, nei RTI orizzontali la circostanza che le imprese partecipanti distinguano le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse non esclude il carattere orizzontale del raggruppamento. Milita in tal senso innanzi tutto un dato letterale, vale a dire la previsione del comma 4 dell’art. 48 del codice, secondo cui nel caso di servizi devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti e ciò a prescindere dalla qualificazione del RTI come verticale oppure orizzontale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2156 del 6 ottobre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che, in assenza di una indicazione negli atti gara di un'attività principale e una secondaria, e non essendo quindi possibile concorrere alla gara in RTI verticale ma esclusivamente in RTI orizzontale, tutte le componenti del RTI devono dichiarare di svolgere le medesime attività oggetto della commessa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1111 del 4 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano con riferimento a raggruppamento di tipo orizzontale osserva:
<<Va premesso che i requisiti di qualificazione attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all’aggiudicazione del lavoro, della fornitura o del servizio in gara e riguardano un aspetto essenziale per la valutazione delle potenzialità o della capacità dell’aspirante a realizzare quanto poi eventualmente aggiudicatogli, sicché è necessario il possesso di requisiti di qualificazione adeguati al tipo di attività che ciascun operatore dovrà svolgere (per tali considerazioni, anche in relazione ad appalti di servizi e forniture nella vigenza del d.l.vo 2016 n. 50, si vedano, tra le altre, Tar Piemonte, sez. I, 10 marzo 2017, n. 347; T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 6 marzo 2018, n. 206, T.A.R. Lombardia, sez. IV, 22 gennaio 2018 n. 157; Tar Piemonte, sez. I, 6 giugno 2018, n. 704).
Omissis che ha partecipato alla gara in qualità di mandante del RTI aggiudicatario, raggruppamento di tipo orizzontale, non possiede alcun fatturato specifico relativo ai servizi analoghi oggetto di gara e tale dato emerge per tabulas dalla documentazione di gara.
Ne deriva che Omissis non possiede il requisito di cui si tratta neppure per la porzione di attività che è tenuta ad eseguire nell’ambito del RTI, che è di tipo orizzontale, sicché ciascuno degli operatori risponde verso la stazione appaltante per la parte di servizio che è tenuto ad eseguire.
Sul punto, va ribadito che è di portata generale il principio per cui il sistema dei requisiti di qualificazione ha la funzione di garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell’impresa, sicché esso non può che riferirsi ad ogni singola impresa, ancorché associata in un raggruppamento.
Insomma, la funzione cui sono preordinati i requisiti di qualificazione ne esclude, per ragioni di tutela dell’interesse pubblico, una loro natura meramente “formale”, risolvendosi essi in requisiti di affidabilità professionale del potenziale contraente, la cui natura “sostanziale” è del tutto evidente, sicché non è possibile riferire un requisito, complessivamente, all’intero raggruppamento, sopperendo alle eventuali carenze di una impresa associata con la sovrabbondanza di requisito eventualmente presente in capo ad altra impresa associata (su tali principi di portata generale si consideri Consiglio di Stato, Ad. Pl., 27 marzo 2019, n. 6).
Tale assetto è coerente, come già accennato, con il carattere orizzontale del RTI e con la disciplina ad esso riferibile.
Invero, come evidenziato dalla giurisprudenza, l’art. 48 del d.l.vo n. 50/2016, pone due principi per i RTI orizzontali, con il primo sancisce la ripartizione delle parti del servizio destinate ad essere eseguite dai singoli operatori economici riuniti; con il secondo stabilisce la responsabilità solidale, tendenzialmente estesa a tutti i partecipanti al raggruppamento.
Entrambe le previsioni si giustificano in quanto ad esse corrisponda un’assunzione di impegno “responsabile”, cioè supportato da una reale corrispondenza tra attività da svolgere e competenze per farvi fronte. “Se così non fosse, la contestuale richiesta di specifici requisiti di capacità e di una puntuale indicazione delle quote imputabili ai singoli operatori riuniti, risulterebbe priva di significato, non ravvisandosi più alcun plausibile interesse della stazione appaltante ad imporre una suddivisione della parti del servizio e ad esigerne una indicazione vincolante da parte dei concorrenti in gara” (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 10 marzo 2017, n. 347)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 193 del 21 gennaio 2021.


Il TAR Milano precisa che «Il nostro ordinamento, anche in considerazione del favor del diritto europeo per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica dei soggetti riuniti, quale che sia la forma giuridica di tale aggregazione, non vieta le ATI c.d. sovrabbondanti, sicché, come precisato dalla giurisprudenza, non può ritenersi illegittima l’ammissione in gara, e la successiva aggiudicazione della stessa, in favore di una associazione temporanea di imprese la cui mandataria sia in possesso dei requisiti per partecipare alla gara singolarmente, e quindi “sovrabbondante e/o sovradimensionata” in relazione alle esigenze della stazione appaltante, nel caso in cui la lex specialis non contempli uno specifico divieto di costituzione di raggruppamenti “sovrabbondanti”; invero, in assenza di uno specifico divieto del bando in tal senso, risulta pienamente legittima la partecipazione alla gara della medesima ATI (C.d.S., n. 560/2017; T.A.R. Puglia - Bari, n. 14/2015)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2517 del 17 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.





L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con riferimento ai requisiti di qualificazione di un’impresa partecipante a un raggruppamento, ha enunciato il seguente principio di diritto:
In applicazione dell’art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori”.

La sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 6 del 27 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche riguarda i casi di aggiunta o sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelli di semplice recesso di una delle imprese del raggruppamento, laddove l'Amministrazione abbia già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa, o delle altre imprese componenti il raggruppamento; pertanto, va ammesso alla stipula del contratto un raggruppamento temporaneo di imprese che abbia espulso dallo stesso una delle mandanti, a causa della dichiarazione di fallimento, senza darsi luogo alla sua sostituzione, ma solo alla sua esclusione, non incidendo detta modifica sul possesso dei requisiti soggettivi in capo al raggruppamento stesso.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1224 del 7 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano, dal nuovo quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 50 del 2016, emergono valide ragioni a favore di una più rigorosa applicazione del principio della immutabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei rispetto alle aperture manifestatesi nel vigore dell’art. 51 del d.lgs. n. 163 del 2006, avendo il legislatore optato per la piena tutela del principio della “par condicio” nel corso della gara, principio che potrebbe essere vulnerato qualora ad un componente di un R.T.I. fosse consentito di sostituire altri a sé, eludendo i controlli all’uopo prescritti; le eccezioni sono, dunque, ammissibili soltanto in quanto riguardino motivi indipendenti dalla volontà del soggetto partecipante alla gara e trovino giustificazione nell'interesse della stazione appaltante alla continuazione della stessa; al di fuori delle ipotesi normativamente previste non può che riprendere vigore il divieto, volto a presidiare anche la complessiva serietà delle imprese che partecipano alla gara, onde garantire la migliore affidabilità del futuro contraente dell’amministrazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 663 del 9 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il TAR Milano aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui le imprese concorrenti possono partecipare ad una gara pubblica utilizzando un raggruppamento di tipo verticale soltanto se sia ravvisabile nella configurazione concreta del servizio da svolgere una chiara suddivisione delle prestazioni da eseguire in principali e accessorie, pena un inammissibile indebolimento, stante la ripartizione rigida di responsabilità tra le imprese partecipanti al raggruppamento verticale in ordine alle rispettive prestazioni offerte, delle garanzie ordinamentali poste a tutela dell’amministrazione ai fini della corretta esecuzione dell’appalto.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 551 del 27 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.