di Virgina Manzi
Non sussiste l’obbligo di allontanamento dall’aula da parte del consigliere comunale interessato all’atto, ma solo l’obbligo di non partecipare alla discussione ed alla votazione, a meno che il Regolamento sul funzionamento del Consiglio non disponga diversamente.
Cons. Stato,
sez. IV, 7 giugno 2012 n. 3372 [pdf]
Come è noto l’art. 279 del T.U. 383/1934 (abrogato dall’ art.274
del decreto legislativo 267/200) stabiliva che: “Gli
amministratori dei Comuni …… devono astenersi dal prendere parte
alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso
i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi
amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come
è pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o
contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, del
coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto di cui
sopra importa anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle
adunanze durante la trattazione di detti affari”.
L’obbligo di allontanarsi dalla sala era pertanto espressamente
sancito dalla legge (l’art 290 del T.U.148/1915 non prevedeva tale
obbligo).
L’art. 78, comma 2, del decreto legislativo 267/2000 che ora
disciplina la materia, stabilisce solo l’obbligo “di astenersi
dal prendere parte alla discussione e alla votazione”, nel caso
in cui il consigliere ovvero i suoi parenti ed affini entro il
quarto grado siano interessati all’atto, ma non dispone
l’allontanamento dall’aula.
Atteso che tale obbligo non è più sancito dalla legge, il
consigliere comunale che rimane presente e non partecipa (nel senso
che non interviene ma si limita ad assistere) alla discussione e
alla votazione, non allontanandosi dall’aula, rispetta il dettato
dell’art. 78 TUEL vigente.
Tuttavia, qualora il regolamento sul funzionamento del consiglio
replichi quanto previsto dall’art 279 (obbligo di allontanamento),
il consigliere deve abbandonare l’aula; se poi il regolamento
esclude dal computo per il raggiungimento del quorum strutturale chi
debba obbligatoriamente astenersi, la presenza del consigliere
interessato all’atto non concorre alla formazione del numero legale
per la validità della seduta (e quindi nel caso in cui il quorum
strutturale venga raggiunto con il concorso del consigliere
obbligato all’astensione, la seduta è illegittima).
Parte della giurisprudenza ha, comunque, ritenuto che, anche
vigente l’ art. 78 il Consigliere interessato all’atto debba
allontanarsi dall’aula senza invocare però la disposizione violata
,ma richiamandosi ai principi di imparzialità, trasparenza e buon
andamento della Pubblica Amministrazione.
Secondo il TAR Sardegna “comporta non solo il divieto di
partecipare alla discussione ed alla votazione finale, ma anche
l’obbligo di allontanamento dalla seduta prima della discussione e
dell’approvazione della relativa proposta di deliberazione, in
quanto la presenza del consigliere interessato è potenzialmente
idonea ad incidere negativamente sulla serenità dei colleghi
consiglieri comunali sia nella fase della discussione sia nella fase
della discussione finale” (TAR Sardegna – sez. 2 – sentenza n.
1815/2008) –
(in senso conforme TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA, SEZ. I - sentenza 22
settembre 2009 n. 675, Consiglio Stato, Sez. IV, 3 settembre 2001,
n. 4622; T.A.R. Lombardia - Brescia, 30 maggio 2006, n. 648; T.A.R.
Abruzzo - Pescara, 13 febbraio 2004, n. 208; T.A.R. Umbria -
Perugia, 19 luglio 2002, n. 546).
Altra giurisprudenza più aderente al dato letterale della norma e
al fatto che la stessa non sia stata replicata nella formulazione
prevista dall’art 279 del T.U 383/1934, ritiene che non sussista più
l’obbligo di allontanamento dall’aula, a meno che il regolamento sul
funzionamento del consiglio non lo disciplini espressamente ovvero
non ripeta la disposizione dell’art 49 del r.d 297/1911- regolamento
di esecuzione del TU 148/1915- (non computabilità ai fini del quorum
strutturale del consigliere in conflitto di interessi).
Il TAR Veneto con sentenza n. 4338/2010 ha sancito che “La
circostanza che, nella fattispecie, i consiglieri in conflitto non
si siano fisicamente allontanati al momento della votazione finale
non è di per sé causa d'invalidità della successiva approvazione:
resta il fatto — ed in questo consiste il vizio — che
illegittimamente essi sono stati inclusi nel computo dei presenti,
per la determinazione del quorum strutturale.
Il già citato art. 19 del regolamento per la disciplina delle
adunanze consiliari stabilisce che "Non sono computabili nel numero
fissato per la validità delle adunanze i consiglieri: ... 2) che
abbiano interesse personale nelle questioni delle quali si discute;
3) che siano parenti od affini fino al 4° grado degli interessati
all'argomento sottoposto all'esame del Consiglio"(conforme Tar
Liguria Sentenza 818/2004).
Con sentenza n. 3372 del 7 giugno 2012 il Consiglio di Stato -
sez V- si è espresso sulla questione affermando che la mera
astensione dalla partecipazione alla discussione ed alla votazione
elimina il conflitto di interessi, “essendo già l’astensione una
modalità di non partecipazione al voto, salvo che si provi che vi
sia stata una discussione precedente al voto alla quale il
consigliere, poi astenutosi, abbia partecipato, per ciò solo
incidendo sulle determinazioni dell’assemblea. L’allontanamento era
espressamente previsto dall’art. 279 del Regio Decreto 03/03/1934,
n. 383, ma non è stato ribadito dall’art. 78 TUEL, che invece
individua nell’astensione dalla votazione e dalla discussione gli
strumenti sufficienti a neutralizzare il conflitto“.
Secondo il Consiglio di Stato, quindi, anche i consiglieri che
obbligatoriamente devono astenersi dalla votazione e dalla
discussione sono computati nel numero legale e, pertanto, concorrono
alla formazione del quorum strutturale, a meno che il regolamento
sul funzionamento del consiglio non disponga diversamente, ossia,
preveda che i succitati consiglieri non concorrano alla formazione
del numero legale.
16 dicembre 2019: modificato lo Statuto
Nell'Assemblea del 16 dicembre 2019 lo Statuto è stato modificato aumentando da due a tre anni la durata in carica del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri.
14 aprile 2014: nasce la Camera Amministrativa dell'Insubria
Nell'Assemblea del 14 aprile 2014 la Camera Amministrativa di Como ha portato a conclusione il percorso di allargamento della Camera agli avvocati che operano nei circondari dei Tribunali di Busto Arsizio, Lecco, Sondrio e Varese.
L’Assemblea ha deliberato la modifica dello statuto dell’Associazione, finalizzata, tra l’altro, a:
Statuto Camera Amministrativa dell'Insubria
L’Assemblea ha deliberato la modifica dello statuto dell’Associazione, finalizzata, tra l’altro, a:
- modificare la denominazione dell’Associazione in “Camera Amministrativa dell'Insubria”;
- consentire l’adesione agli avvocati che operano nei circondari dei Tribunali di Busto Arsizio, Lecco, Sondrio e Varese;
- aumentare il numero dei componenti del consiglio direttivo da 5 a 7.
Statuto Camera Amministrativa dell'Insubria
19 febbraio 2014: nasce l'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti
La Camera Amministrativa di Como aderisce all'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, fondata il 19 febbraio 2014 a Roma per iniziativa di diciannove camere amministrative (tra cui la Camera Amministrativa di Como) e società regionali operanti presso tutte le giurisdizioni amministrative e contabili. Tra gli scopi principali quelli di valorizzare la figura e l’attività dell’avvocato amministrativista e di promuovere l’efficienza del processo amministrativo e la buona amministrazione.
22 maggio 2009: nasce la Camera Amministrativa di Como
Il 22 maggio 2009 nasce a Como, nello studio del notaio Achille Cornelio, la Camera Amministrativa di Como, associazione tra avvocati del Foro di Como che esercitano la propria attività professionale prevalentemente nel settore del diritto amministrativo. I soci fondatori (Lavatelli Mario, Marciano Maria Antonietta, Spallino Lorenzo, Lo Gullo Maurizio, Tumbiolo Ruggero e Mantegazza Gianni) hanno provveduto a comporre, in via eccezionale, il primo consiglio direttivo, con il compito di raccogliere nuove adesioni e convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio.
La Camera ha come scopi: la valorizzazione della figura dell'avvocato amministrativista e la sua specifica professionalità; la promozione dell'adeguamento dell'ordinamento amministrativo sostanziale e processuale alle esigenze della società e contribuire al migliore funzionamento della giustizia amministrativa; la promozione di e ricerche di diritto amministrativo anche attraverso la collaborazione con università, accademie ed altre istituzioni pubbliche o private; la promozione delle più ampie iniziative di formazione professionale dell'avvocatura nel settore amministrativo; la ricerca delle soluzioni dei problemi degli avvocati che esercitano la loro attività professionale nel settore del diritto amministrativo; la migliore tutela degli interessi di chi opera nello specifico settore professionale, nonché degli utenti della giustizia; il mantenimento di contatti con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, con le altre associazioni forensi, con le autorità giudiziarie e con i rappresentanti dei pubblici poteri, con proposte ed iniziative nell'interesse del migliore funzionamento della giustizia amministrativa; la promozione di iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, l'amore per lo studio, la continua ricerca della professionalità nonché sviluppare i principi della deontologia professionale, sia nei rapporti tra le parti che nella colleganza professionale.Atto costitutivo Camera Amministrativa di Como
Statuto Camera Amministrativa di Como
Coordinate bancarie
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Iban IT67W0623010996000046709733
Elenco soci
Qui potete visualizzare l'elenco dei soci: elenco soci.Modalità di iscrizione
Possono aderire alla Camera Amministrativa dell'Insubria quali associati gli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Como, Busto Arsizio, Lecco, Sondrio e Varese o comunque svolgenti con continuità attività nel circondario dei suddetti Tribunali, che esercitano la propria attività professionale prevalentemente nel settore del diritto amministrativo, ivi compresi gli avvocati degli Enti pubblici iscritti negli appositi elenchi speciali che svolgono la loro attività nel circondario dei suddetti Tribunali. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, che verifica i predetti requisiti. La domanda di associazione è accompagnata dalla presentazione di almeno un associato e va inviata all'indirizzo e-mail insubriacamera@gmail.com. Non possono aderire alla Camera Amministrativa dell’Insubria gli avvocati iscritti ad altre Associazioni specialistiche in materie diverse dal diritto amministrativo o pubblico. Il modulo per inviare la propria domanda è scaricabile a questo collegamento:
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Nel consiglio direttivo della Camera Amministrativa dell'Insubria del 16 dicembre 2024 la quota associativa per l'anno 2025 è stata fissata in euro 50,00 per gli avvocati che alla data del 31 dicembre 2024 abbiano maturato dieci anni di iscrizione all'Albo degli Avvocati e in euro 25,00 per tutti gli altri.
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Questa è una versione provvisoria del sito della Camera Amministrativa di Como, in attesa di una versione definitiva una volta implementate tutte le risorse utili alla vita dell'associazione e di interesse degli iscritti. In questa fase responsabile è l'avvocato Lorenzo Spallino: http://www.studiospallino.it/ls.htmTesti
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Ruggero Tumbiolo [presidente]Virginia Manzi [vice presidente]
Domenica Condello [segretario/tesoriere]
Emanuele Boscolo [consigliere]
Stefano Calvetti [consigliere]
Paride Luzzi [consigliere]
Lorenzo Spallino [consigliere]
Collegio probiviri
Marta ColzaniGianni Mantegazza
Paolo Mantegazza
Soci Onorari
Emanuele BoscoloPaolo Mantegazza
Marco Sica
Responsabile scientifico
Emanuele BoscoloRappresentante nel comitato scientifico dell'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti
Emanuele BoscoloCAMERA AMMINISTRATIVA DELL'INSUBRIA
Sede legale
c/o uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, Palazzo di Giustizia, viale L. Spallino 1, 22100 ComoSede operativa
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