Precisa il Consiglio di Stato che per aversi una pergotenda (e come tale rientrante nell’edilizia libera) occorrere che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda (nella fattispecie è stata esclusa la natura di pergotenda a un struttura con travetti lignei di una certa consistenza che sorreggono una tenda, struttura che può essere senz’altro definita solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio e da rendere elemento principale non la tenda sorretta dalla struttura in travi di legno, bensì quest’ultima).

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5737 del 5 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano una “struttura esterna aperta, addossata per un lato all'edificio esistente costituita da elementi leggeri in legno, imbullonati, di sezione esigua, con un sistema di ombreggiatura consistente in un telo scorrevole in PVC retrattile mediante automatismo elettrico, da considerarsi come elemento di arredo in area pertinenziale all'attività commerciale” non dà origine ad alcun volume e, dunque, ad alcuna modifica permanente dello stato dei luoghi; siffatta struttura, aggiunge il TAR, è congrua rispetto alle peculiari caratteristiche individuate dalla giurisprudenza, la quale ha osservato che le c.d. "pergotende", tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscano un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo; infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR n. 380 del 2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, che determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, mentre una struttura leggera destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 306).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2110 del 7 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.