<<Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 “Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”.La disposizione stabilisce, quindi, espressamente il dies a quo della decorrenza del termine dilatorio di cui si discute nella data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.Non è contestato che tale termine sia stato rispettato.Diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, l’interpretazione di cui alla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020 è esclusivamente riferibile al termine di impugnazione degli atti, e risponde al principio di garanzia del diritto di difesa (che può essere compiutamente esercitato solo a fronte della piena conoscenza dell’atto e quindi dal momento in cui la piena conoscenza si è verificata), ma non può estendersi a termini diversi, quale quello di cui all’art. 32 comma 9 D.lgs. 50/2016.Tale disposizione infatti connette il decorso del termine per la stipulazione del contratto all’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, quindi ad una circostanza oggettiva, certa e governabile dalla sola stazione appaltante, nell’ottica di un contemperamento tra l’esigenza di tutela, in particolare cautelare, degli interessi legittimi dei concorrenti e quella di una pronta esecuzione degli affidamenti delle commesse pubbliche. Tale equilibrio verrebbe meno se si facesse dipendere il termine di stand still per la sottoscrizione del contratto dall’accesso agli atti dei concorrenti e dalla relativa acquisizione documentale, determinandosi la totale incertezza circa l’inizio dell’esecuzione degli affidamenti pubblici.Verrebbe in sostanza vanificata la celerità della procedura e del rito processuale cui è improntata la materia delle commesse pubbliche, senza che tale esito sia giustificato alla luce delle chiare disposizioni applicabili.>>
Il Consiglio di Stato con riferimento al c.d. stand still processuale ovvero la regola per la quale la proposizione di un ricorso giurisdizionale con istanza cautelare avverso il provvedimento di aggiudicazione ha l’effetto di impedire la stipulazione del contratto d’appalto per un termine di (almeno) venti giorni precisa:
«Tale regola … tutela l’interesse del concorrente non aggiudicatario impugnante l’aggiudicazione, poiché consente il primo vaglio giudiziario dei motivi di ricorso – in sede di decisione sull’istanza cautelare – a contratto non ancora concluso, e, quindi, in condizioni tali da poter assicurare al ricorrente tutela piena (in forma specifica) senza eccessiva compromissione dell’interesse pubblico come, invece, accadrebbe se fosse accolta l’istanza di sospensione dell’aggiudicazione con il contratto già stipulato e l’esecuzione avviata.
L’interesse dell’aggiudicatario – come quello, omogeneo, dell’amministrazione – alla celere stipulazione del contratto sono, dunque, destinati a recedere, ma il bilanciamento è garantito dalla durata limitata nel tempo e condizionata dello stand still.
Lo stand still comporta, allora, un impedimento procedimentale, ma, proprio per la necessità di bilanciare gli opposti interessi in precedenza descritti, delimitato alla stipulazione del contratto e non, invece, alle altre attività prodromiche alla stipulazione stessa quali la verifica dei requisiti ed ogni altro obbligo previsto dalla legge di gara a carico dell’aggiudicatario.
Sarebbe, infatti, eccessivamente pregiudicato l’interesse dell’amministrazione, e quello dello stesso aggiudicatario, se, nel tempo di durata dello stand still, non fosse consentito, oltre alla stipulazione del contratto, alcun’altra attività procedurale, considerato che ne verrebbe l’inevitabile allungamento dei tempi per la stipulazione quando, terminato il periodo di stand still per reiezione dell’istanza cautelare o per le altre ragioni previste dal legislatore, detta stipulazione divenisse subito possibile.
D’altronde, la diversa ricostruzione degli effetti dello stand still processuale non trova alcun riscontro nel dato normativo, ove l’impedimento è espressamente limitato alla stipulazione del contratto».
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5420 del 9 settembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri