Il TAR Milano ricorda che, ai sensi dell’art. 106, comma 3, c.p.a., contro le pronunce di primo grado la revocazione è proponibile solo se i motivi non possono essere dedotti con l'appello. Quindi vi è un rapporto meramente suppletivo della revocazione rispetto all'appello. Infatti, dato che i termini della revocazione ordinaria (art. 395, n. 4. c.p.c.) sono identici ai termini dell'appello, i vizi di revocazione ordinaria delle pronunce dei T.A.R. si convertono in motivi di appello e si fanno valere con il rimedio dell'appello. Dunque la possibilità di appello delle statuizioni di primo grado non meramente interlocutorie esclude la possibilità di reclamo/revoca al medesimo organo giurisdizionale che ha emesso la pronuncia. In quest’ottica la possibilità di revoca delle ordinanze cautelari, sancita dall’art. 58 c.p.a., è da considerarsi eccezionale e non espressione di un principio applicabile in via analogica a ogni decisione incidentale assunta nell’ambito del giudizio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1299 del 29 aprile 2024


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano che «è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme».

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, n. 19669 del 21 settembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, sezione SentenzeWeb.


L’Adunanza Plenaria enuncia il seguente principio di diritto in tema di revocazione: “non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell'esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte medesima a sostegno delle proprie conclusioni”.
La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 21 del 27 luglio 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.