Il TAR Milano, con riferimento a un intervento di frazionamento di unità abitative, osserva che:
<<A seguito delle modifiche del 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014 n. 164, l’art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 380/2001 include negli "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso”.
Pertanto dopo la novella del 2014 il frazionamento delle unità abitative non può più essere considerata ristrutturazione pesante, ma va annoverata, al pari della mera redistribuzione degli spazi interni, negli interventi di manutenzione straordinaria.
Se prima della novella del 2014 il frazionamento in due unità abitative senza aumento di superficie era considerato dalla normativa edilizia quale ristrutturazione pesante, che necessitava del permesso di costruire e si differenziava dalla mera redistribuzione degli spazi interni (annoverata negli interventi di c.d. ristrutturazione leggera, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. d ), D.P.R. n. 380 del 2001), oggi è da considerarsi intervento di manutenzione straordinaria, anche se implica variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso (in tal senso una prima interpretazione della novella è stata offerta dal T.A.R. Salerno, - sez. II, 03/11/2021, n.2318, che precisato “Vanno ricondotti alla manutenzione straordinaria anche gli interventi che consistono nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso”).
2.3 Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto di sanare opere interne, certamente “quantitativamente rilevanti”: come ha osservato la difesa del Comune rispetto al progetto assentito non viene mantenuta una parete nello stesso posto; tuttavia non vi è stato alcun aumento di volume.
Pertanto, alla luce della novella del 2014, le opere possono essere qualificate come interventi di manutenzione straordinaria.>>

TAR Lombardia, Milano, II, n.1629 del 28 giugno 2023


Il TAR Brescia osserva:
<<Nel caso di specie le opere realizzate consistono in un mero intervento di manutenzione straordinaria volto garantire ed assicurare una diversa distribuzione degli spazi interni al fine di poterli utilizzare in maniera più organizzata e strutturata ed allo scopo, quindi, di consentire un miglior ricovero degli attrezzi agricoli.
Si è in tal senso ritenuto che gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all' art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, purché non riguardino le parti strutturali dell'edificio, possono essere eseguiti senza alcun titolo, non essendo lo stesso necessario neppure per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, né le modifiche della destinazione d'uso dei locali nella fattispecie non contestata (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 02/01/2019, n. 1; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 20/02/2017, n. 71).
Si è precisato, in tal senso che è’ illegittimo l’ordine di demolizione di opere edilizie consistenti nella sola diversa distribuzione degli spazi interni di un immobile, nel caso in cui il Comune, a fronte dell’asserzione dell’interessato, concernente la minima entità delle difformità edilizie riscontrate, non abbia tuttavia fornito alcun principio di prova in ordine all’impatto edilizio eventualmente creato nell’assetto del territorio o all’eventuale mutamento della destinazione d’uso del manufatto originario che tale diversa distribuzione degli spazi interni ha comportato. Il progetto edilizio con il quale si preveda una diversa distribuzione della superficie interna dei locali, la realizzazione di tramezzi e divisori nuovi nonché di nuovi servizi igienici e ripostigli non configura una vera e propria ristrutturazione edilizia, ma un’ipotesi di manutenzione straordinaria. Infatti, in materia edilizia, la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, è considerata attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori che disciplina gli interventi subordinati a SCIA (TAR Campania, Napoli, sez. III, 30 giugno 2022 n. 4389).
Ne segue che per la realizzazione di tali interventi, tra cui va ricompreso quello realizzato da parte ricorrente, non è necessario il rilascio del titolo abilitativo ma è sufficiente unicamente la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata come previsto dall’art. 6 bis del DPR n. 380/2001>>.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 681 del 11 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia osserva che l’art. 119, co. 13 ter, del d.l. n. 34/2020 stabilisce che “Gli interventi di cui al presente articolo [ossia quelli di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio] che riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”.
Aggiunge il TAR  che la norma in questione, per il principio di gerarchia delle fonti, si sovrappone e oblitera ogni diversa disposizione contenuta nelle norme comunali di pianificazione e regolamentazione dell’assetto del territorio, seguendone che gli interventi di realizzazione del c.d. cappotto termico sono ope legis classificati come “manutenzione straordinaria” e, corrispondendo a un interesse pubblico connesso al risparmio energetico, devono ritenersi compatibili anche con una disciplina comunale che ne assegni una differente qualificazione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 215 del 3 marzo 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano ritiene che un ampliamento di un balcone nella misura di una maggiore larghezza di 50 centimetri, per l’intera lunghezza di 4 metri del balcone, con la conseguente realizzazione di una maggiore superficie di 2 metri quadrati, non può qualificarsi come una mera manutenzione straordinaria, atteso che in tale categoria rientrano – secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 – i lavori necessari per “rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici...”; l’ampliamento del balcone non è invece diretto a una mera finalità conservativa, perché non consiste nel ripristino o rinnovamento di elementi dell’edificio, ma comporta la formazione di ulteriore superficie utile non residenziale, all’esterno del volume del fabbricato, rispetto a quanto previsto dal titolo; tale incremento è, inoltre, di entità non trascurabile in rapporto alle dimensioni del balcone originariamente progettate e determina una modifica del prospetto dell’edificio.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2049 del 6 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.