Il TAR Brescia, a fronte di una istanza di prelievo protocollata e inserita nella procedura informatica come “istanza di prelievo ex art. 71-bis Cpa”, rileva preliminarmente che il Collegio è chiamato a valutare la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e dà atto che, ai sensi dell’art. 71 comma 2 Cpa, la parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo, mentre il successivo art. 71-bis prevede che, a seguito di tale sollecitazione, “... il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”; precisa, quindi, il TAR che le richiamate norme non introducono un automatismo, statuendo diversamente che, a seguito della presentazione dell'istanza di prelievo “urgente” di cui all'art. 71 comma 2 Cpa, il Collegio ha la “facoltà” di decidere il giudizio in Camera di Consiglio con sentenza in forma semplificata.
Ciò premesso, il Collegio, non ravvisando i presupposti per la definizione immediata del ricorso, dichiara l’insussistenza dei presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata e rinvia al Presidente per la fissazione della data di trattazione del merito della lite.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 201 del 1 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, all’esito di una camera di consiglio fissata, a seguito della presentazione di istanza di prelievo, per la definizione del giudizio, ritenuto che:

  • il combinato disposto degli artt. 71 e 71-bis del c.p.a. esige, per la definizione dell’appello in camera di consiglio, che nell’istanza di prelievo venga segnalata l’urgenza della decisione del ricorso;
  • nella fattispecie, la parte appellante si è limitata a rappresentare, nell’istanza di prelievo, il solo dato della durata del tempo trascorso dalla proposizione dell’appello, ma si è astenuta dall’indicare concrete ragioni di urgenza (peraltro non configurabili, avuto riguardo all’oggetto della controversia), che impongono la definizione in tempi rapidi dell’appello;
  • nel riscontrato difetto delle condizioni che autorizzano la decisione del ricorso con il rito della camera di consiglio, risulta necessario rinviare il ricorso all’udienza pubblica per la sua trattazione con il rito ordinario;

ha rinviato a un’udienza pubblica la discussione del merito con rito ordinario.

L’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 737 del 17 febbraio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.