Il TAR Brescia osserva che il principio di invarianza idraulica, definito in dettaglio dal RR 7/2017, stabilisce che le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non devono essere maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione. Emerge tuttavia uno sfasamento tra le categorie edificatorie ordinarie e quelle utilizzate nel RR 7/2017. Quest’ultimo, in realtà, individua una categoria trasversale, aggregando opere aventi diverso regime giuridico, ma accomunate dal fatto di comportare un incremento della trasformazione o della pavimentazione degli spazi liberi. Se questa caratteristica è assente, come nel caso in cui in un intervento di demolizione e ricostruzione non vi sia alcun aumento di superficie coperta rispetto agli edifici demoliti, non risulta necessario, né conforme al principio di proporzionalità, imporre gli adempimenti tecnici previsti per le nuove urbanizzazioni.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 817 del 1° settembre 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.

 

 


Sul B.U.R.L., Supplemento n. 27 del 3 luglio 2018, è pubblicato il regolamento regionale 29 giugno 2018 n. 7 - «Disposizioni sull’applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell’articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”)» che ha aggiunto all’art. 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017 n. 7, dopo il comma 3, il seguente:
«3 bis. Il termine di cui al comma 3 è differito di 9 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL del regolamento recante «Disposizioni sull’applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell’articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio))», per le istanze di permesso di costruire o per le segnalazioni certificate di inizio attività o per le comunicazioni di inizio lavori asseverate, presentate tra la scadenza del termine di cui al comma 3 ed entro il termine di 9 mesi di cui al presente comma, relative agli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), limitatamente ai soli ampliamenti, nonché agli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b) e c).».