Il TAR Milano, dopo aver messo in risalto che il regolamento comunale di igiene di Milano stabilisce che l’esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a emissioni in atmosfera deve avvenire con modalità e/o dispositivi atti ad evitare pericolo per la salute e molestia di ogni genere per il vicinato, osserva:
<<Come si vede, queste disposizioni contengono norme molto ampie che fanno riferimento, non solo alle sorgenti che immettono nell’ambiente sostanze inquinati o dannose per la salute umana, ma anche a tutte quelle fonti di emissioni odorose in qualsiasi modo prodotte le quali, seppur non inquinanti o non pericolose per la salute, siano comunque moleste.
Ritiene pertanto il Collegio che non possano essere condivise le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui le norme appena illustrate … sarebbero applicabili solo alle immissioni in atmosfera derivanti da combustione.
Quanto sopra porta inoltre a ritenere che l’obbligo, per chi immette emissioni in atmosfera, di adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare molestie al vicinato riguardi anche gli impianti non inquinanti o non pericolosi per la salute: le norme del regolamento di igiene, in altre parole, non intendono proteggere esclusivamente l’interesse ambientale, preso specificamente in considerazione dal d.lgs. n. 152 del 2006, ma anche l’interesse alla pacifica e civile convivenza. Ne discende che nessun rilievo ha la circostanza che l’attività esercitata dalla ricorrente sia inserita nell’elenco di cui all’Allegato IV alla Parte V del d.lgs. n. 152 del 2006, cui si applica l’art. 272, primo comma, dello stesso d.lgs. il quale si riferisce alle attività scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento atmosferico per le quali non è prevista autorizzazione né alcuna particolare prescrizione. L’art. 272, primo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006 non impone particolari prescrizioni in quanto il suo obiettivo è quello di preservare l’ambiente ed in quanto, se questo è l’obiettivo, non vi è ragione di introdurre obblighi che riguardino attività non inquinanti; ciò non toglie tuttavia che prescrizioni possano essere dettate da altre norme per la tutela di interessi pubblici diversi quale quello volto appunto alla tutela della pacifica e civile convivenza turbata dalla produzione di emissioni (non inquinati ma) moleste per il vicinato. Le norme contenute nel regolamento comunale di igiene pongono, come detto, obblighi funzionali al perseguimento di tale interesse pubblico, e sono proprio queste norme ad essere state applicate nel caso concreto.>>
TAR Lombardia, Milano, III, 2 agosto 2022 n. 1880.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano osserva che l’art. 10 del Regolamento per la qualità dell’aria del Comune di Milano, che stabilisce il “divieto di accendere fuochi d’artificio (compresi i petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere) nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo”, va a interferire con una materia – quella dei materiali esplodenti – di competenza legislativa (e regolamentare) esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. d, Cost.), già oggetto di compiuta disciplina da parte del D. Lgs. n. 123 del 2015, a sua volta attuativo della Direttiva n. 2013/29/UE; in particolare, la disposizione comunale – sebbene adottata nel perseguimento di finalità di tutela ambientale (certamente rientranti nella titolarità del Comune con riguardo al proprio ambito territoriale) – si pone in netto contrasto con la normativa sovraordinata ed eccede l’ambito di competenza dell’Ente locale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2033 del 21 settembre 2022.


Il TAR Milano, esaminando un ricorso contro il Regolamento per la qualità dell'aria, approvato dal Comune di Milano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56, del 19.11.2020, nella parte in cui (art. 3, commi 1 e 2) vieta:
a) di installare (anche in sostituzione) generatori di calore per impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW o a essi assimilati ai sensi della normativa regionale vigente, nonché apparecchi di riscaldamento localizzato alimentati con gasolio, kerosene e altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni; b) di utilizzare i medesimi impianti a far data dal 1° ottobre 2022,
ritiene che il potere esercitato vada ricondotto all’art. 50, comma 7 ter, del d.lgs. 267 del 2000, introdotto dall’art. 8 del d.l. n. 14 del 20.02.2017 (conv. l. 18 aprile 2017 n. 48).

Osserva al riguardo il TAR che:
<<Per quanto qui rileva, la norma dispone che “i comuni possono adottare regolamenti nelle materie di cui al [precedente] comma 5, secondo periodo”, così indicando quelle “situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana” che, ricorrendo l’ulteriore presupposto dell’urgente necessità di intervento, e prima della modifica normativa, avrebbero giustificato il (solo) ricorso al diverso potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente.
L’addenda normativa, letta nel contesto dell’intera disposizione recata dall’art. 50, ha inteso affiancare allo strumento sindacale – utile a fronteggiare, come detto, situazioni contingenti e non altrimenti gestibili – un potere ordinario (consiliare), destinato a risolvere problematiche locali di identica natura, ma connotate, all’evidenza, da una tendenziale permanenza, idonea a travalicare la portata ed i limiti dei poteri attribuiti al Sindaco e, per l’effetto, bisognevoli di una gestione “strutturale” di lungo periodo. Così ricostruita la ratio del comma 7ter, è evidente che il legislatore del 2017 - nell’ intento, da un lato, di ridefinire i confini netti del potere sindacale e, dall’altro, di individuare mezzi più idonei ed efficaci a rispondere alle esigenze della comunità locale - si è mosso nel quadro del progressivo incremento di quei moduli di autonomia regolamentare, già riconosciuti, ad ampio spettro, dal dettato Costituzionale (art. 5, 114 e 117, comma 6, per cui: “I Comuni […] hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”) e dalle legge ordinaria (in primis, art 3, commi 1 e 4 del T.U.E.L, per cui “Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome” e “I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica”). E ciò nella consapevolezza che limite ultimo all’esercizio di un tale potere regolamentare è e resta sempre il collegamento funzionale con la cura degli interessi della comunità rappresentata che – quanto agli enti locali – si presenta come elemento ineludibile di una corretta interpretazione del principio di legalità (sostanziale) dell’agere amministrativo. Quanto a quest’ultimo profilo e volendo semplificare, alla base del corretto esercizio del potere regolamentare previsto dall’art. 7ter, deve collocarsi sempre e comunque, la necessità di gestire una situazione di disagio e/o (in)vivibilità (“degrado”) di rilievo locale, correlata al precipuo territorio di riferimento ed alla popolazione che ivi insiste>>
TAR Milano, III, 6 dicembre 2021 n. 2710
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.





Il TAR Milano, esaminando un ricorso proposto contro il Regolamento per la qualità dell'aria, approvato dal Comune di Milano, nella parte in cui all'art. 9 («Fumo all'aperto»), ha previsto che:
«1. Fatto salvo quanto già disposto dalla vigente normativa in tema di divieto di fumo, a far data dal 1 gennaio 2021, è fatto divieto di fumare negli spazi di seguito indicati: - aree destinate a verde pubblico, salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone; - aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini, così come disciplinato all'art. 21, comma 7 del Regolamento comunale d'uso e tutela del verde pubblico e privato; - presso le fermate di attesa dei mezzi pubblici, incluse le fermate dei taxi, fino ad una distanza di 10 metri dalle relative pensiline ed infrastrutture segnaletiche; - aree cimiteriali; - aree cani; - strutture sportive di qualsiasi tipologia, ivi comprese le aree adibite al pubblico (ad esempio: spalti).
2. A far data dal 1 gennaio 2025 il divieto di fumo è esteso a tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, ivi incluse le aree stradali, salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone»,
ritiene che il divieto in questione costituisca una legittima manifestazione dell’autonomia comunale, riconosciuta e garantita dalla Costituzione, risultando altresì radicato su una specifica previsione di legge statuale, concernente l’esercizio del potere regolamentare per «superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana» (art. 50, T.U.E.L., commi 5 e 7-ter).

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2631 del 29 novembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.