La Corte di Giustizia UE, con riferimento al diritto di prelazione dei farmacisti dipendenti di una farmacia comunale statuisce che:
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una misura nazionale che concede un diritto di prelazione incondizionato in favore dei farmacisti dipendenti di una farmacia comunale in caso di cessione di quest’ultima mediante gara”.

Corte di Giustizia UE, Sez. IV, del 19 dicembre 2019 (causa C-465/18).
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia.



Il TAR Milano precisa che a fronte di una richiesta di trasferimento di una farmacia, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 468/1975, non è richiesta alcuna valutazione circa il soddisfacimento delle esigenze degli abitanti della zona, valutazione che la stessa disposizione impone, invece, in caso di istituzione di un nuovo esercizio farmaceutico.
Quanto al profilo della distanza minima richiesta dall’art. 1 della legge n. 468/1975 tra il nuovo locale e la farmacia più vicina, aggiunge il TAR che per percorso pedonale più breve deve farsi riferimento al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2300 del 30 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.