Il TAR Milano precisa che le dichiarazioni di atto di notorietà da parte di soggetti terzi, esibite in giudizio dalla parte ricorrente, costituendo un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, sono insuscettibili di assurgere al rango di prove e possono, al più, rappresentare meri indizi che, però, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non sono idonee a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione resistente; infatti, il contenuto di quanto rappresentato nella dichiarazione sostitutiva non è assistito da garanzia privilegiata, essendo certa esclusivamente la provenienza della dichiarazione da parte di chi l’ha sottoscritta.
Aggiunge poi il TAR che, per quanto attiene poi all’assunzione della prova testimoniale, in materia edilizia, la prova per testimoni si connota come del tutto residuale e idonea solo ad integrare principi di prova oggettivi (ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, ecc.), concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio quanto nel tempo (nel caso di specie, non essendo stato offerto un idoneo principio di prova documentale a favore della tesi di parte ricorrente, la richiesta di assunzione della prova testimoniale è stata rigettata).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2730 del 23 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Secondo il Consiglio di Stato, l’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione; pertanto, in una gara d’appalto l'assenza della copia fotostatica del documento di identità non determina una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l'impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4959 del 20 agosto 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.