Il TAR Milano rammenta che la “dicatio ad patriam” rappresenta un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consistente nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività “uti cives”, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima.
Aggiunge il TAR che i presupposti per l’integrazione della dicatio ad patriam consistono, quindi:
(i) nell’uso esercitato “iuris servitutis publicae” da una collettività di persone;
(ii) nella concreta idoneità dell’area a soddisfare esigenze d’interesse generale;
(iii) in un titolo valido a costituire il diritto ovvero in un comportamento univoco del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, risulti idoneo a manifestare l’intenzione di porre il bene a disposizione della collettività.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 2145 del 14 ottobre 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano richiama l’orientamento giurisprudenziale formatosi sull’istituto della “dicatio ad patriam”, secondo il quale detto istituto è un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, che consiste nel comportamento del proprietario di un bene, per lo più immobile, che, pur se non intenzionalmente diretto alla produzione dell'effetto di dar vita al diritto di uso pubblico, denoti in modo univoco la volontà di mettere la cosa a disposizione di una comunità indeterminata di cittadini, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, per soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "uti cives"; ricorrendo gli indicati presupposti, la servitù di uso pubblico deve ritenersi perfezionata con l'inizio dell'uso stesso, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento di espropriazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2291 del 29 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.