Si allega il comunicato di UNAA inviato il 7 febbraio 2023 ai soggetti istituzionali in indirizzo, con il quale il consiglio direttivo di UNAA prende posizione in relazione al preannunciato intendimento del Governo di approvare una norma che, modificando l’art. 48, comma 4, del decreto legge n. 77/2021, attribuirà al TAR Lazio la competenza inderogabile ai sensi dell’art. 135 c.p.a. per tutte le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, con un’ulteriore riduzione dei termini processuali.
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Indicazione che il ricorso ha ad oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR
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Secondo il TAR Milano, la violazione del comma 3 dell’art. 12-bis del decreto legge n. 68 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2022 – a mente del quale “le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR” – non determina l’illegittimità della procedura ma si pone alla stregua di una irregolarità, non invalidante l’attività amministrativa posta in essere. Difatti, con riguardo ai provvedimenti amministrativi deve distinguersi tra la fase di esistenza e di legittimità, che dipende dalla sussistenza degli elementi essenziali soggettivi e oggettivi e dei relativi requisiti di validità, e la fase integrativa dell’efficacia (pubblicazioni, notificazioni, comunicazioni; controlli ove previsti, ecc.), che non attiene né alla perfezione dell’atto, e neppure alla sua validità, ma che incide esclusivamente sulla sua efficacia o su aspetti estrinseci al provvedimento (cfr. Consiglio di Stato, IV, 17 maggio 2012, n. 2849); ne deriva che la mancata segnalazione in ordine alla riferibilità del giudizio a interventi finanziati con risorse stanziate nel P.N.R.R. non determina alcuna illegittimità della predetta procedura, potendo tale evenienza al limite rappresentare una mera irregolarità sotto il profilo processuale, certamente non invalidante l’attività amministrativa posta in essere (cfr. T.A.R. Valle d’Aosta, 31 dicembre 2020, n. 69) e regolarizzabile con l’applicazione del comma 4 del citato art. 12-bis.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 212 del 23 gennaio 2023.
Sulla G.U. n.157 del 7 luglio 2022 è pubblicato il decreto legge 7 luglio 2022, n. 85, recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
L’art. 3 “Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR” così dispone:
<<Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR1. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Pianonazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti anche sullabase di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altreparti del giudizio che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi proceduraamministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in partecon le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento dellaistanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con lamedesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito allaprima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giornidalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' ildeposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventualialtre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare daparte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio diStato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e'trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazionedell'udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periododel presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla datadi ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunaleamministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. Nel caso incui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dalpresente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualorasia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da partedella pubblica amministrazione.2. Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazionedell'udienza di merito, il giudice motiva espressamente sullacompatibilita' della misura e della data dell'udienza con il rispettodei termini previsti dal PNRR.3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che ilricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguardainterventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dalPNRR.4. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presentearticolo le amministrazioni centrali titolari degli interventiprevisti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), deldecreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 luglio 2021, n. 109, per le quali si osservano ledisposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazionepresso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo49 del codice del processo amministrativo, di cui al decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104.5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano,in ogni caso, gli articoli 119, secondo comma, e 120, nono comma, delcodice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2luglio 2010, n. 104.6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche neigiudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.7. All'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.109:a) dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti:«e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione,autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziatein tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relativeattivita' di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonche'in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventifinanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR»;b) dopo le parole «al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»sono aggiunte le seguenti: «In sede di pronuncia del provvedimentocautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con larealizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazionedel PNRR.».8. Nelle ipotesi in cui, prima della data di entrata in vigore delpresente decreto, la misura cautelare sia gia' stata concessa,qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi proceduraamministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto oin parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per ladiscussione del merito e' anticipata d'ufficio entro il termine delcomma 1. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizionicontenute nel presente articolo.>>